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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 05778/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10314/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 530/09 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2875 del 20/2/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- tiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditii difensor i del le parti e lett e le memori e .

F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] promuoveva nei confronti della debitrice [OSCURATO:PERSONA] una procedura di espropriazione forzata presso il terzo pigno- rato [OSCURATO:SOCIETA]. (in forma ab- breviata, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oppure [OSCURATO:SOCIETA].), società fiduciaria ai sensi della legge n. 1966 del 1939. 2.La società dichiarava di detenere, per conto dell’esecutata, quote di fondi comuni di investimento; con provvedimento del 15/12/2015, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma ordinava alla SirefFiduciaria, indivi- duata «come commissionario», di vendere le quote dei fondi. 3.In esito alla vendita dei titoli, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il mede- simo giudice – dichiarata l ’ inammissibilità dell ’ intervento del [OSCURATO:PERSONA] n. 530/09 [OSCURATO:SOCIETA]., creditore del procedente Chiarella – così provve- deva: «vista la dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. visto l’art. 553 c.p.c. assegna in pagamento, salvo esazione, al creditore proce- dente [OSCURATO:PERSONA] la somma ulteriore di € 446.346,61 … entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, al quale ordina di corrispondere la somma suddetta, entro il termine di 20 giorni dalla no- tificazione del presente provvedimento … con l’avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, l’assegnatario potrà procedere in via esecutiva pre- via precettazione della somma dovuta.

Con il pagamento di cui sopra, il terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato.». 4.In data 12/4/2016 il [OSCURATO:PERSONA] n. 530/09 [OSCURATO:SOCIETA]. promuoveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una procedura di espropriazione presso terzi – la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – sottoponendo a pignoramento il credito vantato dal Chiarella nei confronti della fiduciaria in forza della men- zionata ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.Il 3/5/2016 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. –che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva provveduto al pagamento in favore del Chiarella ottemperando alla succi- tata ordinanza – rendeva dichiarazione negativa; ciononostante, il giudice dell’esecuzione provvedeva ad assegnare il credito al [OSCURATO:PERSONA] con ordi- nanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tempestivamente impugnata ex art. 617 c.p.c. dalla società e, previa sua sospensione, revocata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 11531 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6.Ripresa la procedura esecutiva e avviato l’accertamento endoesecu- tivo dell’obbligo del terzo, con l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell’ese- cuzione del Tribunale di Roma respingeva la domanda avanzata dal Falli- mento. 7.In accoglimento dell’opposizione proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2875 del 20/2/2023, il Tribunale di Roma revocava l’ordi- nanza e condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. 8.Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito affermava: «L’ordi- nanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata emessa, come si è detto, a definizione di un procedimento esecutivo presso terzi e con essa è stata disposta l’assegna- zione di una somma di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA], ordinando al terzo pignorato di procedere al pagamento in suo favore.

Quel provvedi- mento ha pertanto la natura dell’ordinanza di assegnazione di crediti ai sensi dell’art. 553 c.p.c., la quale, all’atto del suo deposito in cancelleria, produce l’immediato effetto giuridico di trasferire in favore del creditore-assegnata- rio la situazione giuridica soggettiva –di creditore del terzo pignorato – in cui fino a quel momento si trovava l’esecutato. … Il fatto che il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15.12.2015 (prodotta dalla Siref), avesse affidato al terzo l’incarico di procedere alla vendita forzata delle quote as- soggettate a pignoramento non ha determinato alcuna conseguenza in or- dine alla collocazione e agli obblighi della Siref con riferimento alla somma ricavata dalla vendita.

Ciò peraltro emerge dalla stessa ordinanza, con la quale si disponeva che “il terzo provveda, altresì, alla custodia del ricavato della vendita sino alla sua assegnazione e ad effettuare la nuova dichiara- zione in merito all’importo eventualmente ricavato dalla vendita”; la Siref ha continuato cioè ad essere sottoposta ad obblighi e al compimento di at- tività proprie del terzo pignorato e non del commissionario, poiché l’attività svolta in tale veste si era conclusa con la liquidazione delle quote e l’acqui- sizione delle somme ricavate.

In buona sostanza –essendo stata Giusep- pina Caltagirone titolare dapprima delle quote pignorate e, successivamente alla loro vendita, del diritto di credito alla restituzione della somma corri- spondente al loro valore, ricavata dalla vendita e assoggettata a pignora- mento in luogo delle quote –a seguito della vendita gli obblighi assunti dal terzo nei confronti dell’esecutata (e poi anche del creditore pignorante) si sono trasferiti sulle somme ricavate, connotandosi in base alle caratteristi- che proprie del diverso bene/credito assoggettato a pignoramento.

A se- guito della vendita forzata e di quanto specificamente stabilito dal giudice dell’esecuzione, la posizione assunta della Siref in quella procedura resta perciò quella propria del terzo pignorato.

Ed è per questa ragione che il processo esecutivo n. 11471/2015 è stato poi definito con l’ordinanza di assegnazione del 1.4.2016, nella quale è stato fatto espresso riferimento sia all’art. 553 c.p.c., sia alla qualità di terzo pignorato della Siref (in quel provvedimento indicata come [OSCURATO:SOCIETA]), tenuta ad adempiere all’ordine di pagamento in favore dell’assegnatario. … Premesso che … il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] è stato eseguito dalla Siref successivamente alla ricezione della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, con cui il fallimento ha introdotto il processo esecutivo nei confronti del Chiarella iscritto al n. 9993/2016 r.g.e., deve darsi soluzione alla questione se il fatto che la fonte dell’obbligazione di pagamento gravante sulla Siref in favore del Chiarella è un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., ponga una deroga alla regola prevista dall’art. 2917 c.c. con riferimento ai pignora- menti di crediti, secondo la quale l’estinzione del credito oggetto del pigno- ramento per cause verificatesi successivamente al pignoramento non ha effetti in pregiudizio del creditore pignorante.

Applicando infatti la menzio- nata disposizione di legge al caso in esame –in cui l’estinzione del credito vantato dal Chiarella nei confronti della Siref, avente fonte nell’ordinanza di assegnazione del 1.4.2016, è avvenuta a seguito del pagamento eseguito il 21.4.2016 –quella condotta estintiva dell’obbligazione è stata posta in es- sere in violazione degli obblighi gravanti in capo alla Siref a seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, ricevuta il 12.4.2016.

A tale data, infatti, la terza pignorata Siref era debitrice dell’esecutato [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 446.346,61 e pertanto (i) tenuta all’osservanza degli obblighi di conservazione e custodia su di essa gravanti ai sensi dell’art. 546 c.p.c., tra i quali quello di mantenere il vincolo impresso dal pignoramento eseguito dal fallimento, e (ii) sottoposta agli effetti dell’ordine di pagamento contenuto nell’eventuale ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. in favore del fallimento.

Tale assetto dei rapporti tra i soggetti coinvolti nei due processi esecutivi non muta facendo riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 374/1996, richia- mata dalla Siref nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. e nei propri scritti difensivi a sostegno della tesi secondo la quale il primo pigno- ramento e la conseguente ordinanza di assegnazione sarebbero stati osta- tivi alla produzione degli effetti tipici del secondo pignoramento e avrebbero imposto, ocomunque giustificato, il pagamento in favore del primo asse- gnatario.

Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge infatti che la questione … era stata sollevata nell’ambito di un processo esecutivo nel corso del quale si era verificata una situazione differente rispetto a quella oggetto di esame in questa sede.

In quel caso i pignoramenti promossi da due distinti creditori avevano avuto ad oggetto il medesimo credito, vantato dallo stesso debitore esecutato nei confronti dello stesso terzo … Nel caso in esame, invece, i due pignoramenti non avevano avuto ad oggetto lo stesso credito: il primo pignoramento aveva infatti colpito il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Siref; il secondo pignora- mento, il diverso credito – del medesimo importo – vantato nei confronti della Siref da [OSCURATO:PERSONA], come a questi trasferito dall’ordinanza di assegnazione emessa il 1.4.2016 nel procedimento n. 11471/2015.

In tale situazione, nella quale comunque non sarebbe stato possibile disporre la riunione dei due procedimenti esecutivi perché il secondo aveva a presup- posto la conclusione del primo (con l’assegnazione al Chiarella del credito poi assoggettato a pignoramento dal fallimento), non sarebbe stato possi- bile procedere alla riunione dei procedimenti perché non era stato sottopo- sto a pignoramento lo stesso credito. … E, stante la situazione soggettiva della Siref al momento della notifica del pignoramento, di creditrice del Chiarella della somma di € 446.346,61, deve concludersi che con l’ordinanza impugnata è stata erroneamente rigettata la domanda di accertamento dell’esistenza dell’obbligo del terzo, la quale avrebbe dovuto invece essere accolta, dichiarando che alla data di notifica dell’atto di pignoramento ad opera del fallimento la Siref era creditrice del Chiarella di quella somma e che il successivo pagamento non era efficace nei confronti del creditore pro- cedente.». 9.Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ri- corso per cassazione, affidato a due motivi; resisteva con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 530/09 [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgeva difese nel giudi- zio di legittimità l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

10. Il Pubblico Ministero depositava memoria scritta e anche all’udienzaconcludeva per il rigetto del ricorso.

11. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 509, 510, 521, 532, 542, 552, 553 c.p.c., nonché dell’art. 2917 c.c.», per avere il giudice di merito ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse ancora –in esito alla vendita forzata delle quote dei fondi d’investimento compiuta ex art. 7 532 c.p.c. nella qualità di commissionario – terza pignorata e, come tale, sottoposta ai relativi obblighi.

In altri termini, secondo la ricorrente, il provvedimento emesso a con- clusione della procedura espropriativa promossa dal Chiarella non era un’or- dinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., bensì di distribuzione ex artt.510 e 542 c.p.c. (con ordine al commissionario e custode, ai sensi dell’art.521 c.p.c. della somma ricavata, –di attribuirla pro quota ai creditori), e di conseguenza il pagamento eseguito in favore di Chiarella non costituiva soddisfazione di un credito assegnato al medesimo, difettando così i pre- supposti applicativi dell’art. 2917 c.c. 2.La tesi della ricorrente è infondata, benché suggestiva.

La società, difatti, fornisce una plausibile ricostruzione della procedura promossa dal Chiarella e delle modalità con cui è stata eseguita la vendita forzata dei titoli per arrivare a sostenere che, tra i contraddittori provvedi- menti adottati dal giudice dell’esecuzione, la Siref aveva assunto la qualità di commissionario alla vendita dei titoli staggiti, perdendo quella originaria di terzo pignorato. 3.Tuttavia, tale ricostruzione è stata ritenuta scorretta dal giudice del merito perché in contrasto con l’esplicita individuazione della Siref come terzo pignorato e con la reiterata qualificazione dell’ordinanza conclusiva come di assegnazione del credito exart. 553 c.p.c. (e non di distribuzione del ricavato).

In altre parole, quand’anche il giudice dell’esecuzione (conclusa con l’or- dinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) avessedesignato l’odierna ricorrente come commis- sionario alla vendita, aveva infine –in base al tenore letterale dell’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul punto non opposta da alcuno –univocamente qualificato la stessa quale debitrice del ricavato della liquidazione delle quote.

Del resto, se davvero la Siref fosse stata considerata alla stregua di un mero commissionario, sarebbe stato disposto il versamento delle somme per poi procedere alla distribuzione del ricavato, mentre nella fattispecie è stato configurato un vero e proprio credito dell’originaria esecutata, poi fatto coerentemente oggetto di assegnazione (inequivocabilmente ex art. 553 c.p.c.) in favore del Chiarella e degli altri creditori intervenuti. 4.Non occorre in questa sede esaminare se fossero corrette le modalità di svolgimento di quella procedura, rispetto alla quale non sono state spie- gate opposizioni, poiché ciò che rileva è la constatata ordinanza di assegna- zione del credito, in forza della quale la Siref è qualificata e diventata debi- trice del Chiarella di un credito, poi pignorato dall’odierno controricorrente, al quale si applica l’art. 2917 c.c. 5.Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2917 c.c., per avere il Tri- bunale –male argomentando dalla pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 374 del 2/11/1996 –ritenuto inapplicabile alla fatti- specie il principio secondo cui l’inefficacia disposta dalla citata sentenza non si estende all’estinzione che si verifica per effetto del procedimento esecu- tivo e, nello specifico, al pagamento compiuto in ottemperanza all’ordinanza di assegnazione. 6.La censura è infondata. 7.Come già rilevato nella sentenza impugnata, la ricorrente estrapola una frase - «l ’ inefficacia dell ’ estinzione del credito pignorato disposta dall’art. 2917 c.c. non si estende all’estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo» – dal più ampio contesto della sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 2/11/1996.

La menzionata decisione, infatti, non si attaglia alla fattispecie in esame: in quell’occasione il giudice delle leggi era chiamato a pronunciarsi sul po- tenziale ed iniquo pregiudizio derivante da successivi pignoramenti compiuti in danno del medesimo debitore e nei confronti dello stesso terzo pignorato, il quale si sarebbe trovato nell’impasse di non poter ottemperare al paga- mento di cui all’ordinanza di assegnazione della somma emanata dal giudice nel primo procedimento esecutivo dopo la notificazione di un secondo pi- gnoramento, poiché il pagamento così eseguito sarebbe stato inefficace e inopponibile al secondo pignorante: la pronuncia interpretativa della Con- sulta ha, dunque, dato una logica lettura restrittiva dell’art. 2917 c.c.. 8.Nel caso de quo, invece, il debito della Sirefnei confronti del Chiarella (costituito con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa l ’ 1/4/2016) è stato oggetto di un successivo pignoramento del creditor creditoris e, dunque, non poteva prospettarsi alcun rischio di un doppio pagamento da parte dell’odierna ricorrente (che dà dell’art. 2917 c.c. un’interpretatio abrogans). 9.In conclusione, dunque, il ricorso dev’essere respinto.

10. Consegue al rigetto dell ’ impugnazione la condanna del la ricor- rente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liqui- date, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

11. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre- visto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 11.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente ed al compete

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10314/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 530/09 [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2875 del 20/2/2023; udita la relazione della causa svolta all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- tiello, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditii difensor i del le parti e lett e le memori e . F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] promuoveva nei confronti della debitrice [OSCURATO:PERSONA] una procedura di espropriazione forzata presso il terzo pigno- rato [OSCURATO:SOCIETA]. (in forma ab- breviata, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. oppure [OSCURATO:SOCIETA].), società fiduciaria ai sensi della legge n. 1966 del 1939. 2.La società dichiarava di detenere, per conto dell’esecutata, quote di fondi comuni di investimento; con provvedimento del 15/12/2015, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma ordinava alla SirefFiduciaria, indivi- duata «come commissionario», di vendere le quote dei fondi. 3.In esito alla vendita dei titoli, con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il mede- simo giudice – dichiarata l ’ inammissibilità dell ’ intervento del [OSCURATO:PERSONA] n. 530/09 [OSCURATO:SOCIETA]., creditore del procedente Chiarella – così provve- deva: «vista la dichiarazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. visto l’art. 553 c.p.c. assegna in pagamento, salvo esazione, al creditore proce- dente [OSCURATO:PERSONA] la somma ulteriore di € 446.346,61 … entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta dal terzo pignorato, al quale ordina di corrispondere la somma suddetta, entro il termine di 20 giorni dalla no- tificazione del presente provvedimento … con l’avvertimento che, in difetto e decorso tale termine, l’assegnatario potrà procedere in via esecutiva pre- via precettazione della somma dovuta. Con il pagamento di cui sopra, il terzo pignorato è liberato, nella stessa misura, nei confronti del debitore esecutato.». 4.In data 12/4/2016 il [OSCURATO:PERSONA] n. 530/09 [OSCURATO:SOCIETA]. promuoveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] una procedura di espropriazione presso terzi – la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. – sottoponendo a pignoramento il credito vantato dal Chiarella nei confronti della fiduciaria in forza della men- zionata ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5.Il 3/5/2016 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. –che in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva provveduto al pagamento in favore del Chiarella ottemperando alla succi- tata ordinanza – rendeva dichiarazione negativa; ciononostante, il giudice dell’esecuzione provvedeva ad assegnare il credito al [OSCURATO:PERSONA] con ordi- nanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tempestivamente impugnata ex art. 617 c.p.c. dalla società e, previa sua sospensione, revocata dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 11531 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 6.Ripresa la procedura esecutiva e avviato l’accertamento endoesecu- tivo dell’obbligo del terzo, con l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell’ese- cuzione del Tribunale di Roma respingeva la domanda avanzata dal Falli- mento. 7.In accoglimento dell’opposizione proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2875 del 20/2/2023, il Tribunale di Roma revocava l’ordi- nanza e condannava la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite. 8.Per quanto qui ancora rileva, il giudice di merito affermava: «L’ordi- nanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata emessa, come si è detto, a definizione di un procedimento esecutivo presso terzi e con essa è stata disposta l’assegna- zione di una somma di denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA], ordinando al terzo pignorato di procedere al pagamento in suo favore. Quel provvedi- mento ha pertanto la natura dell’ordinanza di assegnazione di crediti ai sensi dell’art. 553 c.p.c., la quale, all’atto del suo deposito in cancelleria, produce l’immediato effetto giuridico di trasferire in favore del creditore-assegnata- rio la situazione giuridica soggettiva –di creditore del terzo pignorato – in cui fino a quel momento si trovava l’esecutato. … Il fatto che il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 15.12.2015 (prodotta dalla Siref), avesse affidato al terzo l’incarico di procedere alla vendita forzata delle quote as- soggettate a pignoramento non ha determinato alcuna conseguenza in or- dine alla collocazione e agli obblighi della Siref con riferimento alla somma ricavata dalla vendita. Ciò peraltro emerge dalla stessa ordinanza, con la quale si disponeva che “il terzo provveda, altresì, alla custodia del ricavato della vendita sino alla sua assegnazione e ad effettuare la nuova dichiara- zione in merito all’importo eventualmente ricavato dalla vendita”; la Siref ha continuato cioè ad essere sottoposta ad obblighi e al compimento di at- tività proprie del terzo pignorato e non del commissionario, poiché l’attività svolta in tale veste si era conclusa con la liquidazione delle quote e l’acqui- sizione delle somme ricavate. In buona sostanza –essendo stata Giusep- pina Caltagirone titolare dapprima delle quote pignorate e, successivamente alla loro vendita, del diritto di credito alla restituzione della somma corri- spondente al loro valore, ricavata dalla vendita e assoggettata a pignora- mento in luogo delle quote –a seguito della vendita gli obblighi assunti dal terzo nei confronti dell’esecutata (e poi anche del creditore pignorante) si sono trasferiti sulle somme ricavate, connotandosi in base alle caratteristi- che proprie del diverso bene/credito assoggettato a pignoramento. A se- guito della vendita forzata e di quanto specificamente stabilito dal giudice dell’esecuzione, la posizione assunta della Siref in quella procedura resta perciò quella propria del terzo pignorato. Ed è per questa ragione che il processo esecutivo n. 11471/2015 è stato poi definito con l’ordinanza di assegnazione del 1.4.2016, nella quale è stato fatto espresso riferimento sia all’art. 553 c.p.c., sia alla qualità di terzo pignorato della Siref (in quel provvedimento indicata come [OSCURATO:SOCIETA]), tenuta ad adempiere all’ordine di pagamento in favore dell’assegnatario. … Premesso che … il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] è stato eseguito dalla Siref successivamente alla ricezione della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, con cui il fallimento ha introdotto il processo esecutivo nei confronti del Chiarella iscritto al n. 9993/2016 r.g.e., deve darsi soluzione alla questione se il fatto che la fonte dell’obbligazione di pagamento gravante sulla Siref in favore del Chiarella è un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., ponga una deroga alla regola prevista dall’art. 2917 c.c. con riferimento ai pignora- menti di crediti, secondo la quale l’estinzione del credito oggetto del pigno- ramento per cause verificatesi successivamente al pignoramento non ha effetti in pregiudizio del creditore pignorante. Applicando infatti la menzio- nata disposizione di legge al caso in esame –in cui l’estinzione del credito vantato dal Chiarella nei confronti della Siref, avente fonte nell’ordinanza di assegnazione del 1.4.2016, è avvenuta a seguito del pagamento eseguito il 21.4.2016 –quella condotta estintiva dell’obbligazione è stata posta in es- sere in violazione degli obblighi gravanti in capo alla Siref a seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, ricevuta il 12.4.2016. A tale data, infatti, la terza pignorata Siref era debitrice dell’esecutato [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 446.346,61 e pertanto (i) tenuta all’osservanza degli obblighi di conservazione e custodia su di essa gravanti ai sensi dell’art. 546 c.p.c., tra i quali quello di mantenere il vincolo impresso dal pignoramento eseguito dal fallimento, e (ii) sottoposta agli effetti dell’ordine di pagamento contenuto nell’eventuale ordinanza di assegnazione ex art.553 c.p.c. in favore del fallimento. Tale assetto dei rapporti tra i soggetti coinvolti nei due processi esecutivi non muta facendo riferimento a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 374/1996, richia- mata dalla Siref nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. e nei propri scritti difensivi a sostegno della tesi secondo la quale il primo pigno- ramento e la conseguente ordinanza di assegnazione sarebbero stati osta- tivi alla produzione degli effetti tipici del secondo pignoramento e avrebbero imposto, ocomunque giustificato, il pagamento in favore del primo asse- gnatario. Dalla lettura della motivazione della sentenza emerge infatti che la questione … era stata sollevata nell’ambito di un processo esecutivo nel corso del quale si era verificata una situazione differente rispetto a quella oggetto di esame in questa sede. In quel caso i pignoramenti promossi da due distinti creditori avevano avuto ad oggetto il medesimo credito, vantato dallo stesso debitore esecutato nei confronti dello stesso terzo … Nel caso in esame, invece, i due pignoramenti non avevano avuto ad oggetto lo stesso credito: il primo pignoramento aveva infatti colpito il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Siref; il secondo pignora- mento, il diverso credito – del medesimo importo – vantato nei confronti della Siref da [OSCURATO:PERSONA], come a questi trasferito dall’ordinanza di assegnazione emessa il 1.4.2016 nel procedimento n. 11471/2015. In tale situazione, nella quale comunque non sarebbe stato possibile disporre la riunione dei due procedimenti esecutivi perché il secondo aveva a presup- posto la conclusione del primo (con l’assegnazione al Chiarella del credito poi assoggettato a pignoramento dal fallimento), non sarebbe stato possi- bile procedere alla riunione dei procedimenti perché non era stato sottopo- sto a pignoramento lo stesso credito. … E, stante la situazione soggettiva della Siref al momento della notifica del pignoramento, di creditrice del Chiarella della somma di € 446.346,61, deve concludersi che con l’ordinanza impugnata è stata erroneamente rigettata la domanda di accertamento dell’esistenza dell’obbligo del terzo, la quale avrebbe dovuto invece essere accolta, dichiarando che alla data di notifica dell’atto di pignoramento ad opera del fallimento la Siref era creditrice del Chiarella di quella somma e che il successivo pagamento non era efficace nei confronti del creditore pro- cedente.». 9.Avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ri- corso per cassazione, affidato a due motivi; resisteva con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] n. 530/09 [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non svolgeva difese nel giudi- zio di legittimità l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il Pubblico Ministero depositava memoria scritta e anche all’udienzaconcludeva per il rigetto del ricorso. 11. Le parti depositavano memorie ex art. 378 c.p.c. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 509, 510, 521, 532, 542, 552, 553 c.p.c., nonché dell’art. 2917 c.c.», per avere il giudice di merito ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. fosse ancora –in esito alla vendita forzata delle quote dei fondi d’investimento compiuta ex art. 7 532 c.p.c. nella qualità di commissionario – terza pignorata e, come tale, sottoposta ai relativi obblighi. In altri termini, secondo la ricorrente, il provvedimento emesso a con- clusione della procedura espropriativa promossa dal Chiarella non era un’or- dinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., bensì di distribuzione ex artt.510 e 542 c.p.c. (con ordine al commissionario e custode, ai sensi dell’art.521 c.p.c. della somma ricavata, –di attribuirla pro quota ai creditori), e di conseguenza il pagamento eseguito in favore di Chiarella non costituiva soddisfazione di un credito assegnato al medesimo, difettando così i pre- supposti applicativi dell’art. 2917 c.c. 2.La tesi della ricorrente è infondata, benché suggestiva. La società, difatti, fornisce una plausibile ricostruzione della procedura promossa dal Chiarella e delle modalità con cui è stata eseguita la vendita forzata dei titoli per arrivare a sostenere che, tra i contraddittori provvedi- menti adottati dal giudice dell’esecuzione, la Siref aveva assunto la qualità di commissionario alla vendita dei titoli staggiti, perdendo quella originaria di terzo pignorato. 3.Tuttavia, tale ricostruzione è stata ritenuta scorretta dal giudice del merito perché in contrasto con l’esplicita individuazione della Siref come terzo pignorato e con la reiterata qualificazione dell’ordinanza conclusiva come di assegnazione del credito exart. 553 c.p.c. (e non di distribuzione del ricavato). In altre parole, quand’anche il giudice dell’esecuzione (conclusa con l’or- dinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) avessedesignato l’odierna ricorrente come commis- sionario alla vendita, aveva infine –in base al tenore letterale dell’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul punto non opposta da alcuno –univocamente qualificato la stessa quale debitrice del ricavato della liquidazione delle quote. Del resto, se davvero la Siref fosse stata considerata alla stregua di un mero commissionario, sarebbe stato disposto il versamento delle somme per poi procedere alla distribuzione del ricavato, mentre nella fattispecie è stato configurato un vero e proprio credito dell’originaria esecutata, poi fatto coerentemente oggetto di assegnazione (inequivocabilmente ex art. 553 c.p.c.) in favore del Chiarella e degli altri creditori intervenuti. 4.Non occorre in questa sede esaminare se fossero corrette le modalità di svolgimento di quella procedura, rispetto alla quale non sono state spie- gate opposizioni, poiché ciò che rileva è la constatata ordinanza di assegna- zione del credito, in forza della quale la Siref è qualificata e diventata debi- trice del Chiarella di un credito, poi pignorato dall’odierno controricorrente, al quale si applica l’art. 2917 c.c. 5.Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2917 c.c., per avere il Tri- bunale –male argomentando dalla pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 374 del 2/11/1996 –ritenuto inapplicabile alla fatti- specie il principio secondo cui l’inefficacia disposta dalla citata sentenza non si estende all’estinzione che si verifica per effetto del procedimento esecu- tivo e, nello specifico, al pagamento compiuto in ottemperanza all’ordinanza di assegnazione. 6.La censura è infondata. 7.Come già rilevato nella sentenza impugnata, la ricorrente estrapola una frase - «l ’ inefficacia dell ’ estinzione del credito pignorato disposta dall’art. 2917 c.c. non si estende all’estinzione che si verifichi per effetto del procedimento esecutivo» – dal più ampio contesto della sentenza della Corte costituzionale n. 374 del 2/11/1996. La menzionata decisione, infatti, non si attaglia alla fattispecie in esame: in quell’occasione il giudice delle leggi era chiamato a pronunciarsi sul po- tenziale ed iniquo pregiudizio derivante da successivi pignoramenti compiuti in danno del medesimo debitore e nei confronti dello stesso terzo pignorato, il quale si sarebbe trovato nell’impasse di non poter ottemperare al paga- mento di cui all’ordinanza di assegnazione della somma emanata dal giudice nel primo procedimento esecutivo dopo la notificazione di un secondo pi- gnoramento, poiché il pagamento così eseguito sarebbe stato inefficace e inopponibile al secondo pignorante: la pronuncia interpretativa della Con- sulta ha, dunque, dato una logica lettura restrittiva dell’art. 2917 c.c.. 8.Nel caso de quo, invece, il debito della Sirefnei confronti del Chiarella (costituito con l’ordinanza ex art. 553 c.p.c. emessa l ’ 1/4/2016) è stato oggetto di un successivo pignoramento del creditor creditoris e, dunque, non poteva prospettarsi alcun rischio di un doppio pagamento da parte dell’odierna ricorrente (che dà dell’art. 2917 c.c. un’interpretatio abrogans). 9.In conclusione, dunque, il ricorso dev’essere respinto. 10. Consegue al rigetto dell ’ impugnazione la condanna del la ricor- rente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liqui- date, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 11. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello pre- visto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 11.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente ed al compete
Sentenza Cassazione n. 05778/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris