CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2022
Cassazione n. 43662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno in data 20 gennaio 2022, che, applicatagli la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione ai delitti di cui agli artt. 479 e 646 cod. pen., l'ha condannato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione in favore della stessa delle spese processuali, siccome liquidate. 2. Affida l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale denuncia la violazione dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., che inibisce al giudice del patteggiamento la pronuncia sulla domanda risarcitoria; donde, insiste per l'annullamento della sentenza in riferimento alla statuizione riguardante la condanna al risarcimento del danno. 3. Con requisitoria in data 19 giugno 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 2 settembre 2022 la parte civile costituita, tramite il difensore, ha fatto pervenire conclusioni e nota spese. 5. Il ricorso è fondato. E' jus receptum che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, stante il disposto di cui all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen, al giudice non è dato decidere sulla domanda della parte civile, con la conseguenza che egli non può procedere a quantificazione del danno o ad assegnare provvisionali o, infine, adottare statuizioni che presuppongono una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscono al titolo risarcitorio da conseguirsi in sede civile (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214640; Sez. 5, n. 7021 del 25/11/2009 - dep. 22/02/2010, Rv. 246150; Sez. 6, n. 2 del 04/01/2000, Rv. 215854; Sez. 3, n. 2442 del 18/06/1997, Rv. 208809). 6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente il risarcimento del danno, che deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al risarcimento del danno, che elimina. Così d