CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32935/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] FIECCONI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 25 / 10/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 14782 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14782del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B03 D332E) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 64T26 I804V) e [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 42M02 H501P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(P.I.: 02232770467), in per- sona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,le- gale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 44S16 A390N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 58C18 E715C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 78H15 D969O) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.A.M. (C.F.: non indicato ), in per- sona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 552/2022, pubblicatain data 22 marzo 2022 (e notificata in data 30 marzo 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 ottobre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 16 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SAM ed OvermarineS.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)per ottenere il risarcimento dei danni subiti a se- guito dell’affidamentodi una imbarcazione di sua proprietà in gestione alla prima società, la quale aveva commissionato alla seconda una serie opere dimanutenzione, trasformazione e mi- glioramento della stessa, non correttamente eseguite . [OSCURATO:PERSONA] SAM ha proposto domanda di manleva nei confronti dellaOvermarine [OSCURATO:SOCIETA] ., per il caso di soccom- benza nei confronti dell’attore. La domandadel [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dal Tribunale di Lucca esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., condannata a pagare all’attore, a titolo risarcitorio, gli importi di € 510.920,00, di € 360.000,00 e di € 30.000,00, oltre accessori, con assorbimento della domanda di manleva. La Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’inammissibilità di ogni pretesa del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( anche fon- data sull’appelloincidentale condizionato del medesimo), con- dannandolo a restituire a quest’ultima la somma di € 1.170.846,09 pagata in esecuzione della sentenza appellata. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altr a società intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 16 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.per violazione ed errata applica- zionedell’art. 2043 c.c. nonché per violazione ed errata appli- cazionedegli artt. 1362 e seguenti c.c. in tema di interpreta- zione degli atti processuali ed in particolare dell’art. 1367 c.c.». Secondo il ricorrente, la corte d’appello non avrebbe corretta- mente interpretato la domanda da lui proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., considerandola come una azione ex- tracontrattuale diretta ad ottenere la corretta esecuzione di un contratto intercorso tra terzi, mentre, a suo dire,si trattava di azione diretta a tutelare «il danno che è stato arrecato al pro- prio patrimonio», precisamente il danno derivante «dalla con- dotta colposa costituita dalla errata esecuzione (da parte di [OSCURATO:SOCIETA]) delle opere di cui al contratto di appalto, condotta che, in violazione del principio del neminem laedere, costitui- rebbe fatto illecito generatore di danno risarcibile, ex art.2043 c.c., al patrimonio dell’attore», come ritenuto dal giudice di primo grado. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 1.1In primo luogo, va rilevato che, nel ricorso, manca un ade- guato richiamo del contenuto degli attiintroduttivi del giudizio, richiamo che,ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., sa- rebbe stato necessario per consentire a questa Corte di com- prendere adeguatamente l’effettivo titolo e l’effettivo oggetto della domanda originariamente proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- marine S.p.A., che si assume non correttamente interpretata dal giudicedi secondo grado. In ogni caso, lecensure in diritto, per come esposte nel motivo di ricorso in esame, non possono ritenersi,neanche in astratto, fondate. 1.2La corte d’appello ha rilevato che l’attore non aveva alle- gato e chiesto il risarcimento di eventuali danni materiali arre- cati all’imbarcazione di sua proprietà dalla società appaltatrice Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 16 nel corso dell’esecuzione dell’appalto da quest’ultima stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] SAM . N on aveva, cioè, allegato un danno diretto subito dalla cosa di sua proprietà che avesse de- terminato un peggioramento delle condizioni della stessa ri- spetto alla situazione preesistente all’intervento svolto dall’ap- paltatrice e, quindi, una sua oggettiva diminuzione di valore imputabile a quest’ultima . Egli aveva, al contrario, chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni conseguenti alla ine- satta esecuzione delle opere appaltate, vale a dire il costo delle opere necessarie per completare correttamente quelle opere, onde porre l’imbarcazione nella situazione in cui avrebbe do- vuto trovarsi all’esito dell’intervento correttamente eseguito, ovvero la differenza di valore del bene (non rispetto alsuo stato preesistente all’intervento, ma) rispetto a quello che avrebbe avuto se l’intervento appaltato fosse stato correttamente rea- lizzato. Secondo la corte territoriale, dunque, la domanda di parte at- trice richiestaaveva ad oggetto una pretesa fondata su ll ’inte- resse contrattuale, cioè l’interesse (positivo)al corretto adem- pimento dell’obbligazione, non sull’interessealla conservazione (in negativo, rispetto alle condottedannose di terzi) del proprio patrimonio ed alla conseguente pretesaalla riparazione del pre- giudizioarrecato ad una componente dello stesso. Va dato atto che la corted’appello fa , in proposito, un generico riferimentoalla tutela aquiliana come riferibile ai diritti assoluti, ma èopportuno precisare (anche, ove occorra, ad integrazione di tale passaggio della motivazione) che, come è ormai acqui- sito sia in dottrina che in giurisprudenza, la suddetta tutela può avere ad oggetto anche un dirittodi credito del qual e si deduca la lesione quale bene patrimoniale in sé, come avviene nelle ipotesi diriconoscimento della cd. tutela aquiliana del credito, ipotesi peraltro non ricorrentinella specie, in quanto esse ope- rano, sul piano risarcitorio , ne i cas i in cui l’atto illecito di un Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 16 terzo determini l’assoluta impossibilità della prestazione dovuta dal debitore, non nel caso dell’inesatto adempimento imputa- bile alla condotta di un ausiliario di cui si avvale il debitore stessonell’eseguire la prestazione da lui dovuta. 1.3L’esposta qualificazione della domanda, operata dalla corte d’appello,deve ritenersi corretta. Come già rilevato, il ricorso risulta, in effetti, lacunoso nel ri- chiamo dello specifico ecompleto contenuto degli atti introdut- tivi del giudizio:il ricorrente riporta essenzialmente la vicenda di fatto che ha preceduto l’instaurazione della controversia e richiama le conclusioni dei suddetti atti introduttivi, ma senza indicare con precisione il contenuto espositivo degli stessi, dal quale potrebbe eventualmente emergerese, ed in quali termini, era stata effettivamente proposta una domanda con oggetto diverso da quello indicatodalla corte d’appello. Per quanto questa Corte può evincere dall’esposizione in esso contenuta,comunque, deve ritenersi che l’attore aveva in ori- gine agito, in via principale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SAM, cioè la società alla quale aveva affidato la gestione della propria imbarcazione, con facoltà di stipulare appalti con terzi per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria, sia in nome proprio che in nome dell’armatore. È, peraltro,pacifico che era stata seguita la prima strada e che, cioè, [OSCURATO:PERSONA] SAM aveva stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per contro proprio, quale mandataria senza rappresentanza dell’armatore, un contratto di appalto per la realizzazione delle opere di manutenzione e trasformazione della nave ritenute necessarie all’adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti di quest’ultimo. Nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SAM l’attore ha chiesto, con l’atto introduttivo del giudizio,il risarcimento dei danni de- rivanti dalla mancata e/o inesatta esecuzione delle opere og- getto del contratto di appalto dalla medesima stipulato con Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – [OSCURATO:SOCIETA]. , in quanto l’esecuzione degli interventi di manutenzione e trasformazione dell’imbarcazione oggetto di tale contratto di appalto costituiva, sua volta, oggetto del con- tratto di gestione dell’imbarcazionetra di loro esistente. Nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (sempre per quanto è possibile evincere dall’esposizione di cui al ricorso, nonché dalla sentenza impugnata), l’attore sembrerebbe avere avanzato , di fatto,la medesima pretesa sostanziale, avendo evocato in giu- dizio anche tale ultima società, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] SAM,ed avendo chiesto , in via alternativa, la condanna di una delle due, semplicemente precisando che(mentre la domanda nei confronti di quest’ultima aveva titolo contrattuale)la mede- sima domanda, n ei confronti della prima, doveva intendersi proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale, non essen- dovi un proprio rapporto negoziale ed obbligatorio diretto con la stessa. Stando così le cose, la corte d’appello ha, del tutto corretta- mente,ritenuto che fosse stato domandato anche nei confronti diOvermarine S.p.A. il risarcimento del danno derivato dall’ina- dempimento al contratto di gestione dell’imbarcazione (nei li- miti dell’oggetto dell’appalto stipulato per darvi adempimento), sebbene in via extracontrattuale e, precisamente, il danno de- rivante dalla mancata soddisfazione dell’interesse contrattuale dedotto in obbligazione, cioè la pretesa “positiva” all’esecuzione di unadeterminata prestazione da parte di un determinato sog- getto, non invece il risarcimento del cd. damnum iniuria datum, vale a dire la riparazione del pregiudizio arrecato ad un proprio bene della vita, in conseguenza della violazione della generale pretesa “negativa”sussistente verso ogni consociato all’asten- sione da condotte lesive dei propri diritti (o, in generale, dei propri interessi protetti dall’ordinamento). Tale conclusione risulta conforme a diritto,in quanto l’oggetto (cd. petitum immediato) della domanda dell’attore, come Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 16 correttamente rilevato dal la corte territoriale, è costituito dal danno ricollegabile al mancato risultato dell’esecuzione delle opere di manutenzione e trasformazionedell’imbarcazione, og- getto delle obbligazioni negoziali derivanti da l contratto di ap- palto stipulato per dare adempimento a quelle derivanti dal contratto di gestione dell ’imbarcazione , non dal risarcimento dei danni oggettivamente subiti dalla stessa imbarcazione, ri- spetto alla sua preesistente situazione, in virtù della condotta illecita dall’appaltatrice, danni questi ultimi in realtà nean che specificamente allegati, come attestala corte territoriale, sulla base di un accertamento di fatto relativo al contenuto dell’atto introduttivo che non risulta specificamente censurato e che, co- munque, non potrebbe in nessun caso ritenersi adeguatamente censurato, in considerazione delle già segnalate lacune esposi- tive del ricorso. 1.4La corte d’appello ha precisa to , altresì , che il danno diret- tamente derivante dall’inadempimento al contratto di appalto avrebbe potuto (e dovuto) essere ri chiesto dall’attore alla Champion MarineSAM, alla quale egli aveva conferito l’incarico della gestione dell’imbarcazione, che comprendeva l’esecuzione delle opere di manutenzione, trasformazione e miglioramento della stessa(anche tramite appalto a terzi; e, quanto meno per tale aspetto, si trattava di un rapporto riconducibile al man- dato). [OSCURATO:PERSONA] SAM, dal canto suo,era tenuta a stipulare e fare eseguire correttamente l’appalto necessario a tal fine e, comunque, era tenuta a rispondere, anche ai sensi dell’art.1228 c.c., dell’attività dell’appaltatore di cui si era avvalsa nell’adempimento della propria obbligazione. Di conseguenza, era la stessa Champion MarineSAM che do- veva ritenersi il soggetto direttamente danneggiato dall’ina- dempimentodella [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto (del qualeessa doveva rispondere nei Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 16 confronti del [OSCURATO:PERSONA]) e, come tale, l’unico a poter agire contro la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. per il conseguente risarci- mento del danno, mentre il mandante [OSCURATO:PERSONA] poteva agire in via contrattuale (sulla base del contratto di mandato, comprendente anche l’obbligo di eseguire o fare eseguire gli interventi necessari, quindi per ottenere il danno conseguente alla mancata o inesatta esecuzione di detti interventi) esclusi- vamente contro la [OSCURATO:PERSONA] SAM. Ha ulteriormente chiarito, in proposito, che nella specie non avrebbe potuto ritenersi esperibile l’azione diretta del man- dante ai sensi dell’art. 1705, comma 2, c.c., non essendo la stessa ammissibile per la domanda di risarcimento del danno, secondo la costante giurisprudenza di legittimità ( e, con ri- guardo a tale affermazione, effettivamente conforme all’indi- rizzo di questa Corte,non vi è del resto alcuna specifica censura nel ricorso). La corte territoriale ha, peraltro, rilevato che la statuizione di rigetto della domanda a titolo contrattuale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] SAM(avanzata in via prin- cipale,in primo grado) non era stata oggetto di appello. In definitiva, i giudici di secondo grado, oltre a rilevare l’erro- neità dell’impostazione fatta propria sul piano giuridico dal tri- bunale (che aveva condannato direttamente l’appaltatrice a ri- sarcire i danni derivanti dall’inadempimento al contratto di ap- palto in favore del proprietario della nave, pur non sussistendo tra i medesimialcun rapporto negoziale), ha ritenuto decisivo, ai fini dell’esito del giudizio,che l’attore non avesse impugnato in appello la statuizione di rigetto della sua domanda controla Champion MarineSAM (sua mandataria senza rappresentanza nella stipulazione del contratto di appalto). Ed anche sotto tale aspetto, di carattere processuale, la deci- sione impugnata risulta del tutto conforme a diritto. Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 16 1.5Per completezza di esposizione, è appena il caso di osser- vare che la corte d’appello non avrebbe potuto riqualificare e/o comunque prendere in esame la domanda di risarcimento, avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo di responsabilità extracon- trattuale, contro la [OSCURATO:SOCIETA]. , limitatamente al l’ og- getto astrattamente ammissibile di tale domanda, che essa stessa indicanella pretesa di risarcimento del danno eventual- mente arrecato dall’interventooperato da tale società rispetto alle preesistenti condizi oni dell’imbarcazione di proprietà dell’attore. Per stabilire se un siffatto danno fosse stato adeguatamente allegato e di esso fosse stato eventualmente chiesto il ristoro nell’atto introduttivo del giudizio, a prescindere dal mancato adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di ap- palto, sarebbe stato necessario un adeguato e specifico ri- chiamo del contenuto dell’atto introduttivo, con riguardo a tali allegazioni e richieste, che – come già ripetutamente sottoli- neato – nel ricorso manca, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. D’altronde, il ricorrenteneanche afferma espressamente, chia- ramente e specificamente di avere allegato e chiesto il ristoro di tale danno, ma nella sostanzainsiste , anche nella presente sede, nel sostenere la diversa tesi per cui l’inadempimento al contratto di appalto da parte di OvermarineS.p.A. gli avrebbe causato il danno costituito dalla mancata tempestivadisponibi- litàdell’imbarcazione, con tutte le riparazioni e le opere di ma- nutenzione e di trasformazione che costituivano l’oggetto del contrattodi appalto concluso tra [OSCURATO:PERSONA] SAM e [OSCURATO:PERSONA]- marine S.p.A. (oltre che di quello di gestione e di mandatoda lui stipulato con la prima), quale danno al suo patrimonio. 1.6Non vi è, infine, nel ricorso, uno specifico richiamo di even- tuali allegazioni contenute nell’atto introduttivodirette espres- samente a sostenere che l’inadempimentodi [OSCURATO:SOCIETA]. Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 16 alle obbligazioni derivanti dall’appalto concluso con [OSCURATO:PERSONA] SAM possa avere causato l’ assoluta impossibilità di quest’ultima di adempiere alle obbligazioni derivanti dal con- tratto esistente con l’attore e, tanto meno, che tale eventuale allegazione di fatto sia stata sufficientemente provata (se anche ad essa potesse attribuirsi effettivo rilievoai fini della presente controversia,del che può invero dubitarsi, essendosi [OSCURATO:PERSONA] SAM avvalsa di [OSCURATO:SOCIETA]. per adempiere alle sue obbligazioni derivanti dal contratto di gestione e mandato e dovendo essa , quindi, risponde re in proprio dell’attività di quest’ultima, ai sensi dell’art. 1228 c.c.). 1.7In definitiva, sulla base di quanto emerge dagli atti valuta- bili nella presente sede con riguardo all’oggetto delle domande proposte in questo giudizio ed allo svolgimento della vicenda sostanziale e processuale, gli assunti in fatto ed in diritto del ricorrente non possono trovare seguito, mentre va certamente condivisa la statuizione impugnata. Il ricorrente insiste, infatti,in buona sostanza, nella sua pretesa di ottenere l’accoglimento di una domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento ad una obbligazione (di fonte negoziale) nei confronti di un soggetto che non è affatto obbligato nei suoi confronti, semplicemente qualificandola come domanda risarcitoria di natura extracontrattuale, senza allegare i (diversi) fatti costitutivi di tale diversa eventuale re- sponsabilità, come sarebbe stato necessario. Così facendo, però, trascuradi considerare che le due forme di responsabilità non differiscono esclusivamente per il titolo e il nomen iuris, ma anche per il concreto oggetto, in quanto il danno risarcibile, nei due casi, ha diversa natura, oltre a fon- darsi su diversi presupposti, trattandosidi responsabilità deri- vanti dalla lesione di diritti e, quindi, di interessi different i , i quali vanno puntualmente allegati, il che nella specie non è av- venuto. Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 16 2. Con il secondo motivo si denunzia « ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.per violazione ed erronea applicazione degli art. 112 e 346 c.p.c.e 2909 c.c.». Il ricorrente sostieneche la c orte d’a ppello avrebbe « erronea- mente individuato il “perimetro dell’appello e le statuizioni pas- sate in giudicato”», in relazione alla pronuncia di primo grado. Ilmotivo è infondato. 2.1In primo luogo, va ribadito che la domanda dell’attore con- tro la [OSCURATO:PERSONA] SAM , direttamente obblifata nei suoi confronti a titolo contrattuale,è stata rigettata in primo grado e tale statuizione di rigetto non è stata oggetto di appello, come rilevatodalla corte terr i toriale. D’altronde, sulla base del con- tenuto dell’atto di appello specificamente richiamatonel ricorso non è assolutamente possibile evincere il contrario (né il ricor- rente deduce espressamente echiaramente che non sia così). 2.2Tanto premesso, le censure formulate con il motivo di ri- corso in esame non colgono adeguatamente l’effettiva ratio de- cidendidella statuizione impugnata, sul punto in contestazione. Una volta escluso che il [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimato ad agire contro [OSCURATO:SOCIETA]. , in via contrattuale, per far valere l’inadempimento al contratto di appaltoda questa stipulato con [OSCURATO:PERSONA] SAM(potendo egli agire esclusivamente con- tro la sua controparte negoziale, sulla base del contratto con essa concluso, che comprendeva l’obbligo di porre in essere gli interventi sulla nave oggetto dell’appalto stesso, da questa commesso, in nome proprio,quale mandataria senza rappre- sentanza,ad [OSCURATO:SOCIETA]. ), e una volt a esclusa, del pari, l’ammissibilità di una azione aquiliana del mandante diretta contro [OSCURATO:SOCIETA]. per far valere la medesima respon- sabilità contrattuale (cioè il danno derivante dal mancato adempimento), è del tutto irrilevante stabilire se il [OSCURATO:PERSONA]- bero avesse esteso o avesse sin dall’origine proposto la do- manda avanzata contro [OSCURATO:PERSONA] e SAM (in via Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 16 immediata, sulla base del contratto di gestionee di mandato con questa stipulatoe, solo in via mediata , dell’appalto), anche contro [OSCURATO:PERSONA]S.p.A., in quanto certamente egli non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria a titolo extracontrattuale contro [OSCURATO:PERSONA] SAM per far valere i danni concreta- mente subiti dalla nave rispetto alla sua situazione anteriore all’intervento operato in base al contratto di appalto e, per- tanto, una siffatta domanda (l’unica che sarebbe stata poten- zialmente ammissibile contro [OSCURATO:SOCIETA]. da parte di [OSCURATO:PERSONA]) certamente non poteva ritenersi in alcun modo né proposta né, a maggior ragione,“estesa” nei confronti della stessa OvermarineS.p.A.. In altri termini, l’inammissibilità delle pretese avanzate da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]S.p.A. non è stata affermata dalla corte territoriale in conseguenza della mancata proposizione e/o estensione di una determinata domanda nei confronti della stessa, ma in conseguenza della radicale mancata proposizione, in assoluto, dell’unica domanda che sarebbe stata ammissibile contro di essa: di conseguenza, tutte le questioni in tema di corretta proposizione e/o estensione della domanda nei con- fronti dell’effettivo responsabile, di interpretazione del “perime- tro” dell’appello, nonché di individuazione delle statuizioni pas- sate in giudicato (interno) a seguito della pronuncia di primo grado, non possono avere alcun effettivo rilievoai fini dell’esito della controversia. 2.3 La stessa rilevanza dell ’affermazione della corte d’appello in ordine alla mancata riproposizione della domanda di manleva di ChampionMarine SAM contro [OSCURATO:SOCIETA]. in secondo grado,risulta travisata dal ricorrente . La corte d’appello non ha ritenuto rilevante tale mancata ripro- posizione ai fini della valutazione e dell’interpretazione delle do- mande dell’attore, come si sostiene nel ricorso:ha solo osser- vato (del tutto correttamente) che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] non Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 16 aveva proposto appello contro la statuizione di rigetto della sua domanda contro [OSCURATO:PERSONA] SAM , quest’ultima non aveva ritenuto necessario(non avendovi interesse, come è evi- dente)riproporre la propria domanda di manleva contro [OSCURATO:PERSONA] marineS.p.A., a questo punto del tutto superflua. Anche sotto tale profilo, dunque, la decisione impugnata si sot- trae alle censure avanzate dal ricorrente. 3.Con il terzo motivo si denunzia « ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione ed errata applicazione degli art. 100 e 113 c.p.c.». Il ricorrente contesta la statuizione di rigetto della sua ecce- zione di difetto di interesse ad impugnare della [OSCURATO:SOCIETA]., eccezione avanzata sull’assunto che quest’ultima non aveva contestato il proprio inadempimento al contratto di ap- palto, ma esclusivamente la legittimazione dell’armatore [OSCURATO:PERSONA] ad agire con l’azione di risarcimento del danno da re- sponsabilità extracontrattuale, sostenendo che questi dispo- nesse di azione contrattuale, la quale, però, avrebbe condotto alle medesime conseguenze. Il motivo è manifestamente infondato. La corte d’appello ha, del tutto correttamente, osservato che l’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. ad impugnare la sentenza di primo grado (che l’aveva condannata a risarcire il danno deri- vante dall’inadempimento del contratto d’appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA] SAM, in favore del [OSCURATO:PERSONA]) sussisteva ed era concreto, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei suoi confronti solo una azione di risarcimento del danno da re- sponsabilità extracontrattuale e non un’azione a titolo contrat- tuale, onde, una volta esclusa l’ammissibilità della suddetta azione di responsabilità extracontrattuale (almeno per come proposta), non vi sarebbe stata alcuna responsabilità da accer- tare a suo carico, nei confronti dell’attore,e nessuna domanda proposta dall’attore nel presente giudizio contro la stessa Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 16 appellante [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto trovare accogli- mento. Néavrebbe potuto essere riqualificata in secondo grado l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. , da una parte per le ragioni già esposte con riguardo al primo motivo del ricorso (e, cioè, dal momento che la stessa non aveva in realtà ad oggetto effettivamente il risarcimento di un danno aquiliano da responsabilità extracontrattuale, ma aveva con- cretamente ad oggetto il danno da inadempimento negoziale) e, dall’altra parte, perché il [OSCURATO:PERSONA], come correttamente rilevato dalla stessa corte d’appello (sulla base dell’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità), indipendente- mente da quanto sostenuto dalla OvermarineS.p.A., non era affatto legittimato ad agire in via contrattuale, quale mandante, direttamente nei confronti di quest’ultima, ma, a tale titolo, po- teva agire esclusivamente contro la [OSCURATO:PERSONA] SAM (contro la quale aveva anche agito, ma, essendo stata erronea- mente rigettata la sua domanda in primo grado, non aveva pro- posto appello). Anche sotto il profilo in esame,pertanto, le censure avanzate contro la decisione impugnata, non possono trovare accogli- mento. 4.Con il quartomotivo si denunzia « ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.per violazione ed errata applicazione degli artt. 112 c.p.c., 6 CEDUe 111 Cost.». Secondo il ricorrente,la corte d’appello «con la pronuncia oggi in contestazione, ha di fatto realizzato una situazione “parados- sale” tale per cui a fronte di un danno certo (provato e quanti- ficato) causato al patrimonio del sig. [OSCURATO:PERSONA], imputabile in via esclusiva ad [OSCURATO:SOCIETA], circostanza questa non conte- stata, nessuna forma di tutela viene apprestata dall’ordina- mento giuridico». Il motivo è infondato. Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 16 La corte d’appelloha adeguatamente chiarito, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, che egli disponeva,in realtà, di adeguata tutela per i suoi diritti: a) sia sotto il profilo dell’inte- resse contrattuale, potendo esperire l’azione di inesatto adem- pimento alle obbligazioni relative agli interventi di manuten- zione ordinaria e straordinaria disposti sulla sua imbarcazione e di conseguente risarcimento del danno derivante da tale ine- satto adempimento, nei confronti della società cui aveva affi- dato la gestione dell’imbarcazione e l’incarico di provvedere a realizzare gli interventi necessari, anche avvalendosi dell’opera di terzi, della cui condotta quindi la mandataria era tenuta a rispondere direttamente nei suoi confronti, quale manda taria (azione nella specie fatta valere dal [OSCURATO:PERSONA], maerronea- mente rigettata dal tribunale, senza che questi abbia ritenuto diproporre appello sul punto ); b) sia sotto il profilo dell’even- tuale danno da responsabilità extracontrattuale, in relazione ai danni oggettivamente arrecatialla sua imbarcazione, al di fuori e a prescindere dalle pretese derivanti dal rapporto contrattuale di appalto e dalle relative obbligazioni (azione nella specie non propostanel presente giudizio, non essendo stato neanche suf- ficientemente ed adeguatamente allegato il relativo danno). Ne consegue l’infondatezza anche delle censure di cui al motivo di ricorso in esame. 5.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso; Ric. n. 14782/2022 –Sez. 3 – A d. 25 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 16 di 16 - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui-