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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11122/2026

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ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7919/2018 pronunciata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 18 settembre 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alricorrente l’avviso d’accertamento, con cui, per l’anno d’imposta 2011, gliRGN 20573/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 20527 3/2020Numero sezionale 8053/2025Numero di raccolta generale 11122/2026furono contestate (unitamente ad altro soggetto) condotte finalizzateData pubblicazione 25/04/2026all’ideazione e alla realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti,con conseguente pretesa di maggiori imposte a titolo di Iva.In particolare, a seguito di indagini condotte dalla GdF, erano staterilevate operazioni intervenute tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della qualeOrefice Biagio era stato amministratore, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di fattoamministrata dal medesimo Orefice.

La prima risultava acquirente di cucciolidi cane, effettuati presso la società Keisben, di diritto ungherese, ciò facendomediante l’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] verifica risultava infattiche gli acquisti, formalmente eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di viaggidell’Orefice in Ungheria, erano immediatamente ribaltati alla [OSCURATO:PERSONA].r.l.L’avviso d’accertamento notificato all’Orefice per i benefici conseguitidalle operazioni fraudolente, corrispondente all’Iva ed al ricarico del prezzocontabilizzato nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl alla [OSCURATO:PERSONA], fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, che con sentenza n. 12528/2017 ne rigettò le ragioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania respinse l’appello delcontribuente con sentenza n. 7919/2018.Il giudice regionale, dopo aver riportato le ragioni di gravame dell’Oreficee le difese dell’Ufficio, ha rilevato che l’atto impositivo non era affetto da vizidi motivazione ed il richiamato processo verbale di constatazione era statocorrettamente allegato all’avviso d’accertamento.

Non risultava violataneppure la garanzia del contraddittorio, per essere decorsi i termini di gg. 60,di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, dalla notifica del verbaleispettivo, del 22.02.2016.

L’atto impositivo, con il quale erano statecontestate operazioni soggettivamente inesistenti, era fondato su proveindiziarie, così come esposto in narrativa.Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.Nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 3 dellaLegge 241/90, dell’art. 7 della Legge 212/2000, dell’art. 42 D.P.R. 600/73RGN 20573/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 20573/2020Numero sezionale 8035 3/2025Numero di raccolta generale 11122/2026Data pubblicazione 25/04/2026come modificato dal D.Lgs. 32/2001 e degli articoli 3-24-97-111 e 113Costituzione».

La sentenza della commissione regionale sarebbe nulla perchéab origine sarebbe nulla per aver confermato, con motivazione meramenteapparente, l’avviso d’accertamento, che si era limitato a richiamareintegralmente il pvc. redatto in sede di verifica dalla GdF.Con il secondo motivo denuncia la «Violazione della legge processuale exart. 112 c.p.c. in rapporto con l’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. con conseguente viziodella pronuncia di II grado per extrapetizione, ultrapetizione e/o omissione dipronuncia ovvero per Violazione della legge processuale ex art. 36 D.Lgs. n.546/1992 in rapporto con l’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6Costituzione, dell’art. 118 disp. di att. del c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4del D.Lgs. 546/1992».

La sentenza sarebbe nulla per non essersi pronunciatasulle doglianze formulate dal contribuente, soprattutto con riguardo allamancata convocazione in sede di verifica e alla mancata notifica dello stessopvc rilasciato alla società.

Nella pronuncia impugnata peraltro nessunaargomentazione sarebbe stata spesa a fronte delle contestazioni elevate inordine al ruolo di autore delle violazioni addebitato al ricorrente, ai vizi dinotifica dell’atto, alla carenza di motivazione, al mancato rispetto del terminedi sessanta giorni dalla consegna del pvc.Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «Violazione dell’art. 12,comma 7, della Legge 212/2000, 41-47-48 della carta dei Dirittiil diritto ad un giusto ed equo procedimento, e degli artt. 24-97-111-117Costituzione».Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di tardività del ricorso,sollevata dalla difesa dell’ufficio nel proprio controricorso.La difesa erariale ha rilevato che, a fronte di una sentenza pubblicata il18 settembre 2018, e che quindi avrebbe dovuto essere impugnata entro il18 marzo 2019, pur tenendo conto dei nove mesi di sospensione dei termini,così come previsti dall’art. 6, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, intema di definizione agevolata delle controversie, cadendo il termine ordinariodi impugnabilità -come prima specificato- nel periodo indicato dalla legge(24.10.2018/31.07.2019), e pur volendo considerare il periodo disospensione feriale di 31 giorni, l’ultimo giorno d’impugnazione sarebbeRGN 20573/2020Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 20573/2020Numero sezionale 8045 3/2025Numero di raccolta generale 11122/2026Data pubblicazione 25/04/2026caduto il 18 gennaio 2020.

Il ricorso per cassazione risultava invece propostoin data 1 luglio 2020 e quindi tardivamente.L’eccezione è fondata, non potendo certo trovare applicazione l’ulterioresospensione dei termini disposta dal d.l. n. 23/2020 in relazioneall’emergenza da Covid-19, sospensione afferente al periodo 8 marzo/31maggio 2020, per essere il primo giorno di decorrenza già successivoall’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso afferente questa causa,da individuarsi, appunto, nel 18 gennaio 2020.

Non sarebbe utile neppure ovevolesse, per astratto (ma non correttamente), intendersi che il termine diricorso per cassazione fosse ripreso a decorre nella sua interezza a partire daltemine finale della sospensione regolata dal d.l. 119/2018.

Questo perché,tenendo conto anche del periodo feriale 2019, ossia sino al 31 agosto 2019,il termine semestrale sarebbe comunque caduto anteriormente all’8 marzo2020 (e cioè il 2 marzo 2020).In conclusione, il ricorso è inammissibile perché tardivo.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di €8.200,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 20573/2020Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttorep.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 7919/2018 pronunciata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 18 settembre 2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26novembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FEDERICI,Dalla sentenza impugnata si evince che l’Agenzia delle entrate notificò alricorrente l’avviso d’accertamento, con cui, per l’anno d’imposta 2011, gliRGN 20573/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 20527 3/2020Numero sezionale 8053/2025Numero di raccolta generale 11122/2026furono contestate (unitamente ad altro soggetto) condotte finalizzateData pubblicazione 25/04/2026all’ideazione e alla realizzazione di operazioni soggettivamente inesistenti,con conseguente pretesa di maggiori imposte a titolo di Iva.In particolare, a seguito di indagini condotte dalla GdF, erano staterilevate operazioni intervenute tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., della qualeOrefice Biagio era stato amministratore, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di fattoamministrata dal medesimo Orefice. La prima risultava acquirente di cucciolidi cane, effettuati presso la società Keisben, di diritto ungherese, ciò facendomediante l’interposizione della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] verifica risultava infattiche gli acquisti, formalmente eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito di viaggidell’Orefice in Ungheria, erano immediatamente ribaltati alla [OSCURATO:PERSONA].r.l.L’avviso d’accertamento notificato all’Orefice per i benefici conseguitidalle operazioni fraudolente, corrispondente all’Iva ed al ricarico del prezzocontabilizzato nelle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl alla [OSCURATO:PERSONA], fu impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Napoli, che con sentenza n. 12528/2017 ne rigettò le ragioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania respinse l’appello delcontribuente con sentenza n. 7919/2018.Il giudice regionale, dopo aver riportato le ragioni di gravame dell’Oreficee le difese dell’Ufficio, ha rilevato che l’atto impositivo non era affetto da vizidi motivazione ed il richiamato processo verbale di constatazione era statocorrettamente allegato all’avviso d’accertamento. Non risultava violataneppure la garanzia del contraddittorio, per essere decorsi i termini di gg. 60,di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, dalla notifica del verbaleispettivo, del 22.02.2016. L’atto impositivo, con il quale erano statecontestate operazioni soggettivamente inesistenti, era fondato su proveindiziarie, così come esposto in narrativa.Per la cassazione della sentenza il contribuente ha proposto ricorsoaffidato a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.Nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo il ricorrente lamenta la «violazione dell’art. 3 dellaLegge 241/90, dell’art. 7 della Legge 212/2000, dell’art. 42 D.P.R. 600/73RGN 20573/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 20573/2020Numero sezionale 8035 3/2025Numero di raccolta generale 11122/2026Data pubblicazione 25/04/2026come modificato dal D.Lgs. 32/2001 e degli articoli 3-24-97-111 e 113Costituzione». La sentenza della commissione regionale sarebbe nulla perchéab origine sarebbe nulla per aver confermato, con motivazione meramenteapparente, l’avviso d’accertamento, che si era limitato a richiamareintegralmente il pvc. redatto in sede di verifica dalla GdF.Con il secondo motivo denuncia la «Violazione della legge processuale exart. 112 c.p.c. in rapporto con l’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. con conseguente viziodella pronuncia di II grado per extrapetizione, ultrapetizione e/o omissione dipronuncia ovvero per Violazione della legge processuale ex art. 36 D.Lgs. n.546/1992 in rapporto con l’art. 360 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6Costituzione, dell’art. 118 disp. di att. del c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4del D.Lgs. 546/1992». La sentenza sarebbe nulla per non essersi pronunciatasulle doglianze formulate dal contribuente, soprattutto con riguardo allamancata convocazione in sede di verifica e alla mancata notifica dello stessopvc rilasciato alla società. Nella pronuncia impugnata peraltro nessunaargomentazione sarebbe stata spesa a fronte delle contestazioni elevate inordine al ruolo di autore delle violazioni addebitato al ricorrente, ai vizi dinotifica dell’atto, alla carenza di motivazione, al mancato rispetto del terminedi sessanta giorni dalla consegna del pvc.Con il terzo motivo il ricorrente si duole della «Violazione dell’art. 12,comma 7, della Legge 212/2000, 41-47-48 della carta dei Dirittiil diritto ad un giusto ed equo procedimento, e degli artt. 24-97-111-117Costituzione».Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di tardività del ricorso,sollevata dalla difesa dell’ufficio nel proprio controricorso.La difesa erariale ha rilevato che, a fronte di una sentenza pubblicata il18 settembre 2018, e che quindi avrebbe dovuto essere impugnata entro il18 marzo 2019, pur tenendo conto dei nove mesi di sospensione dei termini,così come previsti dall’art. 6, comma 11, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, intema di definizione agevolata delle controversie, cadendo il termine ordinariodi impugnabilità -come prima specificato- nel periodo indicato dalla legge(24.10.2018/31.07.2019), e pur volendo considerare il periodo disospensione feriale di 31 giorni, l’ultimo giorno d’impugnazione sarebbeRGN 20573/2020Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 20573/2020Numero sezionale 8045 3/2025Numero di raccolta generale 11122/2026Data pubblicazione 25/04/2026caduto il 18 gennaio 2020. Il ricorso per cassazione risultava invece propostoin data 1 luglio 2020 e quindi tardivamente.L’eccezione è fondata, non potendo certo trovare applicazione l’ulterioresospensione dei termini disposta dal d.l. n. 23/2020 in relazioneall’emergenza da Covid-19, sospensione afferente al periodo 8 marzo/31maggio 2020, per essere il primo giorno di decorrenza già successivoall’ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso afferente questa causa,da individuarsi, appunto, nel 18 gennaio 2020. Non sarebbe utile neppure ovevolesse, per astratto (ma non correttamente), intendersi che il termine diricorso per cassazione fosse ripreso a decorre nella sua interezza a partire daltemine finale della sospensione regolata dal d.l. 119/2018. Questo perché,tenendo conto anche del periodo feriale 2019, ossia sino al 31 agosto 2019,il termine semestrale sarebbe comunque caduto anteriormente all’8 marzo2020 (e cioè il 2 marzo 2020).In conclusione, il ricorso è inammissibile perché tardivo.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura di €8.200,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dàdel ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nellamisura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis delmedesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 novembre 2025La PresidenteTania HMELJAKRGN 20573/2020Consigliere rel. Federici
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