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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 38719/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli del 6/3/2023, che rigettava iila,11'appello proposto dal medesimo Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., nel procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CAPASSO Emilio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CHIARO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], LUCCI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; letta la memoria, contenente conclusioni scritte, trasmessa in data 6 giugno 2023, in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Napoli ha respinto l'appello proposto dal Pubblico ministero territoriale avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato la mozione cautelare del Pubblico ministero, non riconoscendo in atti gravità indiziaria per la ipotesi (in concorso) di estorsione aggravata.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo, con unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), per avere il Tribunale erroneamente stimato come inidonei a rappresentare riscontri estrinseci individualizzanti le distinte chiamate, che collocavano gli odierni resistenti nel medesimo contesto in cui si era manifestata la domanda estorsiva contestata in imputazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, dovendo il Collegio rilevare (anche ex officio), ai sensi degli artt. 591 e 609 cod. proc. pen., la inammissibilità della impugnazione proposta dal Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 311cod. proc. pen., avverso l'ordinanza adottata dal Tribunale per il riesame, che confermava quella del GIP di rigetto della domanda cautelare.

1.1. Tale inammissibilità consegue alla natura ellittica della impugnazione proposta dal Pubblico ministero; non avendo l'organo titolare della iniziativa cautelare argomentato in ordine alla sussistenza (attuale) delle esigenze cautelari che devono sostenere la misura richiesta con l'appello; così eludendo l'obbligo di rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della non segnalata attualità delle esigenze cautelari.

Il Pubblico ministero ha infatti argomentato dettagliatamente solo quanto alla divisata consistenza del quadro indiziario (sottovalutato nella sua portata individualizzante dal GIP e dall'organo di controllo cautelare, con decisione caratterizzata da duplice conformità "verticale"), omettendo ogni doveroso riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari attuali.

1.2. Ha, sul punto, più volte affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso uno dei presupposti rilevanti della opzione cautelare, ritenendo assorbita l'analisi degli altri, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della ravvisata attualità delle esigenze cautelari, che pur in presenza della presunzione (solo relativa sull'an) declinata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vanno comunque sempre rappresentate esplicitamente nella loro sussistenza (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v.

Sez. 4, n. 33987, del 7/4/2022, n.m.).

1.3. In ogni caso, in relazione alla presente fase, va pur sempre rammentato che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate in reità o in correità non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, Lucchese ed altri, Rv. 245729).

La inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può quindi essere dedotta in sede di legittimità/. né quale violazione di leggg ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; ma può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez.

U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196).

Il ricorso, che denunzia malgoverno della norma processuale/per la ridotta efficacia euristica di riscontro attribuita (sia dal GIP che dal Tribunale del controllo cautelare) alle chiamate "secondarie" in reità, si presenta pertanto inammissibile anche sotto questo profilo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli del 6/3/2023, che rigettava iila,11'appello proposto dal medesimo Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., nel procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CAPASSO Emilio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CHIARO Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], LUCCI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; letta la memoria, contenente conclusioni scritte, trasmessa in data 6 giugno 2023, in favore di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale per il riesame di Napoli ha respinto l'appello proposto dal Pubblico ministero territoriale avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che aveva rigettato la mozione cautelare del Pubblico ministero, non riconoscendo in atti gravità indiziaria per la ipotesi (in concorso) di estorsione aggravata. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico ministero, deducendo, con unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della norma processuale (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), per avere il Tribunale erroneamente stimato come inidonei a rappresentare riscontri estrinseci individualizzanti le distinte chiamate, che collocavano gli odierni resistenti nel medesimo contesto in cui si era manifestata la domanda estorsiva contestata in imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, dovendo il Collegio rilevare (anche ex officio), ai sensi degli artt. 591 e 609 cod. proc. pen., la inammissibilità della impugnazione proposta dal Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 311cod. proc. pen., avverso l'ordinanza adottata dal Tribunale per il riesame, che confermava quella del GIP di rigetto della domanda cautelare. 1.1. Tale inammissibilità consegue alla natura ellittica della impugnazione proposta dal Pubblico ministero; non avendo l'organo titolare della iniziativa cautelare argomentato in ordine alla sussistenza (attuale) delle esigenze cautelari che devono sostenere la misura richiesta con l'appello; così eludendo l'obbligo di rappresentare elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della non segnalata attualità delle esigenze cautelari. Il Pubblico ministero ha infatti argomentato dettagliatamente solo quanto alla divisata consistenza del quadro indiziario (sottovalutato nella sua portata individualizzante dal GIP e dall'organo di controllo cautelare, con decisione caratterizzata da duplice conformità "verticale"), omettendo ogni doveroso riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari attuali. 1.2. Ha, sul punto, più volte affermato questa Corte che, nel caso in cui il provvedimento impugnato abbia escluso uno dei presupposti rilevanti della opzione cautelare, ritenendo assorbita l'analisi degli altri, l'impugnazione del Pubblico ministero dovrà esporre specifiche censure con riguardo al tema esaminato e dovrà inoltre esporre elementi idonei a suffragare la persistenza dell'interesse alla decisione, in ragione della ravvisata attualità delle esigenze cautelari, che pur in presenza della presunzione (solo relativa sull'an) declinata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., vanno comunque sempre rappresentate esplicitamente nella loro sussistenza (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Rv. 282355, che conferma i precedenti indicati in nota C.E.D. ai numeri Rv. 281010 e 276375; da ultimo v. Sez. 4, n. 33987, del 7/4/2022, n.m.). 1.3. In ogni caso, in relazione alla presente fase, va pur sempre rammentato che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate in reità o in correità non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica (ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 5, n. 2086 del 17/09/2009, Lucchese ed altri, Rv. 245729). La inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può quindi essere dedotta in sede di legittimità/. né quale violazione di leggg ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; ma può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). Il ricorso, che denunzia malgoverno della norma processuale/per la ridotta efficacia euristica di riscontro attribuita (sia dal GIP che dal Tribunale del controllo cautelare) alle chiamate "secondarie" in reità, si presenta pertanto inammissibile anche sotto questo profilo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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