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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 agosto 1972

Cassazione n. 46171/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa in data 16/6/2021, a se- guito di presentazione per il giudizio direttissimo, convalidava l'arresto in fla- granza di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva nei confronti dello stesso la misura cautelare dell'obbligo di dimora.

2. Ricorre il Monteseno, a mezzo del proprio difensore, deducendo quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la viola- zione dell'artt. 382 pen. per non avere l'ordinanza impugnata valutato i rilievi cri- tici forniti dalla Difesa in ordine all'insussistenza del requisito della quasi flagran- za, in quanto gli agenti non hanno assistito ad alcuna fase dell'azione delittuosa contestata all'imputato né hanno potuto verificare chi fosse il reale possessore del borsone.

Vengono richiamati i dicta di Sez.

Un. n. 39131/2015 e Sez. 4 n. 17169/2004 sostenendo che l'ordinanza impugnata non ne faccia un buon go- verno, in quanto l'attività d'indagine è stata effettuata solo dopo avere acquisito tutti gli elementi da parte del denunciante.

Il ricorrente chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata e rileva che l'interesse non è solo di tipo formale, in quanto la convalida dell'arresto ha realizzato il presupposto per la celebrazione del successivo giudizio direttissimo.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, in data 25/10/2021, chiedendo dichiararsi inammissibile il ri- corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.

2. In premessa, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legitti- mavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status líbertatis" (cfr. Sez. 3, n. 2454 del 20.11.2007 dep. 2008, PM in proc.

Nowoisielki e altro, Rv. 238533; conf. sez. 3 n. 35962 del 7/7/2010, PM in proc.

Pagano, Rv. 248479) La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto de- ve limitarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, compiendo una valutazione ex ante, con riferimento agli elementi di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto.

Tale regula iuris risulta rispettata dal Tribunale di Foggia, che ha ritenuto che l'arresto fosse stato legittimamente eseguito.

Il giudice della convalida ha ritenuto che il fumus del reato contestato emergesse dagli atti che hanno condotto all'arresto e risultasse, pertanto, corret- ta, allo stato degli atti, la qualificazione giuridica del fatto, e che lo stato di quasi flagranza risultasse dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni dell'operatore di polizia giudiziaria, atteso che Monteseno, subito dopo aver commesso il reato, è stato inseguito dalla persona offesa che non lo ha mai perso di vista durante tut- ta l'azione criminosa.

Corretto appare, peraltro, il rilievo che, in ogni caso, che, anche a voler escludere l'aggravante che rende obbligatorio l'arresto, sussisterebbero i presup- posti per l'arresto facoltativo in flagranza tenuto conto della personalità del Mon- teseno così come emerge dalle modalità della condotta (l'arrestato ha tentato di darsi alla fuga dopo la commissione del fatto) e dei precedenti al casellario che denotano una scarsa capacità di autocontenimento.

3. Il ricorrente insiste in questa sede sul tema dell'insussistenza della quasi flagranza, ma si tratta di una doglianza infondata.

Ed invero, costituisce ius receptum della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in tema di arresto in flagranza, la c.d.

"quasi flagranza" presup- pone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giu- diziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto in- seguitore con quello che procede all'arresto (così Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, Starzynski, Rv. 279023 proprio relativo ad una fattispecie, speculare a quella in esame, in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l'autore senza perderlo di vista, fino all'arrivo della polizia; conf.

Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020, Ritacca, Rv. 280247 in un caso in cui la vittima, dopo aver assistito al furto di alcuni attrezzi da lavoro nella propria abitazione, aveva inseguito gli autori senza perderli di vista, bloccandone l'auto fino all'arrivo della polizia giudiziaria).

Di detto principio il giudice della convalida ha fatto buon governo, atteso che nel caso di specie l'arrestato è stato sempre sotto la diretta osservazione del direttore dell'esercizio commerciale ed è stato dallo stesso fermato all'esito di un inseguimento avvenuto immediatamente dopo la commissione del reato.

Peraltro, già in precedenza era stato affermato che, in tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il re- quisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (nel caso in esame il borsone con la refurtiva) non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analo- go a quella ("poco prima") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappre- senta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (così Sez. 2, n. 19948 del 4/4/2017, Rosca, Rv. 270317 che, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al con- fine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina; conf.

Sez. 4, n. 38404 del 19/6/2019, Rencricca, Rv. 277187Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri, dopo che un giovane era stato sorpreso in possesso di stupefacente mentre usci- va da un'azienda agricola, nel corso della susseguente perquisizione di tale azienda, avessero proceduto all'arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del suo titolare che aveva tentato di disfarsi di un involucro contenente sostanza stupefacente).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali.

Così deciso in Roma il 24 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sOliere est nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa in data 16/6/2021, a se- guito di presentazione per il giudizio direttissimo, convalidava l'arresto in fla- granza di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva nei confronti dello stesso la misura cautelare dell'obbligo di dimora. 2. Ricorre il Monteseno, a mezzo del proprio difensore, deducendo quale unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motiva- zione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., la viola- zione dell'artt. 382 pen. per non avere l'ordinanza impugnata valutato i rilievi cri- tici forniti dalla Difesa in ordine all'insussistenza del requisito della quasi flagran- za, in quanto gli agenti non hanno assistito ad alcuna fase dell'azione delittuosa contestata all'imputato né hanno potuto verificare chi fosse il reale possessore del borsone. Vengono richiamati i dicta di Sez. Un. n. 39131/2015 e Sez. 4 n. 17169/2004 sostenendo che l'ordinanza impugnata non ne faccia un buon go- verno, in quanto l'attività d'indagine è stata effettuata solo dopo avere acquisito tutti gli elementi da parte del denunciante. Il ricorrente chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata e rileva che l'interesse non è solo di tipo formale, in quanto la convalida dell'arresto ha realizzato il presupposto per la celebrazione del successivo giudizio direttissimo. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, in data 25/10/2021, chiedendo dichiararsi inammissibile il ri- corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. In premessa, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legitti- mavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo), con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status líbertatis" (cfr. Sez. 3, n. 2454 del 20.11.2007 dep. 2008, PM in proc. Nowoisielki e altro, Rv. 238533; conf. sez. 3 n. 35962 del 7/7/2010, PM in proc. Pagano, Rv. 248479) La valutazione del giudice della convalida sulla legittimità dell'arresto de- ve limitarsi alla verifica delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale da parte della polizia giudiziaria, compiendo una valutazione ex ante, con riferimento agli elementi di giudizio conosciuti o agevolmente conoscibili con l'ordinaria diligenza, dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto. Tale regula iuris risulta rispettata dal Tribunale di Foggia, che ha ritenuto che l'arresto fosse stato legittimamente eseguito. Il giudice della convalida ha ritenuto che il fumus del reato contestato emergesse dagli atti che hanno condotto all'arresto e risultasse, pertanto, corret- ta, allo stato degli atti, la qualificazione giuridica del fatto, e che lo stato di quasi flagranza risultasse dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni dell'operatore di polizia giudiziaria, atteso che Monteseno, subito dopo aver commesso il reato, è stato inseguito dalla persona offesa che non lo ha mai perso di vista durante tut- ta l'azione criminosa. Corretto appare, peraltro, il rilievo che, in ogni caso, che, anche a voler escludere l'aggravante che rende obbligatorio l'arresto, sussisterebbero i presup- posti per l'arresto facoltativo in flagranza tenuto conto della personalità del Mon- teseno così come emerge dalle modalità della condotta (l'arrestato ha tentato di darsi alla fuga dopo la commissione del fatto) e dei precedenti al casellario che denotano una scarsa capacità di autocontenimento. 3. Il ricorrente insiste in questa sede sul tema dell'insussistenza della quasi flagranza, ma si tratta di una doglianza infondata. Ed invero, costituisce ius receptum della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, in tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" presup- pone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giu- diziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto in- seguitore con quello che procede all'arresto (così Sez. 5, n. 12767 del 17/1/2020, Starzynski, Rv. 279023 proprio relativo ad una fattispecie, speculare a quella in esame, in cui il dipendente di un negozio, dopo aver assistito al furto di alcuni oggetti, aveva inseguito l'autore senza perderlo di vista, fino all'arrivo della polizia; conf. Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020, Ritacca, Rv. 280247 in un caso in cui la vittima, dopo aver assistito al furto di alcuni attrezzi da lavoro nella propria abitazione, aveva inseguito gli autori senza perderli di vista, bloccandone l'auto fino all'arrivo della polizia giudiziaria). Di detto principio il giudice della convalida ha fatto buon governo, atteso che nel caso di specie l'arrestato è stato sempre sotto la diretta osservazione del direttore dell'esercizio commerciale ed è stato dallo stesso fermato all'esito di un inseguimento avvenuto immediatamente dopo la commissione del reato. Peraltro, già in precedenza era stato affermato che, in tema di arresto operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nella quasi flagranza del reato, il re- quisito - previsto dall'art. 382, comma primo, cod. proc. pen. - della "sorpresa" dell'indiziato "con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima" (nel caso in esame il borsone con la refurtiva) non richiede che la P.G. abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato "immediatamente prima", locuzione dal significato analo- go a quella ("poco prima") utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappre- senta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa (così Sez. 2, n. 19948 del 4/4/2017, Rosca, Rv. 270317 che, in riforma dell'impugnata ordinanza, ha ritenuto che legittimamente i carabinieri avessero proceduto all'arresto, nella quasi flagranza del reato di furto aggravato, di un soggetto - peraltro reo confesso - sorpreso, durante un normale controllo al con- fine di Stato, alla guida di un'autovettura risultata rubata poche ore prima in una città vicina; conf. Sez. 4, n. 38404 del 19/6/2019, Rencricca, Rv. 277187Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri, dopo che un giovane era stato sorpreso in possesso di stupefacente mentre usci- va da un'azienda agricola, nel corso della susseguente perquisizione di tale azienda, avessero proceduto all'arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del suo titolare che aveva tentato di disfarsi di un involucro contenente sostanza stupefacente). 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali. Così deciso in Roma il 24 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] sOliere est nsore [OSCURATO:PERSONA]
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