CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18005/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14223/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro .igu i 64:e 21 h )1111), e-) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.yrappresentat4 e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Valle, con domicilio eletto in Roma, via Lima, n. 7, presso il proprio studio; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'[OSCURATO:PERSONA], n. 2044/01/14, depositata il 26 novembre 2014. RGN 14223/2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna che aveva confermato la decisione della Commissione provinciale di Modena, la quale aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] in relazione ad una complessa operazione immobiliare che l'Ufficio avevdriqualificato ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986. La contribuente si è costituita in giudizio depositando controricorso. Considerato che Nelle more del giudizio la contribuente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. in I. n. 136 del 2018 ed allegando copia della domanda di definizione agevolata, nonché della quietanza di pagamento della prima rata dell'importo dovuto. Con memoria in data 31 dicembre 2020 ha presentato istanza di trattazione e contestuale richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. L'Agenzia delle entrate, con memoria in data 10 marzo 2021, ha dato atto della regolarità della definizione agevolata della lite e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio. Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.RGN 14223/2015 P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022. Il Presidente nic(àn mi DEPOSITAT