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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 14294/2026

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ata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLuigi Gallareto, coma da procura in calce al ricorso;– ricorrente –controComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1380/2019depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva impugnazioneavverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 27.8.2017 con la quale ilTribunale di Savona aveva rigettato la sua domanda di condanna delComune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 9.309,82,oltre IVA, a titolo di compensi per l'attività di custodia dell'autoveicoloincidentato [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] svolta dalla stessa dal 14.7.2006(data in cui il predetto veicolo le era stato affidato in custodia dal funzionariodi [OSCURATO:PERSONA] del Comune) sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con il detto provvedimento il giudice di prime cure aveva altresì condannatola società attrice a rifondere le spese di lite al Comune e a [OSCURATO:PERSONA],terza chiamata in causa in garanzia dal medesimo Comune, sorella ed unicaparente di [OSCURATO:PERSONA] (deceduta), proprietaria del veicolo affidato allacustodia della società anzidetta.2.

La Corte d’appello di Genova rigettava il gravame, affermando che ilrapporto intercorso tra le parti era riconducibile ad un contratto di depositoe che, in base all’art. 1767 c.c., il deposito si presume gratuito;correttamente, quindi, il Tribunale aveva evidenziato che dal verbale diaffidamento del veicolo del 14.7.2006 non emergeva in alcun modo che ilComune avesse inteso obbligarsi a corrispondere all’Eurocar un compensoper il deposito e la custodia dell’autovettura, posto che queste ultime attivitànon costituivano l’oggetto specifico dell’attività d’impresa della società.Ha poi aggiunto la Corte di merito che l’art. 11, comma 1, del d.P.R. n.571/1982 presuppone che il corrispettivo per il deposito/custodia dei veicolisia pattuito tra le parti, che l’Eurocar non effettuava un servizio di pubblica2 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026necessità, che il veicolo in questione era stato restituito alla proprietaria lostesso giorno del fermo e che i testi escussi non avevano riferito di unaprassi nel senso dell’onerosità del deposito, per cui correttamente ilTribunale aveva posto a carico della Eurocar anche le spese legali sostenutedalla terza chiamata [OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio di soccombenza dicui all’art. 91 c.p.c..3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Eurocar diIl Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto per l’accoglimento del primoe del quarto motivo del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal resistente.Invero, la Eurocar non si è limitata a riproporre pedissequamente le tesidifensive svolte nelle fasi di merito e disattese dalla Corte d’appello, ma haspecificamente censurato (soprattutto, con il primo e il terzo motivo) lasentenza di secondo grado, tra l’altro, nella parte in cui ha ritenuto che ilrapporto intercorso fra le odierne parti in causa fosse a titolo gratuito.2.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1321, 1325 e 1326 c.c. e 214 C.d.S., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che fra le partifosse intercorso un contratto di deposito a titolo gratuito e per averqualificato come atto di natura contrattuale il verbale del 14.7.2006 dellaPolizia Municipale di [OSCURATO:PERSONA].3.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1767, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Corte di merito tenuto in3 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026considerazione il fatto che le testimonianze avevano confermato l’esistenzadi un rapporto continuativo di affidamento di veicoli e che l’attività da essasvolta era di soccorso stradale, come tale rientrante in quella indicata nellacarta intestata.4.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 571/1982 e 1 del d.P.R. n.189/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere lasentenza impugnata affermato che, a seguito della restituzione del veicolo,le obbligazioni verso il depositario si sarebbero trasferite dal Comune allaproprietaria e che le conseguenze per l’inerzia del Comune nell’attivare leprocedure di smaltimento del veicolo non dovevano ricadere suquest’ultimo.5.

Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso l’esame di unfatto decisivo oggetto di trattazione fra le parti, e segnatamente dellacircostanza, ammessa dal Comune, di aver effettuato la chiamata in causadi [OSCURATO:PERSONA] senza minimamente curarsi di verificare la sualegittimazione passiva, condannandola, per l’effetto, erroneamente alrimborso delle spese in favore della predetta terza chiamata.6.

Il primo motivo è fondato, per quanto di ragione, con conseguenteassorbimento dei restanti.Va preliminarmente evidenziato che da nessun passaggio logico dellamotivazione resa si evince che la Corte d’appello avrebbe attribuito alverbale di affidamento del veicolo del 14.7.2006 la natura di atto negoziale.Pur tuttavia, così come affermato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9394 del08/05/2015 e ribadito da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15515 del13/06/2018, nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazionial codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune edaffidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia4 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario delveicolo sequestrato, obbligato ad "anticipare" - salvo recupero dall'autoredella violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favoredel quale viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la custodiadel veicolo medesimo spettanti a detto custode è, ai sensi dell'art. 11, primocomma, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'amministrazione comunale cuiappartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale èpertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode voltaal pagamento delle predette spese.Inoltre, in tema di custodia di veicoli sequestrati, l'affidamento a unsoggetto terzo, pubblico o privato, del veicolo, risultante dal relativo verbalesottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determinala conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridicivincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del dettopubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovocontratto in forma scritta; ciò in ragione della specifica disciplina dettata peril sequestro che assicura la predeterminazione del custode, cosìconsentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura diprocedere al diretto affidamento (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11519 del03/05/2023).Ne deriva che, come condivisibilmente evidenziato dal Procuratore Generalenelle sue conclusioni scritte, da un lato, deve essere esclusa, a seguito delverbale di affidamento, la necessità della stipula di un apposito contratto e,dall’altro, non può essere condivisa la sentenza qui impugnata nella partein cui ha applicato al caso in esame la presunzione di gratuità posta dall’art.1767 c.c..Invero, l’art. 11 d.P.R. n. 571 del 1982 (secondo cui Le spese di custodiadelle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartieneil pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ) non presuppone,contrariamente a quanto affermato dai giudici territoriali, che il corrispettivo5 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026sia stato previamente pattuito tra le parti ed è la legge a prevedere le tariffeapplicabili alla remunerazione del compenso del custode, onde l’assenza diuna previsione pattizia non può considerarsi sintomatica della gratuità delrapporto.Del resto, solo allorquando, nell’ambito di un contratto concluso con unsoggetto affidatario della custodia di veicoli, l'obbligazione di custodia abbiacarattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principaledi riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, laquale viene meno nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione dicustodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale),allorché il depositario sia tale di professione.

Ne consegue che, al di fuori diquesta ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quellodovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressapattuizione in tal senso (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17918 del27/08/2020; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15723 del 04/06/2021).In una evenienza del genere, la presunzione di gratuità del deposito cadesolo di fronte alla circostanza che il depositario esplichi abitualmente unaretribuita attività di custodia; essa può essere altresì esclusa da unaespressa contraria volontà delle parti ovvero essere vinta da altrecircostanze, la valutazione del cui valore sintomatico di una volontàcontraria alla prestazione gratuita del servizio è rimessa al prudenteapprezzamento del giudice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1495 del22/05/1973).7.

Il primo motivo del ricorso, pertanto, è accolto, con assorbimento deglialtri.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova,in diversa composizione, perché provveda al riesame dell’appelloStatuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.6 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Genova indifferente composizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo7 di 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eLuigi Gallareto, coma da procura in calce al ricorso;– ricorrente –controComune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procurain calce al controricorso;– controricorrente –Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1380/2019depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva impugnazioneavverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 27.8.2017 con la quale ilTribunale di Savona aveva rigettato la sua domanda di condanna delComune di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 9.309,82,oltre IVA, a titolo di compensi per l'attività di custodia dell'autoveicoloincidentato [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] svolta dalla stessa dal 14.7.2006(data in cui il predetto veicolo le era stato affidato in custodia dal funzionariodi [OSCURATO:PERSONA] del Comune) sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA].Con il detto provvedimento il giudice di prime cure aveva altresì condannatola società attrice a rifondere le spese di lite al Comune e a [OSCURATO:PERSONA],terza chiamata in causa in garanzia dal medesimo Comune, sorella ed unicaparente di [OSCURATO:PERSONA] (deceduta), proprietaria del veicolo affidato allacustodia della società anzidetta.2. La Corte d’appello di Genova rigettava il gravame, affermando che ilrapporto intercorso tra le parti era riconducibile ad un contratto di depositoe che, in base all’art. 1767 c.c., il deposito si presume gratuito;correttamente, quindi, il Tribunale aveva evidenziato che dal verbale diaffidamento del veicolo del 14.7.2006 non emergeva in alcun modo che ilComune avesse inteso obbligarsi a corrispondere all’Eurocar un compensoper il deposito e la custodia dell’autovettura, posto che queste ultime attivitànon costituivano l’oggetto specifico dell’attività d’impresa della società.Ha poi aggiunto la Corte di merito che l’art. 11, comma 1, del d.P.R. n.571/1982 presuppone che il corrispettivo per il deposito/custodia dei veicolisia pattuito tra le parti, che l’Eurocar non effettuava un servizio di pubblica2 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026necessità, che il veicolo in questione era stato restituito alla proprietaria lostesso giorno del fermo e che i testi escussi non avevano riferito di unaprassi nel senso dell’onerosità del deposito, per cui correttamente ilTribunale aveva posto a carico della Eurocar anche le spese legali sostenutedalla terza chiamata [OSCURATO:PERSONA], in virtù del principio di soccombenza dicui all’art. 91 c.p.c..3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Eurocar diIl Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositatomemorie illustrative.Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto per l’accoglimento del primoe del quarto motivo del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, destituita di fondamento è l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso sollevata dal resistente.Invero, la Eurocar non si è limitata a riproporre pedissequamente le tesidifensive svolte nelle fasi di merito e disattese dalla Corte d’appello, ma haspecificamente censurato (soprattutto, con il primo e il terzo motivo) lasentenza di secondo grado, tra l’altro, nella parte in cui ha ritenuto che ilrapporto intercorso fra le odierne parti in causa fosse a titolo gratuito.2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1321, 1325 e 1326 c.c. e 214 C.d.S., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che fra le partifosse intercorso un contratto di deposito a titolo gratuito e per averqualificato come atto di natura contrattuale il verbale del 14.7.2006 dellaPolizia Municipale di [OSCURATO:PERSONA].3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1767, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la Corte di merito tenuto in3 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026considerazione il fatto che le testimonianze avevano confermato l’esistenzadi un rapporto continuativo di affidamento di veicoli e che l’attività da essasvolta era di soccorso stradale, come tale rientrante in quella indicata nellacarta intestata.4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 11 del d.P.R. n. 571/1982 e 1 del d.P.R. n.189/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere lasentenza impugnata affermato che, a seguito della restituzione del veicolo,le obbligazioni verso il depositario si sarebbero trasferite dal Comune allaproprietaria e che le conseguenze per l’inerzia del Comune nell’attivare leprocedure di smaltimento del veicolo non dovevano ricadere suquest’ultimo.5. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3) e 5), c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso l’esame di unfatto decisivo oggetto di trattazione fra le parti, e segnatamente dellacircostanza, ammessa dal Comune, di aver effettuato la chiamata in causadi [OSCURATO:PERSONA] senza minimamente curarsi di verificare la sualegittimazione passiva, condannandola, per l’effetto, erroneamente alrimborso delle spese in favore della predetta terza chiamata.6. Il primo motivo è fondato, per quanto di ragione, con conseguenteassorbimento dei restanti.Va preliminarmente evidenziato che da nessun passaggio logico dellamotivazione resa si evince che la Corte d’appello avrebbe attribuito alverbale di affidamento del veicolo del 14.7.2006 la natura di atto negoziale.Pur tuttavia, così come affermato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9394 del08/05/2015 e ribadito da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 15515 del13/06/2018, nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazionial codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un comune edaffidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia4 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario delveicolo sequestrato, obbligato ad "anticipare" - salvo recupero dall'autoredella violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favoredel quale viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la custodiadel veicolo medesimo spettanti a detto custode è, ai sensi dell'art. 11, primocomma, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'amministrazione comunale cuiappartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale èpertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode voltaal pagamento delle predette spese.Inoltre, in tema di custodia di veicoli sequestrati, l'affidamento a unsoggetto terzo, pubblico o privato, del veicolo, risultante dal relativo verbalesottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determinala conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridicivincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del dettopubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovocontratto in forma scritta; ciò in ragione della specifica disciplina dettata peril sequestro che assicura la predeterminazione del custode, cosìconsentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura diprocedere al diretto affidamento (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 11519 del03/05/2023).Ne deriva che, come condivisibilmente evidenziato dal Procuratore Generalenelle sue conclusioni scritte, da un lato, deve essere esclusa, a seguito delverbale di affidamento, la necessità della stipula di un apposito contratto e,dall’altro, non può essere condivisa la sentenza qui impugnata nella partein cui ha applicato al caso in esame la presunzione di gratuità posta dall’art.1767 c.c..Invero, l’art. 11 d.P.R. n. 571 del 1982 (secondo cui Le spese di custodiadelle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartieneil pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ) non presuppone,contrariamente a quanto affermato dai giudici territoriali, che il corrispettivo5 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026sia stato previamente pattuito tra le parti ed è la legge a prevedere le tariffeapplicabili alla remunerazione del compenso del custode, onde l’assenza diuna previsione pattizia non può considerarsi sintomatica della gratuità delrapporto.Del resto, solo allorquando, nell’ambito di un contratto concluso con unsoggetto affidatario della custodia di veicoli, l'obbligazione di custodia abbiacarattere meramente accessorio e strumentale rispetto a quella principaledi riparazione, opera la presunzione di gratuità della custodia medesima, laquale viene meno nel contratto tipico di deposito (in cui la prestazione dicustodia, costituisce, al contrario, l'oggetto dell'obbligazione principale),allorché il depositario sia tale di professione. Ne consegue che, al di fuori diquesta ipotesi, il compenso per la custodia prestata può aggiungersi a quellodovuto per la prestazione principale solo in presenza di un'espressapattuizione in tal senso (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17918 del27/08/2020; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15723 del 04/06/2021).In una evenienza del genere, la presunzione di gratuità del deposito cadesolo di fronte alla circostanza che il depositario esplichi abitualmente unaretribuita attività di custodia; essa può essere altresì esclusa da unaespressa contraria volontà delle parti ovvero essere vinta da altrecircostanze, la valutazione del cui valore sintomatico di una volontàcontraria alla prestazione gratuita del servizio è rimessa al prudenteapprezzamento del giudice (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1495 del22/05/1973).7. Il primo motivo del ricorso, pertanto, è accolto, con assorbimento deglialtri.La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova,in diversa composizione, perché provveda al riesame dell’appelloStatuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello deciderà anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.6 di 7Numero registro generale 15284/2020Numero sezionale 1069/2026Numero di raccolta generale 14294/2026Data pubblicazione 14/05/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa lasentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa,anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Genova indifferente composizione personale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 28.4.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] Cirillo7 di 7
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