CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 36710/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27610-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2653 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; , - controri corrente - avverso la sentenza n. 1529/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/09/2017 R.G.N. 1662/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 27610/2017 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di appello di Catanzaro in accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ha accertato e dichiarato il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di presenza, a decorrere dal 30.7.2005 e per ogni giorno di effettiva presenza, ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle relative differenze retributive con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; 2. la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 3. successivamente al deposito del ricorso i procuratori delle parti hanno depositato istanza di rinuncia al procedimento per essere stata transatta la controversia tra loro pendente ed hanno concluso chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere; 4. la Corte preso atto della dichiarazione ha invitato le parti a depositare copia della transazione rinviando la decisione; 5. con nota del 13 settembre 2021 è stata depositata la transazione citata nell'istanza di rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] 6. dall'esame della transazione depositata in atti, sottoscritta tra gli altri anche dal procuratore dell'odierno controricorrente munito di apposito mandato si evince che le parti hanno conciliato la controversia tra loro pendente avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di presenza alle condizioni specificatamente riportate ai punti da A9 a G9 dell'atto depositato nel presente giudizio regolando anche le spese del giudizio ( v. punto 7 della transazione citata). 7. Ne consegue che essendo venuta meno tra le parti ogni ragione oggetto della presente controversia deve essere dichiarata cessata la materia del contendere anche con riguardo alle spese ed in tal senso deve essere definita la controversia. Q r.g. n. 27610/2017 8. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell' Adunanza camerale del 21 settembre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) onario adita& Giovanni RTJJ A10.1111~ cORTE SUKU