CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 34470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3024/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e BussaniMauro; -ricorrenteprincipale – -controricorrente in via incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - -ricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 2702/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 daPasquale Gianniti;[OSCURATO:PERSONA] 1.Nell’estate del 2005, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] , cittadini svizzeri, volendo far edificare una villa in Valtellina al fine di trascorrervi le vacanze, si rivolgevano al Geom. [OSCURATO:PERSONA], il quale, dapprima, procurava loro la proprietà di alcuni terreni, siti in Ponte di Valtellina, e, poi, in forza di mandato, curava in loro favore l’intera operazione di costruzione della villa. I lavori si concludevano nel 2008 ed il 29 luglio 2009 il [OSCURATO:PERSONA] consegnava il rendiconto del suo operato. Successivamente, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] - ritenendo che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse correttamente operato e si fosse appropriato di somme di denaro che gli erano state messe a disposizione per l’esecuzione del mandato - dapprima, in data 21 dicembre 2011, querelavano il [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640 e 646 c.p. (il relativo procedimento veniva definito con sentenza n. 396/2019 del Tribunale di Sondrio di proscioglimento per intervenuta prescrizione); e, poi, in data 23 aprile 2013, agivano in sede civile al fine di ottenere: a) la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite in relazione all’acquisto dei terreni; b) il rendiconto del mandato conferito al convenuto per la realizzazione della villa e, per l’effetto, la condanna a restituire le somme il cui utilizzo non risultasse validamente provato; c) il risarcimento dei danni in conseguenza dei vizi e difetti delle opere. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, contestando nel merito in fatto e in diritto le domande attoree, eccependo in via preliminare la prescrizione e la decadenza per quanto riguarda la domanda in merito ai vizi e ai difetti, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento del proprio credito per l’attività di progettazione e direzione lavori con la condanna al saldo di euro 4.700. La causa veniva istruita mediante: a) l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonchè della relazione informativa redatta dalla Guardia di Finanza nel contesto del procedimento penale; b) ctu contabile diretta a determinare gli importi messi a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] per l’esecuzione del mandato ed il loro reimpiego, specificando i giustificativi documentali agli atti; c) l’audizione di testi dedotti da parte attorea sui capitoli a comprova dei reimpieghi delle somme ricevute dal mandatario non supportate da idonea documentazione contabile. Il Tribunale di Sondrio con sentenza n. 439/2017: accoglieva la domanda di arricchimento senza causa (capo A); accoglieva (parzialmente) la domanda restitutoria svolta dagli attori in ragione del rendiconto richiesto al convenuto (capo B), condannando il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 481.828,05; rigettava la domanda riconvenzionale del convenuto (capo C); regolamentava le spese processuali e di c.t.u. (capi D ed E); rigettava le restanti domande, a contenuto risarcitorio, degli attori (capo F). La sentenza di primo grado veniva impugnata: in via principale dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi A, B, D ed E; ed in via incidentale dagli attori in relazione al capo D. Con la conseguenza che la stessa è passata in giudicato in relazione ai capi C (relativo al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto) ed F (relativo al rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori). All’udienza di precisazione delle conclusioni il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di produrre 4 documenti, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 345 terzo comma c.p.c. La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 2702/2019 acquisiva il provvedimento in autotutela dell’Agenzia delle Entrate (doc. n. 27), in quanto formatosi dopo la proposizione dell’appello, e, nel merito, accogliendo parzialmente l’appello principale, in riforma del capo B del dispositivo della sentenza n. 439/2017 del Tribunale di Sondrio, condannava il [OSCURATO:PERSONA] a restituire ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] la minor somma di euro 211.828,05 oltre interessi legali dal 29 luglio 2009 al saldo; e confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso gli originari attori, che hanno proposto ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è affidato a otto motivi. Giova preliminarmente osservare: a) che i primi sette riguardano la domanda restitutoria svolta dai coniugi attori in ragione del rendiconto richiesto al convenuto (capo B) e l’ultimo riguarda la domanda di arricchimento senza causa svolta sempre dai predetti coniugi attori in ragione dell’acquisto dei terreni (capo A); b) che, in relazione al capo B della sentenza di primo grado (riformato parzialmente in appello), non è stata censurata la sentenza impugnata né nella parte (p.19) in cui ha confermato le risultanze della ctu svolta in primo grado, come recepite dal giudice di prime cure; né nella parte (pp.22 e 23) in cui ha ritenuto alcuni esborsi come non opponibili ai mandanti (cioè ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]).1.1. Con il primo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha rilevato il dolo processuale sotteso all’azione di rendiconto e la mancanza di un valido e concreto interesse ad agire. Sotto il primo profilo, deduce che i [OSCURATO:PERSONA] hanno esercitato l’azione di rendiconto sottacendo una situazione sopravvenuta al contratto ed avente forza modificativa o estintiva del diritto, speculando sull’inversione dell’onere della prova, determinato dalla falsa allegazione. Quanto alla carenza di interesse, deduce che gli attori erano già in possesso di tutta la documentazione relativa all’espletamento dell’incarico, per cui non potevano avere alcun concreto interesse a chiedere l’ulteriore esibizione in giudizio della medesima documentazione. 1.2. Con il secondo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1343 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, pur dando per pacifico che le parti avevano concordato che parte dei pagamenti fossero effettuati in nero, ha ritenuto che l’accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aveva come oggetto l’acquisto del terreno e la costruzione sul terreno acquistato di una “villa” e, quindi, non già per la violazione della normativa ma in violazione della normativa (cioè ai fini di eludere la normativa in materia di IVA) Deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, nel caso di specie non è intervenuto alcun contratto avente ad oggetto l’acquisto del terreno e la costruzione sul terreno di una villa, ma sono intervenuti tre diversi contratti: un contratto di compravendita del terreno, da lui stipulato, quale procuratore speciale dei proprietari-venditori; un contratto di mandato professionale a redigere il progetto della villa e a dirigere i lavori di costruzione della stessa; un contratto di mandato generico a stipulare i contratti di appalto e di fornitura. Rileva che i primi due contratti hanno causa lecita, anche se stipulati in violazione della normativa fiscale, mentre il terzo ha causa illecita, in quanto i coniugi [OSCURATO:PERSONA] si sono avvalsi di lui, al solo scopo di evadere l’IVA, utilizzando ingenti somme di contante esportate in Italia dalla Svizzera. 1.3. Con il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha commesso un duplice errore di percezione: quanto agli estratti conto, in quanto ha erroneamente percepito che fossero in possesso del mandatario, quando invece erano in possesso del mandante; quanto al rendiconto, in quanto ha erroneamente percepito che fosse costituito dal prospetto prodotto sub doc. 11 in primo grado, mentre era costituito dalla documentazione, consegnata in due faldoni ed analiticamente indicata nella ricevuta di consegna 29 luglio 2009. 1.4. Con il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 345 terzo comma c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale, tra i documenti, di cui ha chiesto l’acquisizione all’udienza di precisazione delle conclusioni, ha ammesso il documento n. 27, mentre non ha ammesso l’ulteriore documentazione, in quanto in buona parte poteva essere già disponibile dal [OSCURATO:PERSONA], in parte era già acquisita ed in parte del tutto irrilevante . 1.5. Con il quinto motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1713 cc, nonché 263 e 264 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha ritenuto che lui, mediante la documentazione consegnata il 29 luglio 2009, aveva dato il rendiconto ai [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui questi avrebbero dovuto impugnare il rendiconto, specificando le partite contestate. In altri termini, si lamenta che la corte non ha accertato né che lui, quale mandatario, aveva assolto l’obbligo del rendiconto, né che i coniugi [OSCURATO:PERSONA], quali mandanti, non avevano assolto l’onere della contestazione specifica del rendiconto. 1.6. Con il sesto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1712 secondo comma c.c., nella parte in cui la corte territoriale ha escluso l’applicabilità di detta disposizione (in virtù della quale, trascorsi quattro anni dalla consegna, il rendiconto doveva intendersi approvato) sull’erroneo presupposto che l’obbligo di rendiconto non fosse stato da lui assolto. 1.7. Con il settimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nella parte in cui la corte territoriale, avendo erroneamente ritenuto l’insussistenza di un rendiconto integrante la previsione dell’art. 1713 c.c., ha violato il principio dell’onere della prova, in quanto, essendo stato invece acclarato che l’obbligo del rendiconto era stato assolto, sarebbe dovuto gravare sui [OSCURATO:PERSONA] l’onere della prova dell’inesattezza dello stesso, mentre sarebbe dovuto gravare su di lui la prova contraria (nel caso di specie, non ammessa). 1.8. Con l’ottavo motivo il [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1372 secondo comma e 1414 secondo comma c.c. nella parte in cui la corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di arricchimento senza causa degli attori, condannandolo a restituire l’importo di euro 112 mila, oltre interessi legali dal 9 febbraio 2006 al saldo. Sostiene che la Corte di merito, tanto ritenendo, da un lato, sia incorsa:-da un lato, quanto al rapporto intercorso tra i [OSCURATO:PERSONA] e lui, nella violazione dell’art. 1414 secondo comma, in quanto le parti avevano stipulato il rogito di compravendita per il prezzo di euro 91.400, dissimulando per mere ragioni fiscali il prezzo pattuito con il preliminare del 10 settembre 2005 di 230 mila euro (integralmente pagato prima del rogito stesso); - e, dall’altro, quanto al rapporto intercorso tra i [OSCURATO:PERSONA] ed i Dotti-Franchetti, sia incorsa nella violazione degli artt. 1173 e 1372 secondo comma, in quanto nessun rapporto obbligatorio legava i predetti e nessun collegamento può farsi tra il rogito 10 febbraio 2006 ed il preliminare 3 settembre 2005, intercorso tra lui ed i predetti Dotti-Franchetti. Chiede in memoria che venga affermato il seguente principio di diritto: il promissario acquirente di un terreno, che abbia stipulato il contratto preliminare di compravendita con il procuratore dei proprietari e che, in sede di rogito, abbia pagato al procuratore, l’intero prezzo pattuito, ma abbia dichiarato nell’atto un prezzo minore, non ha titolo per chiedere larestituzione del maggior prezzo né nei confronti del procuratore stante l’art. 1414 comma 2 c.c., né nei confronti dei proprietari, non avendo stipulato con questi ultimi alcun preliminare. 2. Il ricorso incidentale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi, che riguardano tutti la domanda restitutoria svolta dagli attori in ragione del rendiconto richiesto al convenuto (capo B), che, accolta parzialmente dal giudice di primo grado, è stata ulteriormente ridotta dalla corte di merito. Occorre al riguardo precisare che la corte territoriale ha ritenuto provati i pagamenti (non documentati da fatture) in favore della impresa appaltatrice sulla base dei SAL, delle dichiarazioni rese dai titolari dell’[OSCURATO:PERSONA] e della loro attendibilità in considerazione della notevole attività effettuata; nonché del provvedimento 8 ottobre 2018 dell’Agenzia delle Entrate di Sondrio che, a seguito degli accertamenti disposti dalla Guardia di Finanza, ha ridotto in sede di autotutela la pretesa accertativa di euro 310 mila, di cui 270 mila riferiti ai corrispettivi incassati senza fattura dall’impresa Romeri. 2.1. Con il primo motivo i coniugi [OSCURATO:PERSONA] denunciano nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 101 c. 2, 153, 294 c. 2 e 3, 345 c.3 e 356 c.p.c. nella parte in cui la Corte territoriale, con decisione a sorpresa, dopo essersi riservata di valutare in sede di decisione sul merito l’ammissibilità del solo rendiconto (doc. 29), ha posto a fondamento del parziale accoglimento dell’appello, il documento n. 27, che era stato prodotto in formato cartaceo dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza di precisazione delle conclusioni. Sostengono che le norme indicate avrebbero viceversa imposto la rimessione della causa sul ruolo per consentire agli appellati di idoneamente controdedurre, argomentare e difendersi in relazione a tale doc.27 nella misura in cui il Collegio, peraltro mutando opinione, lo ha ritenuto utilizzabile e rilevante ai fini della decisone. 2.2. Con il motivo secondo denunciano nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. nonché degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 101 c.p.c. e all’art. 16 bis del D.L. n. 179/2012 nella parte in cui la corte territoriale non ha preso in considerazione l’eccezione da essi formulata in sede di comparsa conclusionale là dove avevano testualmente rilevato: “premesso anzitutto l’eccezione di irritualità dell’avversa domandata produzione, giacché esibita/depositata in cartaceo anziché per via telematica, come viceversa imposto dalla normativa sul processo civile telematico anche nel giudizio d’appello”. 2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 327 e 329 c.p.c. nonché motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo del giudizio nella parte in cui (p. 22) la corte territoriale, nell’addivenire alla riduzione della condanna restitutoria del [OSCURATO:PERSONA] (disposta in primo grado per l’importo € 481.828,06, defalcando da esso la somma di € 270.000,00 per asseriti pagamenti “in nero” all’[OSCURATO:PERSONA], che ha ritenuto “giustificati” sebbene totalmente sforniti di qualsivoglia prova documentale), ha –in totale contrapposizione con il primo Giudice- sostenuto che (p. 22) “effettivamente il pagamento non documentato di importi per € 270.000,00, giustificati dalle opere effettuate e di cui vi è prova nei SAL depositati, era stato ammesso dai titolari dell’impresa Romeri”. Con riguardo alle utilizzate “dichiarazioni” dei titolari dell’impresa Romeri, i ricorrenti sottolineano che la Corte ha basato il proprio convincimento su di una dichiarazione (quella del 4.10.2014) sulla cui inutilizzabilità si era comunque già formato il giudicato per mancata impugnazione della controparte del capo G della prima sentenza, e che comunque, essendo null’altro che la narrazione di un teste, ancorché trasfusa in un documento, per ciò stesso era inammissibile (ex art. 2726 c.c.) ai fini del rendiconto. 2.4. Con il quarto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art.113 c.p.c. nella parte in cui (p. 22) la corte territoriale ha affermato che un’ulteriore “prova” circa il pagamento non documentato di € 270.000,00 a favore dell’impresa Romeri si ricaverebbe “nei SAL depositati”.Rilevano che i SAL cui il Collegio territoriale fa riferimento non sono stati predisposti, come di norma avviene, dall’impresa costruttrice, che poi li consegna, per la verifica e l’approvazione, al direttore dei lavori, bensì sono stati confezionati di volta in volta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato in primo grado dal teste Romeri all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si dolgono che la corte di merito ha disatteso, da un lato, il principio di diritto per cui il documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto anche relativamente alla sua entità, oltre che alla sua esistenza (n. 8290/2016; 31173/2018; n.961/2019); e, dall’altro, il principio per cui le risultanze dei SAL, ossia “le misurazioni delle quantità di lavori già eseguiti” ed in essi riportate, non costituiscono idonea prova del credito neppure per lo stesso appaltatore, sicché men che meno le stesse possono valere per giustificare esborsi nell’ambito del rendiconto (n.26517/2018) . 2.5. Con il quinto motivo denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 345 c. 3 c.p.c. anche in relazione agli artt. 2721 e 2726 c.c. nella parte in cui (pag. 22) la corte territoriale ha assunto quale elemento “risolutivo al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento in nero” dell’importo di € 270.000,00 all’impresa Romeri, l’accertamento che di tale circostanza avrebbe effettuato l’Agenzia delle Entrate laddove “con provvedimento in data 8/10/2018, in via di autotutela”, prodotto ex adverso al doc.27, ha riconosciuto l’incasso di tale somma in capo a detta Impresa, rideterminando, di conseguenza, l’originaria pretesa erariale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Osservano i ricorrenti in via incidentale che la corte di merito, attraverso l’utilizzo del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ha di fatto consentito l’illegittimo ingresso – a sostegno del proprio ragionamento- di una “prova orale” in palese violazione delle disposizioni di cui agli artt.2721 e 2726 c.c., dei principi in punto di prova del rendiconto (oltre che del giudicato). Osservano ancora che la corte territoriale ha omesso di argomentare compiutamente il carattere di indispensabilità delle prove acquisite – senza contraddittorio – in fase di appello, limitandosi (p. 22, rigo 12) a valutare la loro generica rilevanza. Contestano infine la valutazione e/o percezione compiuta dalla corte territoriale circa il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, laddove, nel ragionamento svolto a pag. 22, attribuisce valenza dimostrativa dell’avvenuto pagamento in nero all’accertamento che di tale circostanza avrebbe fatto l’Agenzia stessa. Sostengono che l’effetto del provvedimento in autotutela si esplica unicamente all’interno del rapporto tributario, tra ente accertatore e contribuente, e se non ha valore di prova degli elementi sottesi alla pretesa impositiva in sede giurisdizionale tributaria, men che meno può assumere valenza probatoria assoluta dinnanzi al Giudice civile. 2.6. Con il sesto motivo i coniugi [OSCURATO:PERSONA] denunciano violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101 e 345 c.3 c.p.c., nonché nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. nella parte in cui la corte territoriale ha fondato la decisone di ridurre la condanna restitutoria assunta in primo grado contro [OSCURATO:PERSONA] sulle inammissibili dichiarazioni rese dai titolari dell’impresa Romeri ed in particolare sulla dichiarazione testimoniale di uno di loro verbalizzata a SIT dalla GdF in data 13.3.2017 e successivamente esibita da [OSCURATO:PERSONA] all’Agenzia delle Entrate il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Osservano i coniugi [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA], nel giustificare la tardiva produzione del doc. 27, che su detta ultima dichiarazione si basa, aveva affermato in sede di conclusioni (riportate nella sentenza impugnata alla pagina 5) - trattarsi di documento sopravvenuto, mentre con riferimento ai documenti contenuti nel fascicolo delle correlate indagini penali, aveva sostenuto di non averne avuto la disponibilità prima della relativa chiusura, avvenuta il 28.3.2018. Sostengono che i documenti, su cui si fonda la determinazione in autotutela dell’Agenzia delle Entrate, erano viceversa nella piena disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] ben anteriormente rispetto alla prima udienza di trattazione del 22.3.2018. E che di ciò la Corte non si è avveduta a causa dell’inibito contraddittorio agli appellati sulla nuova produzione documentale avversaria, con gravi preclusioni in danno della difesa degli stessi, illegittimamente privati della possibilità di contestare la sussistenza del presupposto normativo dell’incolpevolezza dell’avversa produzione tardiva. 3. Entrambi i ricorsi (sia quello principale che quello incidentale) sono inammissibili. Come è noto, il giudizio di cassazione, a differenza dell'appello, non ha effetto devolutivo, nel senso che non introduce una rinnovazione del giudizio e non può pertanto riguardare questioni attinenti il merito della vertenza, essendo questa Corte soltanto giudice di legittimità. Il ricorso in cassazione è un rimedio di legalità: la sua funzione è quella di rendere immune il giudizio di merito da eventuali errori nei quali il giudice di merito sia incorso nello svolgimento del giudizio (errores in procedendo) oppure nell'applicazione delle norme di diritto (errores in judicando).Orbene, nel caso di specie, entrambi i ricorrenti, attraverso le diverse censure articolate nei due ricorsi, si sono inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. In particolare, con riferimento ai motivi rubricati quali violazione dell’art. 360 primo comma numero 3 c.p.c., occorre ribadire che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, quando è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante l’indicazione delle norme che si asserisce essere state violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni di diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Nulla di tutto questo nel caso di specie, nel quale i ricorrenti non hanno dedotto l'erronea ricognizione, da parte della sentenza impugnata, delle fattispecie astratte recate dalle norme di legge denunciate (non hanno cioè posto un problema interpretativo delle stesse), ma hanno allegato un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (censura questa che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito). Contrariamente a quanto dedotto da entrambe le parti, va dato atto che la Corte territoriale di Milano con congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici ha parzialmente confermato la sentenza di primo grado ad esito di valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.Quanto poi all’asserita violazione di norme processuali, per consolidata giurisprudenza di legittimità questa, può costituire motivo idoneo di ricorso in cassazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 numero 4, solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito (nel senso che quest’ultima, in assenza di detto vizio, non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata); mentre, nel caso di specie, non è stato neppure dedotto quale delle norme processuali, indicate come violate dalla parte, abbia avuto tale influenza determinante sul decisumdella Corte territoriale. Infine, quanto al vizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 5, evocato da parte resistente nel terzo motivo del ricorso incidentale, si rileva che: secondo l’interpretazione comune data a questa norma, nella formulazione vigente, la parte ricorrente deve indicare, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366 comma 1 numero 6 e 369 comma 2 numero 4 c.p.c.: “il fatto storico”, discusso e controverso, il cui esame sia stato omesso; il “dato”, testuale o extratestuale, da cui risulti l’esistenza di detto fatto storico, di cui sia stato omesso l’esame; il “come” e il “quando” detto fatto storico sia stato oggetto di discussione tra le parti; la “decisività” del fatto stesso. Tanto non è dato constatare nel caso di specie, nel quale parte resistente lamenta sostanzialmente l’omesso esame di elementi istruttori, dimenticando di indicare il fatto storico, principale o secondario, che non sarebbe stato preso in considerazione nella sentenza impugnata. Infine, con particolare riferimento al primo motivo del ricorso principale, occorre aggiungere che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass.23675/2013). D’altronde, ogni eventuale profilo rilevabile d’ufficio, non si presta ad essere definito sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta in ricorso, sulla base di contestazioni in fatto in precedenza non effettuate e a fronte delle quali la controparte sarebbe costretta a subire il vulnus delle maturate preclusioni processuali. In definitiva, entrambi i ricorrenti, attraverso le censure critiche articolate con i motivi in esame, si sono inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, come tale sottratto alle prerogative della Corte di cassazione. E,al di là del formale richiamo ad uno dei vizi deducibili in sede di legittimità, le censure sollevate nei ricorsi – nel riproporre considerazioni già svolte e puntualmente respinte e nel risolversi in apprezzamento di mero fatto, non censurabile in sede di legittimità - sono dirette a denunciare la congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, nonché la congruità dell’operata quantificazione dei danni. Deve qui ribadirsi che, da un lato, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata; e, dall’altro, non rientra nel sindacato di questo giudice di legittimità la facoltà di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo stato demandato dal legislatore a questa Corte il controllo della sentenza impugnata sotto l’esclusivo profilo logico-formale della correttezza giuridica. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, pertanto, devono entrambi essere dichiarati inammissibili. 3. All’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la compensazione delle spese processuali tra le parti, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibil i il ricorso principale ed il ricorso incidentale