CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 settembre 2021
Cassazione n. 36705/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 5135-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] 06363391001 , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - conttarkOrrente- avverso la sentenza n. 4414/05/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza di cui all'epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia-sezione staccata di Catania, che, in controversia avente ad oggetto l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 2925/05/2017, depositata dal medesimo organo giudicante il 16 marzo 2017 e passata in giudicato, aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il rimborso pari al 90% dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. Costituitasi nel giudizio d'ottemperanza proposto dal ricorrente, l'Amministrazione ha dedotto di aver ottemperato alla predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari per disporre l'integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dal giudicato tributario. Il contribuente si è costituito in questo giudizio con controricorso. Ric. 2020 n. 05135 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- Sulla proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., si è instaurato il contraddittorio camerale. Il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con l' unico motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, quale novellato dall'art. 16- octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, e dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria debba ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell'intera somma liquidata dalla sentenza divenuta irrevocabile. Preliminarmente, il Collegio rileva che nella G.U. del 14 luglio 2021, n. 28, sono state pubblicate le ordinanze (n. 104 e n. 105 del 2021) del 9 ottobre 2020 della C.T.P. di Siracusa, che, in sede di ottemperanza tributaria, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nella parte in cui limita il rimborso delle imposte ivi previste alla metà del dovuto e al contempo rende incerto - sino all'esclusione - il soddisfacimento dell'altra metà: per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 23 della Costituzione.». La relativa problematica appare correlabile alla materia qui controversa, ove si tenga conto dell' orientamento di questa Corte, secondo cui, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (l'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91, convertito, con Ric. 2020 n. 05135 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo (Cass., Sez. 5, 8 gennaio 2018, n. 227; Cass., Sez. 6-5, 14 marzo 2018, n. 6213; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640); cosicché le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le altre: Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2846; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2019, n. 5300; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, n. 2192; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393). Pertanto si ravvisa l'opportunità della rimessione del ricorso alla V sezione di questa Corte, per la trattazione nella pubblica udienza, non emergendo i requisiti per provvedere in questa sede ex art. 380 bis cod. proc. civ. P. Q. M. Rinvia a nuovo ruolo alla pubblica udienza della V Sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2021 ed in quella riconvocata del 16 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSATATA C