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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2019

Cassazione n. 15408/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 375-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 375/2020 avverso la sentenza n. 5883/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Numero sezionale 2307/2022Numero di raccolta generale 15408/2022 depositata il 27/09/2019; Data pubblicazione 13/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un mezzo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, contro la sentenza del 27 settembre 2019 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità per tardività del suo appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva revocato, ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare, un pagamento di € 156.733,61 effettuato in suo favore dalla società in bonis.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni a r.l. in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― L’unico mezzo denuncia violazione e o falsa applicazione degli articoli 101, 292, 325, 326 e 327 c.p.c., nonché degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che dovesse essere notificato ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] il verbale d’udienza dell’11 luglio 2014, dinanzi al Tribunale di Roma, udienza nel corso della quale sarebbero state effettuate produzioni documentali. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammissibile.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 375/2020 Numero sezionale 2307/2022 La Corte d’appello, a fronte di un appello tardivamente proposto Numero di raccolta generale 15408/2022Data pubblicazione 13/05/2022 dall’odierna ricorrente, ha ritenuto l’inapplicabilità dell’articolo 327 c.p.c. considerando che «il verbale di udienza dell’11/3/2014 non rientra nel novero degli atti che debbano essere notificati alla parte contumace ai sensi dell’art. 292 c.p.c.…; che nel più volte richiamato verbale di udienza non si dà atto “della produzione di una scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza”, ma unicamente viene citato il partitario contabile ritualmente prodotto dalla procedura a corredo della memoria istruttoria; che tale atto da un lato non costituisce una “scrittura privata” nell’accezione considerata dalla Corte costituzionale, dall’altro risulta prodotta non già in udienza, bensì a corredo della memoria istruttoria, nei termini assegnati dal giudice ex art. 183, comma VI, c.p.c.».

L’inammissibilità discende dunque anzitutto dalla circostanza che la Corte d’appello, al fine di escludere che il verbale di udienza dell’11 marzo 2014 dovesse essere notificato, nel corso del giudizio di primo grado, alla contumace [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], ha adottato una duplice ratio decidendi: da un lato osservando che il partitario contabile non rientrava tra le scritture di cui all’articolo 292 c.p.c.; dall’altro aggiungendo che la produzione non era stata effettuata in udienza, ma con la menzionata memoria istruttoria.

Tale seconda ratio decidendi non è censurata il ricorso, sicché il motivo spiegato è sol per questo inammissibile.

Ciò esime dall’osservare che la tesi sostenuta dal ricorrente in ricorso è manifestamente infondata, ove si consideri che la nota sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 292 c.p.c.

«in relazione all'art. 215, n. 1», e cioè per il fatto che la contumacia comporta il riconoscimento della scrittura privata e deve pertanto essere, in breve, una contumacia consapevole degli effetti che da essa deriveranno.

Non v’è viceversa alcuna ragione per dubitare della costituzionalità dell’articolo 292 c.p.c. laddove non prevede la notificazione al contumace di memorie istruttorie recanti produzioni documentali, quali F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 375/2020 quella del partitario contabile, che non abbiano la natura di scritture private Numero sezionale 2307/2022Numero di raccolta generale 15408/2022 e riguardo alle quali, dunque, non si profila l’operatività del congegno di Data pubblicazione 13/05/2022 automatico riconoscimento, ovvero di verbali d’udienza del medesimo contenuto.

Questa Corte, difatti, ha nella medesima prospettiva già giudicato manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell’articolo 292 c.p.c. per contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica al contumace dell'ordinanza ammissiva di prova testimoniale, perché dall'espletamento di essa - assunta e valutata dal giudice - non gli deriva nessuna automatica conseguenza negativa, a differenza invece del tacito riconoscimento della scrittura privata disposto dall’articolo 215, n. 1, c.p.c. e che ha costituito il fondamento della declaratoria di incostituzionalità dell' art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la notifica al contumace degli atti in cui la scrittura privata veniva indicata, ovvero del verbale di udienza attestante la produzione di essa (Cass. 25 settembre 1997, n. 9402).

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 375/2020 Numero sezionale 2307/2022 Così deciso in Roma, il 1° marzo 2022.

Numero di raccolta generale 15408/2022Data pubblicazione 13/05/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 375-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 375/2020 avverso la sentenza n. 5883/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Numero sezionale 2307/2022Numero di raccolta generale 15408/2022 depositata il 27/09/2019; Data pubblicazione 13/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un mezzo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, contro la sentenza del 27 settembre 2019 con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità per tardività del suo appello avverso sentenza del locale Tribunale che aveva revocato, ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare, un pagamento di € 156.733,61 effettuato in suo favore dalla società in bonis. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] CRAI [OSCURATO:PERSONA] per Azioni a r.l. in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― L’unico mezzo denuncia violazione e o falsa applicazione degli articoli 101, 292, 325, 326 e 327 c.p.c., nonché degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che dovesse essere notificato ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] il verbale d’udienza dell’11 luglio 2014, dinanzi al Tribunale di Roma, udienza nel corso della quale sarebbero state effettuate produzioni documentali. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammissibile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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L’inammissibilità discende dunque anzitutto dalla circostanza che la Corte d’appello, al fine di escludere che il verbale di udienza dell’11 marzo 2014 dovesse essere notificato, nel corso del giudizio di primo grado, alla contumace [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], ha adottato una duplice ratio decidendi: da un lato osservando che il partitario contabile non rientrava tra le scritture di cui all’articolo 292 c.p.c.; dall’altro aggiungendo che la produzione non era stata effettuata in udienza, ma con la menzionata memoria istruttoria. Tale seconda ratio decidendi non è censurata il ricorso, sicché il motivo spiegato è sol per questo inammissibile. Ciò esime dall’osservare che la tesi sostenuta dal ricorrente in ricorso è manifestamente infondata, ove si consideri che la nota sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 1989, n. 317, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 292 c.p.c. «in relazione all'art. 215, n. 1», e cioè per il fatto che la contumacia comporta il riconoscimento della scrittura privata e deve pertanto essere, in breve, una contumacia consapevole degli effetti che da essa deriveranno. Non v’è viceversa alcuna ragione per dubitare della costituzionalità dell’articolo 292 c.p.c. laddove non prevede la notificazione al contumace di memorie istruttorie recanti produzioni documentali, quali F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 375/2020 quella del partitario contabile, che non abbiano la natura di scritture private Numero sezionale 2307/2022Numero di raccolta generale 15408/2022 e riguardo alle quali, dunque, non si profila l’operatività del congegno di Data pubblicazione 13/05/2022 automatico riconoscimento, ovvero di verbali d’udienza del medesimo contenuto. Questa Corte, difatti, ha nella medesima prospettiva già giudicato manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell’articolo 292 c.p.c. per contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica al contumace dell'ordinanza ammissiva di prova testimoniale, perché dall'espletamento di essa - assunta e valutata dal giudice - non gli deriva nessuna automatica conseguenza negativa, a differenza invece del tacito riconoscimento della scrittura privata disposto dall’articolo 215, n. 1, c.p.c. e che ha costituito il fondamento della declaratoria di incostituzionalità dell' art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la notifica al contumace degli atti in cui la scrittura privata veniva indicata, ovvero del verbale di udienza attestante la produzione di essa (Cass. 25 settembre 1997, n. 9402). 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 7.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Sentenza Cassazione n. 15408/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris