Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2003

Cassazione n. 11456/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21N. 29438/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 5 d.P.R. n. 309/90 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso concernente la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen, come si evince dall'atto di appello che verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio; Considerato che i motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio - in particolare, l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - risultano generici oltre che manifestamente infondati, dal momento che, quanto all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia un precedente specifico a carico del ricorrente sintomatico di una sua tendenza a delinquere e sia la gravità della condotta concretamente realizzata (si veda p. 6 della sentenza impugnata); quanto alle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen., il ricorrente invoca la prevalenza delle stesse pur in assenza di circostanze aggravanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11456-26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3757/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29438/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21N. 29438/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 5 d.P.R. n. 309/90 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso concernente la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen, come si evince dall'atto di appello che verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio; Considerato che i motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio - in particolare, l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - risultano generici oltre che manifestamente infondati, dal momento che, quanto all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia un precedente specifico a carico del ricorrente sintomatico di una sua tendenza a delinquere e sia la gravità della condotta concretamente realizzata (si veda p. 6 della sentenza impugnata); quanto alle circostanze ex art. 62 -bis cod. pen., il ricorrente invoca la prevalenza delle stesse pur in assenza di circostanze aggravanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];    21N. 29438/25 [OSCURATO:PERSONA]           OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 5 d.P.R. n. 309/90 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che il motivo di ricorso concernente la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen, come si evince dall'atto di appello che verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio; Considerato che i motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio - in particolare, l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - risultano generici oltre che manifestamente infondati, dal momento che, quanto all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia un precedente specifico a carico del ricorrente sintomatico di una sua tendenza a delinquere e sia la gravità della condotta concretamente realizzata (si veda p. 6 della sentenza impugnata); quanto alle circostanze  ex art.  62 -bis  cod. pen., il ricorrente invoca la prevalenza delle stesse pur in assenza di circostanze aggravanti; Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:             11456-26 [OSCURATO:PERSONA]                 - Presidente -        Ord. n. sez. 3757/2026 [OSCURATO:PERSONA]               - Relatore -          CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 29438/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];    21N. 29438/25 [OSCURATO:PERSONA]           OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 e 5 d.P.R. n. 309/90 e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che il motivo di ricorso concernente la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. per insussistenza dell'elemento oggettivo, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen, come si evince dall'atto di appello che verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio; Considerato che i motivi di ricorso riguardanti il trattamento sanzionatorio - in particolare, l'omesso riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il mancato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche - risultano generici oltre che manifestamente infondati, dal momento che, quanto all'art. 131-bis cod. pen., il giudice di merito ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando sia un precedente specifico a carico del ricorrente sintomatico di una sua tendenza a delinquere e sia la gravità della condotta concretamente realizzata (si veda p. 6 della sentenza impugnata); quanto alle circostanze  ex art.  62 -bis  cod. pen., il ricorrente invoca la prevalenza delle stesse pur in assenza di circostanze aggravanti; Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11456/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris