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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17985/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 22 settembre 2022, ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, 615-ter e 640-ter cod. pen. per intervenuta remissione di querela.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, denunciando la violazione dell'art. 640-ter cod. pen.

Osserva a tale proposito l'Ufficio ricorrente che il Tribunale non aveva considerato che il reato contestato ai sensi dell'art. 640-ter cod. pen. era procedibile d'ufficio in quanto il fatto come indicato nel capo di imputazione era stato posto in essere utilizzando il codice di accesso personale al conto banco-posta della persona offesa, risultando integrata l'ipotesi aggravata di "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale".

3. Il ricorso è fondato.

Premesso che secondo quanto affermato da questa Corte in tema di frode informatica,Th nozione di "identità digitale", che integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di "home banking"). (Sez. 2 - n. 40862 del 20/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] Rv. 283653 - 01), va osservato che risultando contestata l'ipotesi aggravata di "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale" secondo quanto è dato desumere dal capo di imputazione il reato in questione era procedibile d' ufficio.

Conseguentemente il Tribunale non poteva dichiarare estinto il reato per intervenuta remissione di querela.

4. La sentenza va, dunque, annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 l'ere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI FIRENZEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 22 settembre 2022, ha dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81, 615-ter e 640-ter cod. pen. per intervenuta remissione di querela. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, denunciando la violazione dell'art. 640-ter cod. pen. Osserva a tale proposito l'Ufficio ricorrente che il Tribunale non aveva considerato che il reato contestato ai sensi dell'art. 640-ter cod. pen. era procedibile d'ufficio in quanto il fatto come indicato nel capo di imputazione era stato posto in essere utilizzando il codice di accesso personale al conto banco-posta della persona offesa, risultando integrata l'ipotesi aggravata di "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale". 3. Il ricorso è fondato. Premesso che secondo quanto affermato da questa Corte in tema di frode informatica,Th nozione di "identità digitale", che integra l'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l'aggravante in un caso di accesso abusivo a un servizio di "home banking"). (Sez. 2 - n. 40862 del 20/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] Rv. 283653 - 01), va osservato che risultando contestata l'ipotesi aggravata di "furto o indebito utilizzo dell'identità digitale" secondo quanto è dato desumere dal capo di imputazione il reato in questione era procedibile d' ufficio. Conseguentemente il Tribunale non poteva dichiarare estinto il reato per intervenuta remissione di querela. 4. La sentenza va, dunque, annullata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Firenze ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023 l'ere Estensore