Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 44/2004

ECLI:EU:T:2004:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003TO0120_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-120/03, Synopharm GmbH & Co.

KG, rappresentata dal sig.

G. Hodapp, avocat, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg.

G. Schneider e U. Pfleghar, in qualità di agenti, convenuto, convenuto, procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è: Pentafarma – [OSCURATO:PERSONA]Medicinal L da , rappresentata dal sig.

J. Pereira da Cruz, avocat, interveniente, avente ad oggetto il ricorso per l'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2003 (procedimento R 44/2002-3), nell'ambito del procedimento di opposizione tra Synopharm GmbH & Co.

KG e Pentafarma – [OSCURATO:PERSONA]Medicinal L da , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto dai sigg.

J. Pirrung, presidente, A.W.H.

Meij e N.J.

Forwood (relatore), giudici, cancelliere: sig.

H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti all’origine della controversia

1. Il 24 ottobre 1997 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio denominativo comunitario all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni modelli) (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in virtù del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2. Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo DERMASYN.

3. I prodotti per i quali si chiedeva la registrazione rientrano nelle classi 1, 3 e 5 dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, vale a dire: – «Prodotti chimici destinati all’industria, ovvero basi cosmetiche e dermatologiche per preparazioni ad uso cosmetico e dermatologico basate su ricetta», rientranti nella classe 1; – «Cosmetici, profumeria, oli essenziali, saponette, dentifrici», rientranti nella classe 3; – «Medicinali, prodotti farmaceutici e igienici, alimenti dietetici e integratori alimentari per uso medico, cerotti e materiale per fasciature, disinfettanti per il corpo umano; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi», rientranti nella classe 5.

4. Tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 20 luglio 1998 (n. 54/98, pag. 557).

5. Il 20 ottobre 1998 la Pentafarma – [OSCURATO:PERSONA]Medicinal L da ha presentato opposizione, ai sensi dell’art. 42 e dell’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nelle classi 1, 3 e 5, quali risultano nella domanda di marchio.

L’opposizione si fondava sull’esistenza del marchio denominativo DERMAZIL, registrato in Portogallo per prodotti rientranti nella classe 5, in particolare «prodotti farmaceutici, medicinali per uso umano e per uso veterinario, prodotti igienici e disinfettanti».

6. Con decisione 11 ottobre 2001, la divisione d’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmente l’opposizione e respinto la domanda di marchio per determinati prodotti delle classi 3 («cosmetici, saponi e dentifrici») e 5 («medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari; alimenti dietetici per uso medico, integratori alimentari per uso medico, cerotti e materiale per fasciature, disinfettanti per il corpo umano; prodotti della distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi»).

7. Con decisione 15 gennaio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha annullato la decisione della divisione d’opposizione della parte in cui respingeva la domanda di registrazione del marchio denominativo in questione per i «prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi» rientranti nella classe 5 e ha respinto il ricorso della ricorrente per il resto.

Procedimento

8. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2003, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame.

9. Il 19 giugno 2003 il tedesco è stato adottato come lingua processuale nel presente ricorso, in conformità dell’art. 131, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

10. Con lettera del 7 luglio 2003, l’[OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale del fatto che l’interveniente, con lettera dell’8 maggio 2003, gli aveva dato notizia di un accordo tra le parti e aveva conseguentemente ritirato l’opposizione.

L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che non vi sia più luogo a provvedere, conformemente all’art. 113 del regolamento di procedura.

11. Con lettera del 10 settembre 2003, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito alla lettera dell’[OSCURATO:PERSONA].

12. Con lettera del 6 ottobre 2003, l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle osservazioni della ricorrente. Sul non luogo a provvedere Argomenti delle parti

13. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dal momento che l’opposizione è stata validamente ritirata, il ricorso è divenuto privo di oggetto e non vi è più luogo a provvedere nel caso di specie, conformemente all’art. 113 del regolamento di procedura [v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑10/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Biofarma (Sedonium), non ancora pubblicata nella Raccolta].

14. L’[OSCURATO:PERSONA] afferma di non poter far avanzare la procedura di registrazione finché il Tribunale è investito del ricorso. Tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] annuncia che adotterà le misure che l’esecuzione dell’ordinanza o della sentenza del Tribunale comporta.

15. La ricorrente esprime il proprio disaccordo con il ragionamento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui, dal momento che l’opposizione è stata ritirata, il ricorso in esame sarebbe divenuto privo di oggetto.

Infatti, il ritiro dell’opposizione avrebbe la conseguenza di privare integralmente di fondamento giuridico la decisione della commissione di ricorso.

Dal regolamento n. 40/94 scaturirebbe un diritto alla registrazione a favore del richiedente del marchio, in assenza di impedimenti assoluti o relativi alla registrazione ai sensi degli artt. 7 e 8 dello stesso regolamento.

Tale diritto alla registrazione si fonderebbe sul fatto che, in virtù dell’art. 24 del regolamento n. 40/94, la domanda stessa di registrazione del marchio costituisce un oggetto di proprietà dell’impresa.

Orbene, la mancata registrazione sfocerebbe nel ritiro di un oggetto di proprietà già acquisito (vale a dire la domanda di registrazione di marchio comunitario), senza motivo giuridico e, inoltre, ostacolerebbe la libera circolazione dei capitali e delle merci, all’interno della quale rientra la libera circolazione dei diritti di cui si tratta.

16. La ricorrente rileva, a sostegno dei propri argomenti, che, in virtù dell’art. 45 del regolamento n. 40/94 e della regola 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), se in caso di opposizione la procedura è stata estinta per ritiro dell’opposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] deve chiedere al richiedente di pagare la tassa di registrazione entro due mesi dalla ricezione della richiesta per poi procedere alla registrazione del marchio comunitario.

17. Infine, la ricorrente conclude che la decisione impugnata deve essere annullata e si deve richiedere all’[OSCURATO:PERSONA] di procedere alla registrazione del marchio richiesto. Giudizio del Tribunale

18. Il Tribunale rileva che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito del ritiro dell’opposizione (v. ordinanza Sedonium, cit., punto 14). Nel caso di specie si deve seguire il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 15‑18 di tale ordinanza.

19. Si deve rilevare, in primo luogo, che l’opposizione può essere ritirata, in linea di principio, in qualsiasi momento.

È pur vero che all’art. 44, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 40/94, il legislatore ha espressamente previsto solo la possibilità del ritiro della domanda di registrazione del marchio.

Tuttavia, considerato che, alla luce dell’economia del regolamento n. 40/94, la parte richiedente la registrazione del marchio e l’opponente si collocano su un piano di parità nel procedimento di opposizione, si deve ritenere che tale parità valga anche in ordine alla facoltà di ritiro degli atti procedurali.

20. In secondo luogo, si deve rilevare che, quando l’opposizione viene ritirata nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avente ad oggetto una decisione sull’opposizione ovvero nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario avente ad oggetto la decisione sul ricorso proposto dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione sull’opposizione, viene meno il fondamento del procedimento, poiché quest’ultimo diviene in tal modo privo di oggetto.

21. Per quanto attiene alla decisione della divisione d’opposizione, il Tribunale rileva che tale decisione non ha prodotto effetti.

Ai sensi dell’art. 57, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 40/94, il ricorso proposto dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] ha effetti sospensivi.

Si deve pertanto ritenere che una decisione suscettibile di costituire oggetto di ricorso, quale la decisione della divisione di opposizione, produce effetti solamente a condizione che nessun ricorso sia stato proposto, entro i termini di cui all’art. 59, primo periodo, del regolamento n. 40/94, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] ovvero che un siffatto ricorso sia stato respinto con decisione definitiva della commissione di ricorso.

Orbene, nessuna delle dette ipotesi ricorre nella specie, considerato che la decisione impugnata non ha nemmeno preso effetto.

A tal riguardo, dall’art. 62, n. 3, del regolamento n. 40/94 emerge che le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato all’art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94 ovvero, nel caso in cui sia stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia entro tale termine, a decorrere dal rigetto del ricorso medesimo.

Orbene, nella specie non ricorre nessuna delle dette due ipotesi (v., in questo senso, citata ordinanza Sedonium, punti 15‑18).

22. Conseguentemente, poiché la decisione impugnata non ha prodotto effetti, non occorre annullarla.

23. In relazione alle conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere che il Tribunale chieda all’[OSCURATO:PERSONA] di procedere alla registrazione del marchio richiesto, occorre notare che, nell’ambito di un ricorso presentato dinanzi al giudice comunitario contro la decisione di una commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo è tenuto a prendere, in conformità dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, i provvedimenti che l’esecuzione dell’ordinanza o della sentenza del detto giudice comporta.

Pertanto, non spetta al Tribunale rivolgere un’ingiunzione all’[OSCURATO:PERSONA] [vedi, tra le altre, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (ELS), Racc. pag.

II‑4301, punto 19].

24. Pertanto, è sufficiente concludere, in conformità dell’art. 113 del regolamento di procedura, che non vi è più luogo a provvedere. Decisione relativa alle spese Sulle spese

25. L’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura stabilisce che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

26. Alla luce delle circostanze della specie, si deve rilevare che il non luogo a provvedere è conseguenza di una transazione stragiudiziale conclusa tra la ricorrente e l’interveniente e non da un accordo tra la ricorrente e il convenuto.

La ricorrente e l’interveniente, oltre a sopportare le proprie spese, devono essere quindi condannate alle spese sostenute dal convenuto (v. citata ordinanza Sedonium, punto 20). [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso. 2) La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle del convenuto, ciascuna in ragione della metà.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TO0120_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-120/03, Synopharm GmbH & Co. KG, rappresentata dal sig. G. Hodapp, avocat, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. G. Schneider e U. Pfleghar, in qualità di agenti, convenuto, convenuto, procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è: Pentafarma  – [OSCURATO:PERSONA]Medicinal L da , rappresentata dal sig. J. Pereira da Cruz, avocat, interveniente, avente ad oggetto il ricorso per l'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 15 gennaio 2003 (procedimento R 44/2002-3), nell'ambito del procedimento di opposizione tra Synopharm GmbH & Co. KG e Pentafarma – [OSCURATO:PERSONA]Medicinal L da , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij e N.J. Forwood (relatore), giudici, cancelliere: sig. H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Fatti all’origine della controversia 1. Il 24 ottobre 1997 la ricorrente ha presentato una domanda di marchio denominativo comunitario all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni modelli) (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in virtù del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato. 2. Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo DERMASYN. 3. I prodotti per i quali si chiedeva la registrazione rientrano nelle classi 1, 3 e 5 dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, vale a dire: – «Prodotti chimici destinati all’industria, ovvero basi cosmetiche e dermatologiche per preparazioni ad uso cosmetico e dermatologico basate su ricetta», rientranti nella classe 1; – «Cosmetici, profumeria, oli essenziali, saponette, dentifrici», rientranti nella classe 3; – «Medicinali, prodotti farmaceutici e igienici, alimenti dietetici e integratori alimentari per uso medico, cerotti e materiale per fasciature, disinfettanti per il corpo umano; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi», rientranti nella classe 5. 4. Tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari del 20 luglio 1998 (n. 54/98, pag. 557). 5. Il 20 ottobre 1998 la Pentafarma – [OSCURATO:PERSONA]Medicinal L da ha presentato opposizione, ai sensi dell’art. 42 e dell’art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del regolamento n. 40/94, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nelle classi 1, 3 e 5, quali risultano nella domanda di marchio. L’opposizione si fondava sull’esistenza del marchio denominativo DERMAZIL, registrato in Portogallo per prodotti rientranti nella classe 5, in particolare «prodotti farmaceutici, medicinali per uso umano e per uso veterinario, prodotti igienici e disinfettanti». 6. Con decisione 11 ottobre 2001, la divisione d’opposizione dell’[OSCURATO:PERSONA] ha accolto parzialmente l’opposizione e respinto la domanda di marchio per determinati prodotti delle classi 3 («cosmetici, saponi e dentifrici») e 5 («medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari; alimenti dietetici per uso medico, integratori alimentari per uso medico, cerotti e materiale per fasciature, disinfettanti per il corpo umano; prodotti della distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi»). 7. Con decisione 15 gennaio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] ha annullato la decisione della divisione d’opposizione della parte in cui respingeva la domanda di registrazione del marchio denominativo in questione per i «prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi» rientranti nella classe 5 e ha respinto il ricorso della ricorrente per il resto. Procedimento 8. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 2003, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame. 9. Il 19 giugno 2003 il tedesco è stato adottato come lingua processuale nel presente ricorso, in conformità dell’art. 131, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale. 10. Con lettera del 7 luglio 2003, l’[OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale del fatto che l’interveniente, con lettera dell’8 maggio 2003, gli aveva dato notizia di un accordo tra le parti e aveva conseguentemente ritirato l’opposizione. L’[OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto che non vi sia più luogo a provvedere, conformemente all’art. 113 del regolamento di procedura. 11. Con lettera del 10 settembre 2003, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito alla lettera dell’[OSCURATO:PERSONA]. 12. Con lettera del 6 ottobre 2003, l’[OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle osservazioni della ricorrente. Sul non luogo a provvedere Argomenti delle parti 13. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dal momento che l’opposizione è stata validamente ritirata, il ricorso è divenuto privo di oggetto e non vi è più luogo a provvedere nel caso di specie, conformemente all’art. 113 del regolamento di procedura [v., in questo senso, ordinanza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T‑10/01, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Biofarma (Sedonium), non ancora pubblicata nella Raccolta]. 14. L’[OSCURATO:PERSONA] afferma di non poter far avanzare la procedura di registrazione finché il Tribunale è investito del ricorso. Tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] annuncia che adotterà le misure che l’esecuzione dell’ordinanza o della sentenza del Tribunale comporta. 15. La ricorrente esprime il proprio disaccordo con il ragionamento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui, dal momento che l’opposizione è stata ritirata, il ricorso in esame sarebbe divenuto privo di oggetto. Infatti, il ritiro dell’opposizione avrebbe la conseguenza di privare integralmente di fondamento giuridico la decisione della commissione di ricorso. Dal regolamento n. 40/94 scaturirebbe un diritto alla registrazione a favore del richiedente del marchio, in assenza di impedimenti assoluti o relativi alla registrazione ai sensi degli artt. 7 e 8 dello stesso regolamento. Tale diritto alla registrazione si fonderebbe sul fatto che, in virtù dell’art. 24 del regolamento n. 40/94, la domanda stessa di registrazione del marchio costituisce un oggetto di proprietà dell’impresa. Orbene, la mancata registrazione sfocerebbe nel ritiro di un oggetto di proprietà già acquisito (vale a dire la domanda di registrazione di marchio comunitario), senza motivo giuridico e, inoltre, ostacolerebbe la libera circolazione dei capitali e delle merci, all’interno della quale rientra la libera circolazione dei diritti di cui si tratta. 16. La ricorrente rileva, a sostegno dei propri argomenti, che, in virtù dell’art. 45 del regolamento n. 40/94 e della regola 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), se in caso di opposizione la procedura è stata estinta per ritiro dell’opposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] deve chiedere al richiedente di pagare la tassa di registrazione entro due mesi dalla ricezione della richiesta per poi procedere alla registrazione del marchio comunitario. 17. Infine, la ricorrente conclude che la decisione impugnata deve essere annullata e si deve richiedere all’[OSCURATO:PERSONA] di procedere alla registrazione del marchio richiesto. Giudizio del Tribunale 18. Il Tribunale rileva che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto a seguito del ritiro dell’opposizione (v. ordinanza Sedonium, cit., punto 14). Nel caso di specie si deve seguire il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 15‑18 di tale ordinanza. 19. Si deve rilevare, in primo luogo, che l’opposizione può essere ritirata, in linea di principio, in qualsiasi momento. È pur vero che all’art. 44, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 40/94, il legislatore ha espressamente previsto solo la possibilità del ritiro della domanda di registrazione del marchio. Tuttavia, considerato che, alla luce dell’economia del regolamento n. 40/94, la parte richiedente la registrazione del marchio e l’opponente si collocano su un piano di parità nel procedimento di opposizione, si deve ritenere che tale parità valga anche in ordine alla facoltà di ritiro degli atti procedurali. 20. In secondo luogo, si deve rilevare che, quando l’opposizione viene ritirata nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avente ad oggetto una decisione sull’opposizione ovvero nel corso del procedimento dinanzi al giudice comunitario avente ad oggetto la decisione sul ricorso proposto dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione sull’opposizione, viene meno il fondamento del procedimento, poiché quest’ultimo diviene in tal modo privo di oggetto. 21. Per quanto attiene alla decisione della divisione d’opposizione, il Tribunale rileva che tale decisione non ha prodotto effetti. Ai sensi dell’art. 57, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 40/94, il ricorso proposto dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] ha effetti sospensivi. Si deve pertanto ritenere che una decisione suscettibile di costituire oggetto di ricorso, quale la decisione della divisione di opposizione, produce effetti solamente a condizione che nessun ricorso sia stato proposto, entro i termini di cui all’art. 59, primo periodo, del regolamento n. 40/94, dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] ovvero che un siffatto ricorso sia stato respinto con decisione definitiva della commissione di ricorso. Orbene, nessuna delle dette ipotesi ricorre nella specie, considerato che la decisione impugnata non ha nemmeno preso effetto. A tal riguardo, dall’art. 62, n. 3, del regolamento n. 40/94 emerge che le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato all’art. 63, n. 5, del regolamento n. 40/94 ovvero, nel caso in cui sia stato presentato ricorso dinanzi alla Corte di giustizia entro tale termine, a decorrere dal rigetto del ricorso medesimo. Orbene, nella specie non ricorre nessuna delle dette due ipotesi (v., in questo senso, citata ordinanza Sedonium, punti 15‑18). 22. Conseguentemente, poiché la decisione impugnata non ha prodotto effetti, non occorre annullarla. 23. In relazione alle conclusioni della ricorrente dirette ad ottenere che il Tribunale chieda all’[OSCURATO:PERSONA] di procedere alla registrazione del marchio richiesto, occorre notare che, nell’ambito di un ricorso presentato dinanzi al giudice comunitario contro la decisione di una commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo è tenuto a prendere, in conformità dell’art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, i provvedimenti che l’esecuzione dell’ordinanza o della sentenza del detto giudice comporta. Pertanto, non spetta al Tribunale rivolgere un’ingiunzione all’[OSCURATO:PERSONA] [vedi, tra le altre, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (ELS), Racc. pag. II‑4301, punto 19]. 24. Pertanto, è sufficiente concludere, in conformità dell’art. 113 del regolamento di procedura, che non vi è più luogo a provvedere. Decisione relativa alle spese Sulle spese 25. L’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura stabilisce che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. 26. Alla luce delle circostanze della specie, si deve rilevare che il non luogo a provvedere è conseguenza di una transazione stragiudiziale conclusa tra la ricorrente e l’interveniente e non da un accordo tra la ricorrente e il convenuto. La ricorrente e l’interveniente, oltre a sopportare le proprie spese, devono essere quindi condannate alle spese sostenute dal convenuto (v. citata ordinanza Sedonium, punto 20). [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Non vi è luogo a provvedere sul ricorso. 2) La ricorrente e l’interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle del convenuto, ciascuna in ragione della metà.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 44/2004 — Fons Iuris — Fons Iuris