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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 42820/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sua condanna in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 624 bis cod. pen.;

2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano non meglio precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, in relazione all'affermazione di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla sussistenza della recidiva, è formulato in modo estremamente generico e, per la gran parte, poco chiaro anche negli obiettivi di censura; in altre parole, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sua condanna in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 624 e 624 bis cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si prospettano non meglio precisate carenze motivazionali del provvedimento impugnato, in relazione all'affermazione di responsabilità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla sussistenza della recidiva, è formulato in modo estremamente generico e, per la gran parte, poco chiaro anche negli obiettivi di censura; in altre parole, il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigli
Sentenza Cassazione n. 42820/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris