CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23021/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delricorso, dall’Avv.to Eugenio della Valle, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alberto del Foro di Torino, che entrambi hanno indicato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore;- intimata -avversola sentenza n. 1258, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Piemonte il 3.7.2017, e pubblicata il 13.9.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 9179/2018Numero sezionale 5300/2026Numero di raccolta generale 23021/2026Data pubblicazione 10/07/20261. L’Amministrazione finanziaria procedeva ad accertamenti fiscali neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], attiva nell’industria dell’imballaggio, in relazionea più anni d’imposta e con riferimento alle somme percepite a titolo diroyalties dalle società controllate Vifan USA e [OSCURATO:PERSONA], per averconcesso il diritto all’uso esclusivo del marchio Vifan. Le società fannoparte del medesimo gruppo, la cui holding, [OSCURATO:PERSONA] BV, hasede in Olanda.[OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con le consociate un contratto disfruttamento del marchio che prevedeva la corresponsione delle royaltiesnella misura del 2% nel 1998. Quindi tra le parti era intercorso nel 2002un accordo di modifica della percentuale, ridotta allo 0,50%, condecorrenza dal 2003. L’Ufficio riteneva che la misura delle royalties, comeridotta, non corrispondesse più al valore normale di mercato, anche sulfondamento di uno studio indipendente. In conseguenza notificava allasocietà l’avviso di accertamento n. TSB030300174/2014, contestando ilconseguimento di un maggior reddito da cui dipendeva la pretesa fiscale dimaggiori II.DD. ed Irap, con riferimento all’anno 2009.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Torino censurando la carentemotivazione dell’avviso di accertamento ed anche l’infondatezza nel meritodella pretesa fiscale. La CTP riteneva non fondate le difese proposte dallacontribuente, e rigettava il suo ricorso.3. Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio spiegava appello la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] TributariaRegionale del Piemonte confermava la decisione di primo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisioneassunta dal giudice dell’appello, affidandosi a due strumenti diimpugnazione. L’Ente impositore ha ricevuto la notificazione del ricorso il13.3.2018, ma non ha proposto difese nel giudizio di legittimità.Numero registro generale 9179/2018Numero sezionale 5300/2026Numero di raccolta generale 23021/2026Data pubblicazione 10/07/20264.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero,nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha chiesto dirigettare il ricorso.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 9 e 110, commi 2 e 7, del Dpr n. 917 del 1986(Tuir), per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che lamisura delle royalties corrisposta dalle consociate estere rappresentasseun valore inferiore al ‘normale’, peraltro esprimendosi con motivazionecontraddittoria.1.1. Appare opportuno premettere, in estrema sintesi, che la disciplinadel transfer pricing risponde all’intento di assicurare il rispetto del principiodi libera concorrenza sul mercato (arm’s lenght principle) internazionale,ed ha trovato specifica attenzione da parte dell’OCSE (Organizzazione perla cooperazione e lo sviluppo economico), che ha adottato specifiche LineeGuida in proposito. Si intende anche fronteggiare il rischio, in presenza ditransazioni internazionali infragruppo, che i contraenti possano scegliersilo Stato d’imposizione secondo la loro convenienza, non necessariamentecon intenti elusivi. Il Italia il fenomeno è disciplinato dall’art. 110, comma7, del Tuir, che richiama l’art. 9 dello stesso testo, con la conseguenza chel’imposizione applicabile alle transazioni infragruppo deve essere quella‘normale’ in condizioni di libero mercato, cioè tra operatori indipendenti.Ove le transazioni intervenute infragruppo non abbiano rispettato questoparametro, i dati devono essere rettificati ai fini fiscali.Questi principi sono stati efficacemente sintetizzati da questa Corte dilegittimità osservando che in tema di determinazione del reddito diimpresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986,finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing",cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni traNumero registro generale 9179/2018Numero sezionale 5300/2026Numero di raccolta generale 23021/2026Data pubblicazione 10/07/2026società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionalidifferenti, non richiede di provare, da parte dell'Amministrazionefinanziaria, la funzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" traimprese collegate e ad un prezzo apparentemente inferiore a quellonormale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanzadella prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere didimostrare che tali "transazioni" sono intervenute per valori di mercato daconsiderare normali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto,tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di liberaconcorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo eluogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza,nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, alistini e tariffe d'uso, non escludendosi dunque l'utilizzabilità di altri mezzidi prova (Cass. sez. V, 19.5.2021, n. 13571).Merita ancora di essere ricordato che si è assicurata la trattazionecontestuale, nell’odierna udienza, del giudizio pendente tra le stesse partied avente ad oggetto analoghe questioni, recante RGN 10396/2018 ed1.2. La CTR ha osservato che “l seguenti elementi logici inducono arigettare l'appello:1) la controllata U.S.A. della contribuente, sebbene gli U.S.A. nonsiano un paese a "bassa o privilegiata fiscalità", tuttavia, ha la propriasede legale ed operativa nello Stato del Delaware, che è un "paradisofiscale" all'interno degli USA. Conseguentemente, il pagamento di royaltiesalla casa madre Italiana non creava alcuno svantaggio fiscale allaresidente nel Delaware, mentre permetteva alla residente Italiana di nonincrementare i ricavi e, dunque, di non innalzare gli elementi positividell'imponibile d'impresa;2) l'appellante, pur affermando che negli anni successivi alle cessionidelle partecipazioni nord-americane aveva continuato con i nuovi azionistiNumero registro generale 9179/2018Numero sezionale 5300/2026Numero di raccolta generale 23021/2026Data pubblicazione 10/07/2026a mantenere inalterato allo 0,50% l'aliquota delle royalties fatturate, nonprova tale circostanza;3) l'obiezione dell'Ufficio circa il riconoscimento di significativiinvestimenti in ricerca e sviluppo da parte della contribuente residente inItalia che non trovava adeguata remunerazione nella fatturazione delleroyalties nell'anno 2009, non è stato affatto contrastato dall'appellante, senon con il richiamo a scelte di natura strategico commercialeassolutamente generico;4) il parere a supporto dell'appellante della Società di [OSCURATO:PERSONA] circa la compatibilità della e/o sulle royalties con il prezzo nellibero mercato non è tale da ribaltare la tesi dell'Ufficio di operazione dierosione dell'imponibile fiscale nazionale e della considerazione, benmotivata dalla C.T. Regionale di Torino nella sentenza n. 462/2015 cit.secondo cui "il licenziante indipendente concede il diritto di utilizzo di undeterminato marchio solo se ne tragga un'utilità economicaindipendentemente dai risultati di bilancio".Le considerazioni logiche di cui sopra militano a favore della confermadella sentenza impugnata, in coerenza con le precedenti pronuncesull'anno 2006, e, dunque, al rigetto dell'appello” (sent. CTR, p. IV).1.3. Pertanto la CTR ha ritenuto che la misura delle royalties, comeridotta per esigenze esclusivamente interne al gruppo societario, noncorrispondesse più al valore normale di mercato.Le conclusioni espresse dalla CTR appaiono condivisibili, ma occorreprovvedere ad integrare la sua motivazione.Assume, innanzitutto, un significativo valore sintomatico che le stesseconsociate avessero originariamente ritenuto corretta la quantificazionedelle royalties al 2%, così come concordata nel 1998. Del resto, riducendole stesse con l’accordo di revisione del 2002, le parti non avevano intesoadeguarsi a mutate condizioni del mercato, bensì perseguire una finalitàesclusivamente interna alle dinamiche del gruppo societario, per favorireNumero registro generale 9179/2018Numero sezionale 5300/2026Numero di raccolta generale 23021/2026Data pubblicazione 10/07/2026l’espansione di alcune società del gruppo, come dichiarato dalla stessacontribuente.Ulteriori elementi sintomatici possono anche trarsi dalla mancatarevisione dell’ammontare delle royalties negli anni successivi al 2003,quando le condizioni delle società coinvolte (la [OSCURATO:PERSONA] era in perdita, eciononostante sosteneva ingenti spese in ricerca e sviluppo, a tuttovantaggio delle consociate estere) e l’andamento del mercato si eranomodificati.In materia di comparazione, ai fini della stima del valore normale dimercato il giudice dell’appello, esprimendo il giudizio di merito che glicompeteva, ha ritenuto maggiormente attendibile gli esiti di fontiindipendenti, da considerarsi prevalenti rispetto a quanto valutato dal purautorevole consulente di parte della [OSCURATO:PERSONA].La contribuente non dimostra che la valutazione espressa risultaerrata.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere respinto.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente censura la nullitàdella sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sul motivo di appello “quanto alladedotta (dalla Società) esclusione, dalla base di calcolo su cui computarele royalties, del fatturato intercompany relativo alle vendite effettuatedalle consociate [OSCURATO:PERSONA] e VIFAN Canada ad altra consociata, la VIBACCanada” (ric., p. 37).2.1. In sostanza la ricorrente lamenta che una valutazione espressa especifica era stata richiesta ed avrebbe dovuto essere effettuata dalla CTRin relazione alle royalties maturate in relazione ai ricavi dipendenti dallevendite effettuate dalle consociate Vifan USA e [OSCURATO:PERSONA] ad altraconsociata, la [OSCURATO:PERSONA], perché, in considerazione delle dinamicheNumero registro generale 9179/2018Numero sezionale 5300/2026Numero di raccolta generale 23021/2026Data pubblicazione 10/07/2026intragruppo, in questo caso il valore del marchio concesso doveva ritenersiirrilevante.2.2. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni scritte, ha rilevato inproposito che sussistono ragioni di inammissibilità del motivo di ricorso,perché l’impugnante non riporta in maniera esauriente come avrebberiproposto la propria critica in grado di appello, e comunque la ritieneinfondata. Questo perché deve ritenersi ricorrente un rigetto implicito dellaquestione da parte del giudice del gravame, in quanto quest’ultimo hacorrettamente ritenuto che avrebbero dovuto essere assoggettate alpagamento delle royalties al prezzo normale di mercato tutte letransazioni effettuate dalle consociate, indipendentemente dalle dinamicheinterne del gruppo societario.2.3. La valutazione espressa dal Pubblico Ministero apparecondivisibile, e merita pertanto adesione.L’intera disciplina del transfer pricing è volta ad assoggettare adimposizione i proventi indipendentemente dalle dinamiche ed esigenze delgruppo societario, e tanto vale sia con riferimento alle transazioniextragruppo che con riferimento alle transazioni infragruppo. Laricorrente, del resto, non dimostra che nel caso delle transazioniinfragruppo dovessero valere regole diverse, se non per perseguirel’interesse, non commerciale della concessionaria del marchio, bensì delgruppo societario, ragione che si è già visto non consentire la riduzione, oaddirittura l’azzeramento, della valutazione delle royalties rispetto alprezzo normale di mercato ai fini dell’imposizione, come del resto giàritenuto da questa Corte regolatrice in analogo giudizio definito tra lestesse parti con riferimento all’anno d’imposta 2006 (Cass. sez. V,21.1.2021, n. 1232).Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deveperciò essere respinto.Numero registro generale 9179/2018Numero sezionale 5300/2026Numero di raccolta generale 23021/2026Data pubblicazione 10/07/20263. Nulla deve prevedersi in materia di spese di lite, non avendo l’Enteimpositore svolto difese nel giudizio di legittimità.3.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti