Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 349/1989
ECLI:IT:COST:1989:349
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel procedimento civile promosso dall'istituto [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il rimborso delle spese di spedalità,
anticipate in favore di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito,
la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 10 maggio 1988,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 3 dicembre
1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e
manicomiali) nella parte in cui non prevede tra gli obbligati alla
rivalsa delle rette di assistenza, spedalità e ricovero il
donatario, e non lo pone con precedenza sugli altri obbligati,
eccettuata l'ipotesi della donazione remuneratoria.
Afferma infatti il giudice a quo - dopo aver richiamato la
sentenza di questa Corte n. 112 del 1975, che ha riconosciuto la
legittimità della rivalsa, ex art. 1 della legge citata, nei
confronti dei congiunti dell'assistito indigente, in quanto tenuti
agli alimenti - che è irragionevole la mancata previsione, con
precedenza su ogni altro obbligato, del donatario, che è chiamato,
ai sensi dell'art. 437 c.c., a prestare gli alimenti al donante come
primo obbligato; tanto più che la norma censurata impone una
prestazione patrimoniale ai congiunti dell'assistito indigente, che
di nulla beneficiano, laddove il donatario ha realizzato un
arricchimento.
La questione è ritenuta rilevante perché il Trettel non è
compreso tra i soggetti elencati nell'attuale formulazione della
norma impugnata, mentre è beneficiario di donazione di tutti i beni
dell'assistito Deflorian.
1. - È sollevata, in via incidentale, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580
recante Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e
manicomiali, nella parte in cui non comprende fra i soggetti
obbligati alla rivalsa il donatario del ricoverato che fosse tenuto
per legge agli alimenti durante il periodo del ricovero.
Secondo l'ordinanza di rimessione la norma, con l'indicare quali
obbligati alla rivalsa i congiunti dei ricoverati tenuti agli
alimenti nell'ordine stabilito dall'art. 142 del codice civile (del
1865), non farebbe gravare l'obbligo della rivalsa sul donatario
malgrado che questi, a norma dell'art. 433 del codice civile ora
vigente, sia tenuto agli alimenti con precedenza rispetto ai
congiunti del ricoverato, con manifesta discriminazione sfavorevole
di tali obbligati rispetto al donatario.
2. - In realtà la norma è testualmente concepita in modo da
individuare gli obbligati alla rivalsa e l'ordine in cui essi sono
obbligati mediante un rinvio a quella, racchiusa nell'art. 142 del
codice civile abrogato, che poneva gli alimenti a carico di soggetti
tutti qualificabili come congiunti del ricoverato, e per questo essa
qualifica in tal modo i soggetti individuati.
Ma si tratta evidentemente di un rinvio non già alla disciplina
codicistica degli alimenti allora in vigore considerata nel suo
specifico contenuto, bensì alla disciplina codicistica degli
alimenti vigente al tempo di avveramento della fattispecie, e ciò in
considerazione del carattere sostitutivo che l'onere delle spese di
spedalità e manicomiali a carico delle amministrazioni pubbliche
presenta rispetto all'adempimento dell'obbligo alimentare da parte
dei soggetti sui quali esso grava nei confronti del ricoverato.
Segue che, una volta modificata la disciplina dell'obbligo
alimentare ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e
438, ultimo comma, del nuovo codice, che include fra gli obbligati, e
con precedenza rispetto agli altri, il donatario - a meno che si
tratti di donazione fatta in riguardo di matrimonio, o remuneratoria
- è a tale disciplina che si deve avere riguardo per
l'individuazione degli obbligati alla rivalsa ai fini della norma ora
impugnata.
Questa, così interpretata, si sottrae dunque alla censura
prospettata con l'ordinanza di rimessione.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931,
n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e
manicomiali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI