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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28180/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19220-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.

F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ugo de Carolis n. 31; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. dei F.11i A. & L. VITALE in persona dell'amministratore pro-tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 532/2017, depositata il 10 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 1988 la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima impresa individuale, chiedendo che venisse condannato al pagamento del saldo, pari a lire 40.281.000, di quanto dovuto per i lavori di trivellazione svolti nella proprietà del convenuto.

Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che i lavori erano stati eseguiti male e non nel luogo concordato e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attrice alla restituzione di quanto versato (lire 14.723.000), nonché al risarcimento dei danni causati dall'inutile perforazione del terreno che aveva provocato una frana, con conseguente mancato miglioramento del fondo e mancato ottenimento di benefici e agevolazioni di legge.

All'udienza del 10 novembre 1994 l'attrice depositava un documento, che conteneva una transazione intervenuta tra le parti durante la causa e lamentava il mancato adempimento di controparte alle obbligazioni in essa previste; parte convenuta "non accettava il contraddittorio sulla domanda nuova".

Con sentenza parziale n. 24/2006, il Tribunale di Salerno accoglieva l'an della domanda attorea e rigettava la domanda riconvenzionale di parte convenuta, disponendo la prosecuzione della causa per la quantificazione dell'importo dei lavori eseguiti e del materiale fornito dall'attrice.

Con sentenza definitiva n. 11/2008 il Tribunale condannava parte convenuta al pagamento di euro 8.957 in favore della ditta attrice.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava entrambe le sentenze, chiedendo che, in loro riforma, la domanda attorea fosse rigettata per avvenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'intervenuta transazione della lite tra le parti e che comunque, fermo il rigetto della domanda attorea, fosse accolta la propria riconvenzionale, con condanna della controparte a restituire le somme pagate e a risarcire i danni.

Con sentenza 10 giugno 2017, n. 532, la Corte d'appello di Salerno rigettava l'impugnazione. l Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata sia dal ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo è rubricato "art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., in relazione alla previsione di cui all'art. 306 c.p.c. e agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; art. 360, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; si lamenta che la Corte d'appello, laddove ha affermato che non poteva essere emessa la declaratoria di cessazione della materia del contendere, abbia da un lato violato gli artt. 1965 e 1976 c.c. e dall'altro lato abbia posto in essere "una stridente contraddizione in termini"; la Corte d'appello ha infatti errato nell'affermare che l'accordo di transazione concluso tra le parti non avrebbe definito la controversia, quando è palese il carattere novativo dell'intesa transattiva, avendo le parti estinto il precedente rapporto, così che il giudice, omettendo di valutare l'incidenza dell'atto di transazione, valutazione che doveva compiere d'ufficio, ha omesso di esaminare un fatto storico decisivo. b) Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: la Corte d'appello, nell'affermare che la creditrice [OSCURATO:SOCIETA] aveva rinunciato a fare valere la transazione, non ha considerato che è stata illegittimamente accolta "una domanda nuova fondata sulla transazione novativa che tra l'altro aveva previsto la cessazione della materia del contendere previa cancellazione della causa dal ruolo"; la Corte d'appello non poteva affermare che la causa poteva riprendere perché non era venuto meno il contrasto tra le parti, essendosi in primo grado, con la sentenza parziale, stata disposta la quantificazione dei corrispettivi dei lavori su una relazione di stima del consulente d'ufficio che era a sua volta basata su quanto previsto dall'accordo transattivo.

I motivi, che contestano entrambi la mancata declaratoria della cessazione della materia del contendere, sono inammissibili per violazione del disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

Il ricorso, pur analitico sotto altri profili (sono ad esempio puntualmente trascritti i motivi di gravame), si limita nell'esposizione in fatto e nello svolgimento del primo motivo a citare la scrittura privata contenente l'accordo transattivo, affermando e argomentando il carattere novativo dell'accordo, ma tale scrittura non trascrive (né ha depositato insieme al ricorso); solo nello svolgimento del secondo motivo (cfr. le pp. 15, 16 e 17) vi è la trascrizione di alcuni passaggi della scrittura, passaggi però limitati che non consentono a questa Corte di formulare un giudizio circa la natura e l'oggetto dell'asserito accordo concluso tra le parti.

2. Il terzo motivo contesta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2720 c.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": la società [OSCURATO:SOCIETA], dopo la sottoscrizione dell'atto di transazione e quando decise di riprendere illegittimamente il corso della controversia conciliata, con veri e propri atti ricognitivi riconobbe l'entità della sua residua pretesa (in particolare, con lettera del 6 maggio 1992 e con lettera successiva del 24 settembre 1992, nonché con le dichiarazioni rese all'udienza dal difensore); controparte ha così posto in essere non delle proposte transattive - come ha "superficialmente" affermato il giudice d'appello - ma un vero e proprio riconoscimento del proprio credito, che non potrebbe "non fare piena prova ai sensi dell'art. 2720 c.c.".

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente invoca infatti la violazione dell'art. 2720 c.c., disposizione dedicata all'efficacia probatoria dell'atto di ricognizione delle dichiarazioni contenute nel documento originale che risulta estranea alle tematiche del ricorso, richiamando un istituto, il riconoscimento del credito, sconosciuto al codice civile, che conosce l'istituto della promessa di pagamento o ricognizione del debito di cui all'art.1988 c.c.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19220-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Ugo de Carolis n. 31; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. dei F.11i A. & L. VITALE in persona dell'amministratore pro-tempore [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 532/2017, depositata il 10 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 1988 la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima impresa individuale, chiedendo che venisse condannato al pagamento del saldo, pari a lire 40.281.000, di quanto dovuto per i lavori di trivellazione svolti nella proprietà del convenuto. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che i lavori erano stati eseguiti male e non nel luogo concordato e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell'attrice alla restituzione di quanto versato (lire 14.723.000), nonché al risarcimento dei danni causati dall'inutile perforazione del terreno che aveva provocato una frana, con conseguente mancato miglioramento del fondo e mancato ottenimento di benefici e agevolazioni di legge. All'udienza del 10 novembre 1994 l'attrice depositava un documento, che conteneva una transazione intervenuta tra le parti durante la causa e lamentava il mancato adempimento di controparte alle obbligazioni in essa previste; parte convenuta "non accettava il contraddittorio sulla domanda nuova". Con sentenza parziale n. 24/2006, il Tribunale di Salerno accoglieva l'an della domanda attorea e rigettava la domanda riconvenzionale di parte convenuta, disponendo la prosecuzione della causa per la quantificazione dell'importo dei lavori eseguiti e del materiale fornito dall'attrice. Con sentenza definitiva n. 11/2008 il Tribunale condannava parte convenuta al pagamento di euro 8.957 in favore della ditta attrice. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava entrambe le sentenze, chiedendo che, in loro riforma, la domanda attorea fosse rigettata per avvenuta cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'intervenuta transazione della lite tra le parti e che comunque, fermo il rigetto della domanda attorea, fosse accolta la propria riconvenzionale, con condanna della controparte a restituire le somme pagate e a risarcire i danni. Con sentenza 10 giugno 2017, n. 532, la Corte d'appello di Salerno rigettava l'impugnazione. l Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata sia dal ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1. I primi due motivi sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo è rubricato "art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., in relazione alla previsione di cui all'art. 306 c.p.c. e agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; art. 360, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; si lamenta che la Corte d'appello, laddove ha affermato che non poteva essere emessa la declaratoria di cessazione della materia del contendere, abbia da un lato violato gli artt. 1965 e 1976 c.c. e dall'altro lato abbia posto in essere "una stridente contraddizione in termini"; la Corte d'appello ha infatti errato nell'affermare che l'accordo di transazione concluso tra le parti non avrebbe definito la controversia, quando è palese il carattere novativo dell'intesa transattiva, avendo le parti estinto il precedente rapporto, così che il giudice, omettendo di valutare l'incidenza dell'atto di transazione, valutazione che doveva compiere d'ufficio, ha omesso di esaminare un fatto storico decisivo. b) Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1965 e 1976 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: la Corte d'appello, nell'affermare che la creditrice [OSCURATO:SOCIETA] aveva rinunciato a fare valere la transazione, non ha considerato che è stata illegittimamente accolta "una domanda nuova fondata sulla transazione novativa che tra l'altro aveva previsto la cessazione della materia del contendere previa cancellazione della causa dal ruolo"; la Corte d'appello non poteva affermare che la causa poteva riprendere perché non era venuto meno il contrasto tra le parti, essendosi in primo grado, con la sentenza parziale, stata disposta la quantificazione dei corrispettivi dei lavori su una relazione di stima del consulente d'ufficio che era a sua volta basata su quanto previsto dall'accordo transattivo. I motivi, che contestano entrambi la mancata declaratoria della cessazione della materia del contendere, sono inammissibili per violazione del disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. Il ricorso, pur analitico sotto altri profili (sono ad esempio puntualmente trascritti i motivi di gravame), si limita nell'esposizione in fatto e nello svolgimento del primo motivo a citare la scrittura privata contenente l'accordo transattivo, affermando e argomentando il carattere novativo dell'accordo, ma tale scrittura non trascrive (né ha depositato insieme al ricorso); solo nello svolgimento del secondo motivo (cfr. le pp. 15, 16 e 17) vi è la trascrizione di alcuni passaggi della scrittura, passaggi però limitati che non consentono a questa Corte di formulare un giudizio circa la natura e l'oggetto dell'asserito accordo concluso tra le parti. 2. Il terzo motivo contesta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2720 c.c. in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti": la società [OSCURATO:SOCIETA], dopo la sottoscrizione dell'atto di transazione e quando decise di riprendere illegittimamente il corso della controversia conciliata, con veri e propri atti ricognitivi riconobbe l'entità della sua residua pretesa (in particolare, con lettera del 6 maggio 1992 e con lettera successiva del 24 settembre 1992, nonché con le dichiarazioni rese all'udienza dal difensore); controparte ha così posto in essere non delle proposte transattive - come ha "superficialmente" affermato il giudice d'appello - ma un vero e proprio riconoscimento del proprio credito, che non potrebbe "non fare piena prova ai sensi dell'art. 2720 c.c.". Il motivo è inammissibile. Il ricorrente invoca infatti la violazione dell'art. 2720 c.c., disposizione dedicata all'efficacia probatoria dell'atto di ricognizione delle dichiarazioni contenute nel documento originale che risulta estranea alle tematiche del ricorso, richiamando un istituto, il riconoscimento del credito, sconosciuto al codice civile, che conosce l'istituto della promessa di pagamento o ricognizione del debito di cui all'art.1988 c.c. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente, che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso a
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