Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:412
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance de la [OSCURATO:PERSONA]286/95 P-DEP
[OSCURATO:PERSONA] plc
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Liquidazione delle spese»
Massime dell’ordinanza
Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Elementi da prendere in considerazione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 73, lett. b)]
Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, ove sia chiamata a liquidare le spese, la Corte
deve liberamente valutare i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza
nell’ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della mole di lavoro che il procedimento contenzioso
può aver cagionato agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti in
lite.
(v. punto 17)
ORDINANZA DELLA CORTE
contro (Prima Sezione)
8 luglio 2004
(1)
«Liquidazione delle spese»
Nel procedimento C-286/95 P-DEP,
[OSCURATO:PERSONA] plc (ICI),
rappresentata dalla sig.ra S. Berwick, solicitor,
richiedente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,
avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili a seguito della sentenza della Corte 6 aprile 2000, causa
C-286/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/ICI ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2341),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra N. Colneric, dai
sigg. E. Juhász e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 agosto 1995 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha
proposto, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di
primo grado delle Comunità europee 29 giugno 1995, causa T‑37/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1901), con cui quest’ultimo
ha annullato una decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: l’«ICI»)
relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 86 del Trattato CEE (poi art. 86 del Trattato CE, ora art. 82 CE). Peraltro,
con sentenza dello stesso giorno, causa T‑36/91, ICI/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1847), il Tribunale ha annullato una decisione
della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ICI relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del Trattato CEE (poi art. 85
del Trattato CE, ora art. 81 CE). Tale sentenza non è stata impugnata.
2
Con sentenza 6 aprile 2000, causa C‑286/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/ICI ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2341), la Corte ha respinto il ricorso proposto
contro la sentenza del Tribunale nella causa T‑37/91 e ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dell’impugnazione.
3
Non essendo pervenuta ad un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] in merito alle spese ripetibili, l’ICI, con memoria depositata nella
cancelleria della Corte il 16 ottobre 2003, ha chiesto a quest’ultima, a norma dell’art. 74 del regolamento di procedura,
di pronunciarsi sulle spese.
Argomenti delle parti
4
L’ICI chiede che le spese ripetibili relative al procedimento dinanzi alla Corte siano fissate in GBP 76 910 (circa EUR 115 000).
Tale somma si comporrebbe delle seguenti voci:
–
Onorari e spese legali per la redazione delle memorie presentate alla Corte:
–
avvocato principale GBP 22 901
–
assistente avvocato [OSCURATO:PERSONA] 12 459
–
Onorari e spese legali per la preparazione dell’udienza dinanzi alla Corte 7 ottobre 1999 e per la partecipazione alla stessa:
–
avvocato principale GBP 25 226
–
assistente avvocato [OSCURATO:PERSONA] 10 058
–
Spese di viaggio e di alloggio a Bruxelles dell’avvocato principale e dei due consulenti interni dell’ICI che hanno partecipato
alle riunioni tra avvocati dei giorni 14 novembre 1995, 13 marzo 1996 e 28 settembre 1999:
GBP 2 010
–
Spese di viaggio e di alloggio a Lussemburgo dell’avvocato principale, dell’assistente avvocato e dei due consulenti interni
dell’ICI che hanno partecipato all’udienza dinanzi alla Corte (GBP 1873), nonché canone di locazione di una sala per conferenze
(GBP 1488,99), per un totale quindi di
GBP 3 361,99
–
Spese per l’elezione di domicilio presso uno studio legale lussemburghese:
GBP 894
per un totale di
GBP 76 909,99
5
A giustificazione di tali importi l’ICI ha esibito alla Corte due parcelle emesse dal suo avvocato principale, l’una, del
17 giugno 1996, pari a GBP 23 625, l’altra, del 13 gennaio 2000, pari a GBP 26 023, nonché tre parcelle del suo assistente
avvocato, la prima, del 13 dicembre 1995, pari a GBP 9 781,25, la seconda, del 13 giugno 1996, pari a GBP 3 071,25 e la terza,
del 10 novembre 1999, pari a GBP 10 375.
6
L’ICI far valere che la causa di cui trattasi aveva un carattere eccezionalmente complesso e tecnico e che i documenti acquisiti
al fascicolo erano voluminosi. Alcune delle questioni di diritto sollevate sarebbero state nuove ed estremamente difficili,
tenuto conto soprattutto della mancanza di precedenti nel settore degli sconti. Le questioni attinenti alla posizione dominante,
all’abuso ed al commercio interstatale, in particolare, avrebbero richiesto ricerche ed un’argomentazione importanti.
7
Con riferimento al ricorso alle prestazioni di due avvocati, l’ICI afferma che l’avvocato che l’aveva rappresentata in primo
grado non era più disponibile a rappresentarla nel procedimento d’impugnazione. Essa avrebbe perciò deciso di rivolgersi allo
«junior counsel» che aveva allora assistito tale avvocato e che ben conosceva i fatti della causa. Considerate l’importanza
e la complessità della controversia, questa misura avrebbe consentito di agevolare il compito dell’avvocato principale incaricato
di rappresentarla nel procedimento d’impugnazione.
8
La posta economica in gioco nella controversia sarebbe stata, peraltro, di primaria importanza per l’ICI. L’ammenda di ECU
10 milioni imposta a tale società in quanto avrebbe abusato di una posizione dominante sarebbe stata, infatti, all’epoca,
una delle più elevate mai inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA].
9
Con riferimento alle spese di viaggio ed ai costi sostenuti in occasione dell’udienza dinanzi alla Corte, l’ICI asserisce
che la presenza di due avvocati e di due consulenti interni della società sarebbe stata necessaria al buon esito delle arringhe.
In particolare, la partecipazione di questi ultimi avrebbe consentito una riduzione sostanziale degli onorari corrisposti
agli avvocati esterni.
10
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda dell’ICI diretta alla fissazione dell’importo ripetibile delle spese in GBP 76 910
è sproporzionata. Sproporzionata sarebbe peraltro anche la domanda, per un importo di GBP 203 340, contestualmente presentata
da tale società al Tribunale in ordine al procedimento di primo grado.
11
[OSCURATO:PERSONA] propone alla Corte nel presente giudizio di fissare l’importo delle spese ripetibili in GBP 25 000.
12
A suo avviso, la maggior parte degli argomenti avanzati dall’ICI nella presente controversia si riferisce in realtà ai due
procedimenti introdotti dinanzi al Tribunale, attinenti a due decisioni distinte, l’una relativa ad una pratica concordata
e l’altra ad un abuso di posizione dominante. L’impugnazione avrebbe ad oggetto, invece, soltanto la seconda decisione annullata
dal Tribunale ed unicamente per un motivo di procedura, in pratica perché tale decisione non era stata autenticata in conformità
al regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA], e non per motivi di merito. I detti argomenti sarebbero dunque inconferenti.
13
Mentre, dinanzi al Tribunale, la causa vertente sulla pratica concordata si caratterizzava per la sua complessità, diverse
sarebbero state le cose sia per la causa relativa all’abuso di posizione dominante sia per la susseguente impugnazione, incentrata
soltanto sul problema del difetto di autenticazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Dal confronto della lunghezza delle
rispettive sentenze, 83 pagine della Raccolta per le due sentenze del Tribunale e 18 pagine per la sentenza della Corte, risulterebbe
dimostrata a sufficienza la diversa importanza di ciascuna causa.
14
Il problema dell’autenticazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe, poi, nuovo. Esso sarebbe stato dibattuto in
sede di esame delle controversie dette «PVC I» decise con la sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T‑79/89,
da T‑84/89 a T‑86/89, T‑89/89, T‑91/89, T‑92/89, T‑94/89, T‑96/89, T‑98/89, T‑102/89 e T‑104/89, BASF e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].
pag. II‑315), e con la sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2555). Nella
fattispecie, solo due motivi sarebbero stati sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di impugnazione, relativi agli effetti del
difetto di autenticazione e alle condizioni in cui il Tribunale ha applicato l’art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura
per autorizzare l’ICI a dedurre fuori termine il motivo vertente sul detto difetto di autenticazione.
15
Inoltre la Corte medesima non avrebbe reputato la causa ovvero gli argomenti addotti di particolare difficoltà, tant’è vero
che avrebbe concluso per la manifesta infondatezza di uno dei due motivi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’impugnazione
(sentenza [OSCURATO:PERSONA]/ICI, cit., punto 66). Di conseguenza, secondo la Corte l’ICI non aveva incontrato difficoltà di difesa
al suo cospetto.
Giudizio della Corte
16
A tenore dell’art. 73, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili
sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente
o avvocato».
17
Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve liberamente valutare i dati della
causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell’ottica del diritto comunitario,
come pure delle difficoltà della causa, della mole del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto cagionare agli agenti
o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti in lite (v., in particolare, ordinanze
30 novembre 1994, causa C‑294/90 DEP, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5423, punto 13, e 17 febbraio 2004, causa
C‑321/99 P-DEP, DAI/ARAP e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 16).
18
Occorre calcolare l’importo delle spese ripetibili in funzione dei detti criteri.
19
Quanto agli interessi economici delle parti in lite, la causa aveva innegabilmente un’importanza economica per l’ICI, tenuto
conto dell’ammontare dell’ammenda che le era stata inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] con l’accusa di abuso di posizione dominante.
20
Quanto all’oggetto e alla natura della lite, occorre rammentare che si trattava di un procedimento di impugnazione il quale,
per se stesso, si limita alle questioni di diritto e non concerne la constatazione di fatti.
21
Nella fattispecie i motivi dell’impugnazione ai quali l’ICI era tenuta a rispondere riguardavano due questioni di diritto.
22
La prima questione verteva sull’autenticazione degli atti, prevista dall’art. 12, primo comma, del regolamento interno della
[OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/ICI, cit., la Corte ha dichiarato, basandosi sulla sua sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a.,
cit., che l’autenticazione è una formalità sostanziale ai sensi dell’art. 230 CE e che la sua violazione può giustificare
un ricorso d’annullamento. L’autenticazione va inoltre effettuata prima che l’atto in questione sia notificato alle parti
interessate. La seconda questione oggetto dell’impugnazione mirava ad appurare se il difetto di autenticazione possa essere
rilevato d’ufficio dal giudice comunitario, questione alla quale la Corte ha dato risposta affermativa.
23
Queste due ben definite questioni sono senz’altro importanti nell’ottica giuscomunitaria. La prima di esse, tuttavia, era
già stata risolta, per grandi linee, con la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., cit., e la seconda non presentava particolari
complessità. Neppure le difficoltà della lite risultavano eccezionali.
24
Quanto alla mole di lavoro che il procedimento d’impugnazione ha potuto comportare ai consulenti dell’ICI, effettivamente
questi ultimi hanno redatto due memorie sulle suddette circoscritte questioni in risposta a quelle della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre
l’udienza del 7 ottobre 1999 è durata circa due ore. La mole di lavoro causata ai detti consulenti era dunque la stessa di
una causa alquanto ampia, ma non fuori del comune.
25
Alla luce di ciò, gli onorari e le spese legali presentati dall’ICI e pari a GBP 70 644 (GBP 22 901 e GBP 25 226 per l’avvocato
principale e GBP 12 459 e GBP 10 058 per l’assistente avvocato) non sono stati oggettivamente necessari ad assicurare la difesa
degli interessi di tale società nell’ambito dell’impugnazione.
26
Quanto, più in particolare, alle spese di ricorso ad un secondo avvocato, si deve ricordare che il procedimento d’impugnazione
era circoscritto a due questioni di diritto ben precise che non avevano alcun nesso con le constatazioni di fatto che il Tribunale
era chiamato ad operare. Tali constatazioni erano, del resto, più importanti nel procedimento vertente sulla pratica concordata
illecita che in quello attinente all’abuso di posizione dominante, il quale soltanto era oggetto dell’impugnazione. L’assunzione
delle spese per il secondo avvocato, in quanto quest’ultimo conosceva particolarmente bene il procedimento di primo grado
ed i dettagli degli sviluppi di fatto, non rivestiva, dunque, un carattere di necessità. Di conseguenza è ingiustificato accollare
le dette spese alla [OSCURATO:PERSONA].
27
Alla luce di tutti questi elementi e tenuto conto dei criteri enunciati al punto 17 della presente ordinanza, occorre fissare
in GBP 25 000 l’importo degli onorari e delle spese legali ripetibili.
28
Quanto all’importo di GBP 2 010 per le spese di viaggio e di alloggio dei due avvocati e dei due consulenti interni impegnati
nell’organizzazione di tre riunioni a Bruxelles, l’ICI non ha giustificato dinanzi alla Corte la natura di queste riunioni,
né la loro necessità ai fini del procedimento d’impugnazione e neppure la necessità che esse avessero luogo a Bruxelles. L’importo
corrispondente non può, perciò, essere preso in considerazione.
29
Quanto alle spese di viaggio e di alloggio sostenute in occasione dell’udienza della Corte, che l’ICI ha allegato per i due
avvocati e per i due consulenti interni, esse vanno rifuse limitatamente ad un unico avvocato, non essendo necessaria la presenza
del secondo avvocato per le medesime ragioni esposte sopra al punto 26, e ad un unico consulente interno, per un totale di
GBP 936,50. A tale importo vanno aggiunte le spese per l’elezione di domicilio a Lussemburgo, cioè GBP 894. Per contro, la
locazione di una sala per conferenze per GBP 1 488,99 non può essere presa in considerazione, giacché non si tratta di una
spesa necessaria.
30
Tutto ciò considerato, è equo liquidare le spese ripetibili nel procedimento C‑286/95 P fissando il loro importo totale in
GBP 26 830,50.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
così provvede:
Il totale delle spese nel procedimento C‑286/95 P che la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee deve rifondere all’[OSCURATO:PERSONA] plc (ICI) è fissato in GBP 26 830,50.
Lussemburgo, 8 luglio 2004
Il cancelliere
Il presidente della Prima Sezione
R. Grass
P. Jann
1
–
Lingua processuale: l'inglese.