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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51330/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25218/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto inoltre quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la negata sostituzione della pena detentiva con misure alternative, secondo quanto previsto dalla riforma di cui al d.lgs. 150/22, che esso è parimenti manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (v. pag. 6, là dove si fa riferimento alla prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 25218/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.388 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto inoltre quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la negata sostituzione della pena detentiva con misure alternative, secondo quanto previsto dalla riforma di cui al d.lgs. 150/22, che esso è parimenti manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (v. pag. 6, là dove si fa riferimento alla prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 51330/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris