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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16915/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lar1S-G.U.1a nO - lifillb-- TlaVenTIZET2222 __:_.---- 0 , ' -rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale di Siena del 5 novembre 2018, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni ex art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore; -che con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in merito alla ricostruzione del fatto; - che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento alla mancata concessione della scriminante della legittima difesa, -che entrambi i motivi sono inammissibili in quanto, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16.11.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lar1S-G.U.1a nO - lifillb-- TlaVenTIZET2222 __:_.---- 0 , ' -rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Firenze, confermando la sentenza del Tribunale di Siena del 5 novembre 2018, ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni ex art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore; -che con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in merito alla ricostruzione del fatto; - che con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento alla mancata concessione della scriminante della legittima difesa, -che entrambi i motivi sono inammissibili in quanto, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16.11.2
Sentenza Cassazione n. 16915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris