CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28818/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia privo di fondamento; osservato, infatti, che - secondo la costante giurisprudenza di legittimità - le attenuanti generiche e l'attenuante ora prevista dall'art. 416-bís.1, terzo comma, cod. pen. si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante della collaborazione presuppone un valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (per tutte v. Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari, Rv. 276111-02: nella fattispecie la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva concesso i benefici conseguenti alla scelta di collaborare con la giustizia, ma non le circostanze attenuanti generiche, considerato il ruolo di rilievo svolto dall'imputato in ambito associativo e i numerosi e gravi suoi precedenti penali); rilevato che nel caso di specie la sentenza ha rimarcato la particolare pericolosità del sodalizio mafioso del quale gli imputati hanno fatto parte per lungo tempo; osservato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie; considerato che il secondo motivo di ricorso della Buccheri è manifestamente infondato, avuto riguardo ai reati di detenzione illecita e porto abusivo di armi per i quali pure è stata condannata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso dello Schepis che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati sia manifestamente infondato, non essendo ravvisabile la denunciata contraddizione ed essendosi la Corte attenuta ai principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), stante la pena base minima per il reato ex art. 416-bis cod. pen. all'epoca prevista in sette anni di reclusione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a