CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 15324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 marzo 2022 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pavia del 19 luglio 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 500,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625 n. 8 bis cod.pen. e 61 n. 5 cod.pen. (capo 1) e 56 e 624, 625 n. 6 cod. pen.(capo 2). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo l'erronea applicazione dell' art.133 cod. pen. e la mancanza di motivazione nonché la sua contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione al secondo motivo di gravame dedotto dalla difesa ove si lamentava l'eccessività della pena essendo il giudicante partito da una pena base pari al doppio del minimo edittale della norma incriminatrice. 2. Il ricorso é inammissibile. La sentenza impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Premesso che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01), la sentenza impugnata dà atto in maniera specifica delle ragioni sottese alla commisurazione della pena. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] sor