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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 settembre 1982

Cassazione n. 08543/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1982 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna con l' ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], ristretta dal 1.12.2011 presso la casa circondariale di Bologna e, successivamente, dal 23.12.2011 agli arresti domiciliari fino al 18.06.2012, a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Bologna per reati in materia di stupefacenti .

Risulta che nei confronti dell'Attanasio, con decreto del Gip presso il tribunale di Bologna, è stata disposta l'archiviazione in data 29.03.2019 in quanto per i reati di cui ai capi 20,22,22,23,24.25 26 27 erano estinti per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione nei fatti nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.

2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione e, con unico motivo di censura, lamenta inosservanza della legge penale e plurimi vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato il richiesto indennizzo in favore della Attanasio, sulla base del ritenuto difetto dei requisiti di cui al III co. dell'art. 314 c.p.p.

Lamenta che l'ordinanza impugnata ha ritenuto erroneamente un atteggiamento connivente della ricorrente senza valorizzare il comportamento processuale con cui ha chiarito la propria posizione.

4. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.L'Avvocatura dello stato costituitasi ha presentato memoria con cui chiede dichiararsi la inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Nel caso di specie, la Corte territoriale, ha in primo luogo evidenziato che non vi può essere spazio per l'indennizzo laddove il proscioglimento non sia avvenuto nel merito ma per effetto della prescrizione; in secondo luogo ha comunque evidenziato che nella condotta della ricorrente sia ravvisabile colpa grave ostativa, che ha contribuito a determinare causalmente l'applicazione della misura cautelare nei sui confronti per i reati originariamente contestati.

Premesso che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Sez. 3, Sentenza n. 2451 del 09/10/2014 Cc. (dep. 20/01/2015) Rv. 262396 - 01), ipotesi nel caso di specie non sussistente, si osserva che la difesa non ha contrapposto idonee argomentazioni allorquando evidenzia nel ricorso che si era attivata per una pronta definizione della propria posizione attraverso l'invio di due richieste di accelerazione dell'esercizio dell'azione penale , perché in effetti ella non ha mai rinunciato alla prescrizione.

La Corte territoriale ha infatti rimarcato come dagli atti sia emersa la piena conoscenza da parte dell'Attanasio dell'attività di spaccio svolta da varie persone, tra cui il fidanzato D'Ambrosio, tutte gravitanti nell'ambiente degli stupefacenti ed alle quali ciononostante ella aveva lasciato la disponibilità della propria abitazione; è emerso dunque che in detto immobile, e precisamente nella propria camera da letto, sia stata rinvenuta sostanza stupefacente, assieme a denaro e ad un bilancino di precisione, ed inoltre che nelle conversazioni intercettate si fa riferimento a scambi, consegne, pagamenti, senza che nel successivo interrogatorio la Attanasio abbia chiarito con precisione a cosa intendesse esattamente riferirsi.

Alla luce dei sopra evidenziati elementi, ritenuti integrare condotta gravemente negligente che ha creato o contribuito a creare le premesse per l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare, la decisione impugnata appare coerentemente adottata: gli elementi nel caso evidenziati rivestono sicura rilevanza ai fini di escludere la riparazione, integrando comportamenti di indubbia pregnanza siccome idonei ad ingenerare l'apparenza di colpevolezza della Attanasio: "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione per un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa all'adozione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e nondimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività" (Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 20/10/2020 Cc. (dep. 01/03/2021) Rv. 280547 - 01).

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille.

Così deciso il 2.03.2022.

Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1982 avverso l'ordinanza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna con l' ordinanza impugnata ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], ristretta dal 1.12.2011 presso la casa circondariale di Bologna e, successivamente, dal 23.12.2011 agli arresti domiciliari fino al 18.06.2012, a seguito dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Bologna per reati in materia di stupefacenti . Risulta che nei confronti dell'Attanasio, con decreto del Gip presso il tribunale di Bologna, è stata disposta l'archiviazione in data 29.03.2019 in quanto per i reati di cui ai capi 20,22,22,23,24.25 26 27 erano estinti per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione nei fatti nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione e, con unico motivo di censura, lamenta inosservanza della legge penale e plurimi vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato il richiesto indennizzo in favore della Attanasio, sulla base del ritenuto difetto dei requisiti di cui al III co. dell'art. 314 c.p.p. Lamenta che l'ordinanza impugnata ha ritenuto erroneamente un atteggiamento connivente della ricorrente senza valorizzare il comportamento processuale con cui ha chiarito la propria posizione. 4. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 5.L'Avvocatura dello stato costituitasi ha presentato memoria con cui chiede dichiararsi la inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Nel caso di specie, la Corte territoriale, ha in primo luogo evidenziato che non vi può essere spazio per l'indennizzo laddove il proscioglimento non sia avvenuto nel merito ma per effetto della prescrizione; in secondo luogo ha comunque evidenziato che nella condotta della ricorrente sia ravvisabile colpa grave ostativa, che ha contribuito a determinare causalmente l'applicazione della misura cautelare nei sui confronti per i reati originariamente contestati. Premesso che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione del reato, a meno che risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Sez. 3, Sentenza n. 2451 del 09/10/2014 Cc. (dep. 20/01/2015) Rv. 262396 - 01), ipotesi nel caso di specie non sussistente, si osserva che la difesa non ha contrapposto idonee argomentazioni allorquando evidenzia nel ricorso che si era attivata per una pronta definizione della propria posizione attraverso l'invio di due richieste di accelerazione dell'esercizio dell'azione penale , perché in effetti ella non ha mai rinunciato alla prescrizione. La Corte territoriale ha infatti rimarcato come dagli atti sia emersa la piena conoscenza da parte dell'Attanasio dell'attività di spaccio svolta da varie persone, tra cui il fidanzato D'Ambrosio, tutte gravitanti nell'ambiente degli stupefacenti ed alle quali ciononostante ella aveva lasciato la disponibilità della propria abitazione; è emerso dunque che in detto immobile, e precisamente nella propria camera da letto, sia stata rinvenuta sostanza stupefacente, assieme a denaro e ad un bilancino di precisione, ed inoltre che nelle conversazioni intercettate si fa riferimento a scambi, consegne, pagamenti, senza che nel successivo interrogatorio la Attanasio abbia chiarito con precisione a cosa intendesse esattamente riferirsi. Alla luce dei sopra evidenziati elementi, ritenuti integrare condotta gravemente negligente che ha creato o contribuito a creare le premesse per l'adozione ed il mantenimento della misura cautelare, la decisione impugnata appare coerentemente adottata: gli elementi nel caso evidenziati rivestono sicura rilevanza ai fini di escludere la riparazione, integrando comportamenti di indubbia pregnanza siccome idonei ad ingenerare l'apparenza di colpevolezza della Attanasio: "in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione per un reato in concorso con altre persone, si concorre a dare causa all'adozione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e nondimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività" (Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 20/10/2020 Cc. (dep. 01/03/2021) Rv. 280547 - 01). 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille. Così deciso il 2.03.2022. Il Consigliere estens
Decreto Cassazione n. 08543/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris