CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 1941
Cassazione n. 41808/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/05/1941 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, emessa ai sensi dell'art. 599-bis dalla Corte di appello di Caltanissetta, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di quattro anni e sei mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio, lesioni, detenzione e porto illegale di arma ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni rissa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - nell'unico motivo - la carenza di motivazione stante l'omesso preliminare vaglio di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Si tratta, invero, di ricorso presentato avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo». In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). • La rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto, non solo in punto di affermazione di responsabilità, deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché deve reputarsi inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Per contro, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. risulta ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nel caso in esame, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, l'accoglimento (it del motivo concernente gfla misura della pena applicata, con la conseguente rinuncia a qualsivoglia, differente motivo di censura da parte dell'imputato. Il ricorso, che lamenta l'omesso vaglio preliminare delle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., non è consentito ed è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co