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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1952

Cassazione n. 34422/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1952 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, perché volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in sede di legittimità; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci ': in Roma, il 25 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1952 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, e, dall'altra, perché volto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in sede di legittimità; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci ': in Roma, il 25 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 34422/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris