CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 31823/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6640/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e VINCENZO , CASTALDI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SABINO, in persona del curatore p.t ., rappresentato e difeso dell’avvocat a [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 35/2022depositata il 28/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Potenza, con sentenza depositata il 28.1.2022, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” avverso la sentenza del Tribunale di Potenza d ichiarat iva del suo fallimentoad istanza del PM. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, ai fini della verifica del limite dimensional e di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l. fall. dovesse tenersi conto anche degli ingenti debiti del reclamante non derivanti dall’esercizio della ditta individuale, ma da questi contratti nei confronti dell’erario, per evasione dell’IVA, nell’accertata qualità di socio occulto di una s.d.f. e di amministratore di fatto di quattro societàaventi ad oggetto l’importazione di autovetture. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del la sentenza , affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso, mentre il P.G. presso la Corte d’appello di Potenza è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, che denuncia la violazione dell’art. 1 legge fall. in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., il ricorrente sostiene che i debiti dell’imprenditore individuale non sorti in dipendenza dell’esercizio dell’impresa non devono essere computati ai fini della verifica del superamento del limite dimensionale di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) l. fall. 2. Il ricorso è infondato. E’ orientamento consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 8930/2012; conf. 1466/2019) che “ Ai fini della sussistenza del presupposto dell'insolvenza, l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'esposizione del debitore al fallimento; solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta”. Ritiene il collegio che tale principio, enunciato da questa Corte ai fini della valutazione del presupposto dell’insolvenza, debba applicarsi a maggior ragione anche ai fini della verifica dei limiti dimensionali ex art. 1 comma 2° lett c) legge fall. (ammontare dei debiti) di un’ impresa individuale, atteso che tutti i debiti fanno unitariamente ed inscindibilmente capo allo stesso ed unico debitore, persona fisica, non avendo la ditta una soggettività giuridica distinta rispetto alla persona del suo titolare. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P . R . 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principal