CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 20477/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24844-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 24844/2021 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC avverso la sentenza n. 733/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/06/2021 R.G.N. 980/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. il Tribunale di Cosenza dichiarava illegittimi i contratti di lavoro a progetto stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati nel periodo 22/1/2007 – 23/3/2011 (per complessivi 41 me si circa), ne disponeva la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava Il consorzio al pagamento di differenze retributive; 2. la Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva per quanto di ragione l'appello principale del consorzio e l'appello incidentale della lavoratrice e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che confermava nel resto, condannava il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino alla riammissione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato presso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati o in altro posto di lavoro equivalente alle sue mansioni impiegatizie di quinto livello; 3. la Corte distrettuale, in particolare, per quanto rileva in questa sede: - escludeva la legittimità dei contratti a progetto conclusi dalle parti, avendo la lavoratrice svolto attività di rilevazione dati ed inserimento degli stessi nel sistema informatico dell'ente, compito generico rispetto alla più ampia attività svolta dal consorzio per attuare la concessione della Regione, e non apprezzabili come progetto specifico delimitato funzionalmente e temporalmente in vista di un preciso risultato di lavoro (peraltro non adeguatamente descritto, essendo stato identificato il semplice mansionario di addetta alla rilevazione di dati catastali e al loro inserimento nell'archivio informatico dell'ente, così sostanziandosi, in mancanza di connotati di specificità e analiticità, in una mera messa a disposizione di energie del prestatore di lavoro); - riteneva irrilevante, stante l'identità della sanzione applicabile - conversione dei rapporto - la questione della qualificazione in termini di deviazione funzionale della causa del contratto di lavoro a progetto ovvero di vizio genetico del contratto; - disponeva la riammissione in servizio presso il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino ai sensi dell’art. 2112 c.c., quale soggetto giuridico subentrato quale cessionario nella generalità dei rapporti che facevano capo al Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati, soppresso e posto in liquidazione; 4. avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino (di seguito, per brevità, Consorzio BM) con sei motivi, illustrati da successiva memoria; il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione (di seguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]) e la lavoratrice non hanno svolto difese. Considerato che 1. i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte in controversie di analogo tenore e le cui motivazioni, qui condivise, si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (v. Cass. n. 12072 del 2023; n. 9253 del 2023; n. 9251 del 2023;n. 8565 del 2023; n. 8191 del 2023; 6946 del 2023; n. 6925 del 2023). 2. con il primo motivo, il Consorzio BM deduce difetto di giurisdizione (art. 360, n. 1, c.p.c.), per alterazione dell'assetto di interessi delineato dal provvedimento amministrativo di sua istituzione e di soppressione del consorzio Sibari; premette che l’istituzione del consorzio ricorrente è avvenuta con provvedimento amministrativo costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 27 del 12.2.2010, che aveva previsto contestualmente la soppressione del consorzio della Piana di Sibari e il trasferimento di personale in favore dei nuovi soggetti istituiti con quell’atto; deduce che, tenendo conto di quanto previsto all’art. 4 di tale decreto, la decisione della Corte d’appello, nella parte in cui inserisce la dipendente tra le risorse da trasferire al consorzio ricorrente, andava in evidente contraddizione con l’atto amministrativo, che non prevedeva quel passaggio, alterando in maniera assoluta i rapporti con la gestione liquidatoria, previsti dal predetto art. 4 del decreto 27/10; 3. il motivo non è ammissibile;4. esso, in realtà, non involge una questione di giurisdizione, non avendo la Corte di merito inciso sugli atti amministrativi di istituzione del Consorzio BM e messa in liquidazione del [OSCURATO:PERSONA] (e neppure disapplicato alcun atto amministrativo), ma deciso la controversia in base a specifica disposizione del Codice civile (art. 2112 c.c.) ritenuta applicabile al rapporto di lavoro per cui è causa; 5. come di recente ricordato da Cass. Sez. Un.n. 13990/2022, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte Cass. Sez. Un. n. 25578/2020, n. 9771/2020, n. 23600/2020);6. altrettanto costante è l’indirizzo secondo cui i Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato, e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6086/2021, n. 20332/2016); 7. nel caso in esame, il petitum sostanziale delle domande azionate dalla lavoratrice nei confronti di entrambi i consorzi convenuti, comprendeva la deduzione che, con decreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria del 12/2/2010, il [OSCURATO:PERSONA] era stato soppresso ed i rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali ad esso facenti capo erano stati trasferiti al Consorzio BM; 8. ora, rilevato che non risulta, peraltro, che la ricorrenza della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria fosse stata in precedenza posta in discussione nella presente controversia, la prospettazione di parte ricorrente circa il superamento da parte della Corte distrettuale dei limiti della propria competenza giurisdizionale rispetto ad un provvedimento amministrativo, quale il D.P.G.R. n. 27/2010, non considera che la Corte territoriale non ha in alcun modo annullato, modificato o revocato tale provvedimento amministrativo, né l’ha incidentalmente disapplicato, ma ne ha dato una motivata interpretazione (quale atto emesso in base a quanto prevedono l’art. 13 della legge regionale n. 11/2003 e la delibera del consiglio regionale n. 102 del 2006) ai fini dell’identificazione del Consorzio BM quale cessionario del rapporto di lavoro della lavoratrice ai fini della sua riammissione in servizio in applicazione dell’art.2112 c.c.; interpretazione criticata nei successivi motivi, ma non integrante i denunciati profili di carenza di giurisdizione del giudice ordinario; 9. c on il secondo motivo, il consorzio ricorrente contesta la propria legittimazione passiva (art. 360, n. 3, 4 c.p.c.), perché tutti i contratti con la lavoratrice erano stati sottoscritti dal commissario regionale del [OSCURATO:PERSONA], incluso l'ultimo sottoscritto dal commissario liquidatore; 10. con il terzo motivo, deduce violazione dell’art. 2112 c.c. (art. 360, n. 3, 4, c.p.c.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto il suo subentro nel rapporto di lavoro della dipendente: sostiene l’esistenza di residua attività riconducibile al consorzio in liquidazione (segnatamente per i progetti assegnati alla lavoratrice) e che il personale del [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito anche al Consorzio di bonifica dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA] di Trebisacce ed al Consorzio di bonifica integrale dei bacini settentrionali del Cosentino di Mormanno, e che quindi la normativa regionale che ha disciplinato tali passaggi non può essere interpretata in termini di successione con un unico “erede” del consorzio in liquidazione; 11. con il quarto motivo, si sostiene la nullità della sentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) nella parte in cui ha affermato l'esistenza della legittimazione passiva del consorzio BM come successore del consorzio Sibari che si assume soppresso, salvo nel dispositivo riconoscere una residua capacità giuridica nei confronti di quest'ultimo consorzio tanto da farne soggetto passivo della pronuncia di condanna al pagamento delle spettanze retributive disposta dal Tribunale e confermata in appello; 12. con il quinto motivo, il Consorzio BM impugna la sentenza ex art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui non prende in considerazione il fatto che i contratti di lavoro sono stati sottoscritti dal commissario regionale del consorzio Sibari/Crati e l’ultimo dal commissario liquidatore; nonché nella parte in cui ha ricondotto il rapporto di lavoro del dipendente alla gestione regionale del consorzio (pag. 5 della sentenza) senza considerare che tale circostanza avrebbe imposto la conservazione del rapporto in capo alla gestione liquidatoria del consorzio soppresso, in base alla previsione dell'art. 4 del decreto regionale 12/10; 13. i motivi dal secondo al quinto possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, perché tutti relativi alla operata riammissione in servizio della lavoratrice presso il Consorzio BM, giudicato subentrante nei rapporti di lavoro del [OSCURATO:PERSONA], qualificato cedente, ai sensi dell'art. 2112 c.c.; 14. essi non sono ammissibili; 15. si contesta la valutazione di merito operata dalla Corte, che ha individuato nella fattispecie concreta (§§ 22 ss. della motivazione) il subentro del Consorzio BM nei rapporti di lavoro alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in quanto il decreto del Presidente G.R. n 27/2010, emesso in base all'art. 13 della legge regionale n. 11/2003 ed alla delibera del Consiglio regionale n 102/2006, aveva messo in relazione la soppressione del consorzio Sibari con la costituzione del nuovo consorzio BM, con consequenzialità tra le due vicende giuridiche e collegamento tra le stesse, avendo conferito al neo-istituito Consorzio BM le funzioni di bonifica ed i rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali del [OSCURATO:PERSONA], con esclusione delle funzioni e dei rapporti da trasferire con separati atti agli altri due consorzi, così delineando in termini di regola ed eccezione il fenomeno successorio, con trasferimento, appunto, di regola destinato ad operare nei confronti del consorzio BM se non diversamente previsto e disciplinato; ciò anche per il criterio di subentro del personale, con successione del consorzio BM al consorzio Sibari, salvo quanto espressamente indicato in separati atti con assegnazione agli altri consorzi di bonifica; 16. in tale ottica, con la sentenza impugnat a è stata ordinata la riammissione in servizio della lavoratrice appellante nei confronti del consorzio subentrato quale cessionario nella generalità dei rapporti che facevano al capo al consorzio soppresso cedente;17. si tratta di valutazione di fatto c he, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è esterna al perimetro del giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivata, come nel caso in esame; occorre ribadire in proposito l'oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422/2012, n. 5117/2012, n. 1821/2013, n. 2151/2013, n. 24262/2013, n. 10925/2014, n. 27238/2014, n. 22688/2014, n. 25382/2017, n. 2315/2020, n. 6649/2020, n. 7364/2021); 18. si osserva inoltre che la residua capacità patrimoniale del [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto in liquidazione non è incompatibile con il subentro del neo-istituito Consorzio BM nei rapporti ad esso facenti capo, inclusi quelli di lavoro, proprio in ragione della specifica disposizione di cui all'art 2112 c.c.; 19. con il sesto motivo, il Consorzio BM deduce violazione degli artt. 61, 66, 69 d. lgs. n.276/2003 (art. 360, n. 3, c.p.c.), nella parte in cui la sentenza d'appello ha affermato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, argomentando in ordine alla genuinità dei progetti oggetto dei contratti con la lavoratrice, diretti al raggiungimento di ben definiti risultati a riprova di una scelta organizzativa datoriale non coincidente con la sua ordinaria attività; 20. il motivo non è ammissibile, avendo il provvedimento impugnato motivato congruamente e logicamente l’operato accertamento dei fatti in contestazione e deciso le questioni di diritto in modo conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte; 21. questa ha infatti chiar ito che: - la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; - pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art.2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass.n. 22846/2022); - ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata (come nel provvedimento qui impugnato), è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 5436/2019); - la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015); - nell a specifica area dei contratti a progetto, ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti e ciò anche nel caso di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Cass. n. 22289/2014; v. anche Cass. n. 15922/2013; cfr. anche Cass. n. 5418/2019 circa la necessaria riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico, il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro); 22. per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 23. non si provvede sulle spese del presen te grado di legittimità in quanto le controparti non hanno svolto difese;24. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto per le spese del presente giudizio. Ai sensi d