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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40374/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 novembre 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Catania, che ha confermato la decisione del Giudice di pace di Acireale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso il primo agosto 2011 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile e beneficiaria di una condanna al risarcimento del danno.

2. Avverso la sentenza di cui sopra, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 511 cod. pen. in quanto era stata utilizzata dal Giudice di appello, quale conforto a quella della persona offesa, una testimonianza che non era stata nuovamente acquisita né ne era stata data lettura quando, dopo il decesso del primo Giudice di pace designato per la celebrazione del processo di primo grado, era stato necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato.

1. Secondo quanto è stato possibile ricostruire dall'esame diretto degli atti processuali — possibile in ragione della natura della censura — la testimonianza a cui si riferisce il ricorso è quella della teste Draghi; tale teste era inserita nella sola lista della parte civile e non in quella del pubblico ministero, mentre la difesa dell'imputata non aveva presentato alcuna lista testi.

La teste Draghi è stata escussa dal primo Giudice di pace e non è stata nuovamente esaminata dal giudicante che è subentrato al primo.

Deve tuttavia segnalarsi che, in sede di rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del Giudice di pace, la parte civile non era presente all'udienza in cui sono state formulate le richieste di ammissione dei mezzi di prova e l'audizione della Draghi non era stata nuovamente chiesta.

Tanto premesso, in applicazione dei principi segnati da Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754, l'esame della teste non doveva essere nuovamente svolto e la sua deposizione, resa dinanzi al primo Giudice, poteva essere utilizzata dal secondo.

Questo in quanto, come si trae dall'autorevole precedente appena evocato: «la facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali può essere esercitata soltanto da chi aveva indicato il soggetto da riesaminare in lista ritualmente depositata ex art. 468», circostanza che non si è verificata nella specie, laddove nessuno e men che meno l'unica parte legittimata, vale a dire la parte civile, aveva chiesto di escutere nuovamente la Draghi; «Resta ferma l'utilizzabilità, ai fini della decisione, anche delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., dopo la ripetizione dell'esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile)» e « Ciò premesso, l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. consente la lettura (e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione) dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice 2 diversamente composto (anche in difetto del consenso delle parti, sul punto ininfluente) se, per qualsiasi ragione, «l'esame non abbia luogo»; in questo caso l'esame non ha più avuto luogo perché non è stato più richiesto dalla parte civile; «Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, non appare inopportuno precisare che esso: non è necessario, quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile»; nessun consenso era dunque necessario per utilizzare detta testimonianza.

Quanto alla lettura delle dichiarazioni che la parte accenna essere stata omessa, in primo luogo non risulta — né la ricorrente lo ha dedotto — che essa sia stata richiesta da una delle parti ai sensi dell'art. 511, comma 5, cod. proc. pen.

In ogni caso, il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione dell'obbligo sancito dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non è causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso e non essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.; né può dare luogo a inutilizzabilità, poiché sia l'art. 191 che l'art. 526 cod. proc. pen. sanzionano l'illegittimità dell'acquisizione della prova, e quindi i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Gherardi, Rv. 257630; Sez. 1, n. 38306 del 04/10/2005, Safsaf ed altri, Rv. 232443).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 novembre 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di Catania, che ha confermato la decisione del Giudice di pace di Acireale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., commesso il primo agosto 2011 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costituita parte civile e beneficiaria di una condanna al risarcimento del danno. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 511 cod. pen. in quanto era stata utilizzata dal Giudice di appello, quale conforto a quella della persona offesa, una testimonianza che non era stata nuovamente acquisita né ne era stata data lettura quando, dopo il decesso del primo Giudice di pace designato per la celebrazione del processo di primo grado, era stato necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile siccome manifestamente infondato. 1. Secondo quanto è stato possibile ricostruire dall'esame diretto degli atti processuali — possibile in ragione della natura della censura — la testimonianza a cui si riferisce il ricorso è quella della teste Draghi; tale teste era inserita nella sola lista della parte civile e non in quella del pubblico ministero, mentre la difesa dell'imputata non aveva presentato alcuna lista testi. La teste Draghi è stata escussa dal primo Giudice di pace e non è stata nuovamente esaminata dal giudicante che è subentrato al primo. Deve tuttavia segnalarsi che, in sede di rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del Giudice di pace, la parte civile non era presente all'udienza in cui sono state formulate le richieste di ammissione dei mezzi di prova e l'audizione della Draghi non era stata nuovamente chiesta. Tanto premesso, in applicazione dei principi segnati da Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754, l'esame della teste non doveva essere nuovamente svolto e la sua deposizione, resa dinanzi al primo Giudice, poteva essere utilizzata dal secondo. Questo in quanto, come si trae dall'autorevole precedente appena evocato: «la facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali può essere esercitata soltanto da chi aveva indicato il soggetto da riesaminare in lista ritualmente depositata ex art. 468», circostanza che non si è verificata nella specie, laddove nessuno e men che meno l'unica parte legittimata, vale a dire la parte civile, aveva chiesto di escutere nuovamente la Draghi; «Resta ferma l'utilizzabilità, ai fini della decisione, anche delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., dopo la ripetizione dell'esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile)» e « Ciò premesso, l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. consente la lettura (e la conseguente utilizzazione ai fini della decisione) dei verbali di dichiarazioni rese dinanzi a giudice 2 diversamente composto (anche in difetto del consenso delle parti, sul punto ininfluente) se, per qualsiasi ragione, «l'esame non abbia luogo»; in questo caso l'esame non ha più avuto luogo perché non è stato più richiesto dalla parte civile; «Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, non appare inopportuno precisare che esso: non è necessario, quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile»; nessun consenso era dunque necessario per utilizzare detta testimonianza. Quanto alla lettura delle dichiarazioni che la parte accenna essere stata omessa, in primo luogo non risulta — né la ricorrente lo ha dedotto — che essa sia stata richiesta da una delle parti ai sensi dell'art. 511, comma 5, cod. proc. pen. In ogni caso, il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione dell'obbligo sancito dall'art. 511 cod. proc. pen. di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione non è causa di nullità, non essendo specificamente sanzionata in tal senso e non essendo inquadrabile in alcuna delle cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen.; né può dare luogo a inutilizzabilità, poiché sia l'art. 191 che l'art. 526 cod. proc. pen. sanzionano l'illegittimità dell'acquisizione della prova, e quindi i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Gherardi, Rv. 257630; Sez. 1, n. 38306 del 04/10/2005, Safsaf ed altri, Rv. 232443). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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