Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:109
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995J0238 - IT Avis juridique important | 61995J0238 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 marzo 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento - Direttiva 93/67/CEE - Valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze pericolose. - [OSCURATO:PERSONA]238/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01451 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione ° Inammissibilità (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva. [OSCURATO:PERSONA] causa C-238/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l' uomo e per l' ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 227, pag. 9), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward, presidente di sezione, J.P.

Puissochet (relatore), J.C.

Moitinho de Almeida, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 febbraio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l' uomo e per l' ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 227, pag. 9; in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE. 2 La direttiva, che è stata adottata in applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), quale modificata da ultimo dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 27 aprile 1993, 93/21/CEE (GU L 110, pag. 20), stabilisce i principi generali che le autorità nazionali competenti debbono applicare per valutare i rischi che comportano, per l' uomo e per l' ambiente, le sostanze immesse sul mercato. 3 In forza dell' art. 8, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a quest' ultima entro il 31 ottobre 1993 e dovevano informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 4 Non essendo stata informata dalla Repubblica italiana dei provvedimenti dalla stessa adottati per provvedere alla trasposizione della direttiva nell' ordinamento giuridico nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inviato una lettera di diffida il 3 dicembre 1993.

Poiché tale lettera è rimasta senza risposta, essa ha notificato, il 29 settembre 1994, un parere motivato con cui si invitava la Repubblica italiana a conformarsi alla direttiva entro un termine di due mesi.

Il governo italiano non ha reagito neppure a tale parere motivato. 5 [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto proposto il presente ricorso.

Essa fa valere che, in conformità degli artt. 5 e 189 del Trattato nonché dell' art. 8 della direttiva, la Repubblica italiana aveva l' obbligo di trasporre integralmente quest' ultima nel termine prescritto e di informarne la [OSCURATO:PERSONA]. 6 Il governo italiano non contesta che la direttiva non è stata trasposta entro il termine prescritto.

Esso precisa che il ritardo è dovuto alle difficoltà di attuazione della direttiva e fa valere che essa dovrebbe tuttavia essere recepita quanto prima nell' ordinamento italiano. 7 Secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 6 luglio 1995, causa C-259/94, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag.

I-1947, punto 5), uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva. 8 Pertanto occorre constatare che, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del suo art. 8.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese.

Poiché è rimasta soccombente, quest' ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l' uomo e per l' ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art. 8 della direttiva 93/67. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995J0238 - IT Avis juridique important | 61995J0238 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 marzo 1996. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento - Direttiva 93/67/CEE - Valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze pericolose. - [OSCURATO:PERSONA]238/95. raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-01451 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento ° Giustificazione ° Inammissibilità (Trattato CE, art. 169) [OSCURATO:PERSONA] membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva. [OSCURATO:PERSONA] causa C-238/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l' uomo e per l' ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 227, pag. 9), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.P. Puissochet (relatore), J.C. Moitinho de Almeida, L. Sevón e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: N. Fennelly cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 1 febbraio 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 6 luglio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato né comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l' uomo e per l' ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU L 227, pag. 9; in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva e del Trattato CE. 2 La direttiva, che è stata adottata in applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), quale modificata da ultimo dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 27 aprile 1993, 93/21/CEE (GU L 110, pag. 20), stabilisce i principi generali che le autorità nazionali competenti debbono applicare per valutare i rischi che comportano, per l' uomo e per l' ambiente, le sostanze immesse sul mercato. 3 In forza dell' art. 8, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a quest' ultima entro il 31 ottobre 1993 e dovevano informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 4 Non essendo stata informata dalla Repubblica italiana dei provvedimenti dalla stessa adottati per provvedere alla trasposizione della direttiva nell' ordinamento giuridico nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] le ha inviato una lettera di diffida il 3 dicembre 1993. Poiché tale lettera è rimasta senza risposta, essa ha notificato, il 29 settembre 1994, un parere motivato con cui si invitava la Repubblica italiana a conformarsi alla direttiva entro un termine di due mesi. Il governo italiano non ha reagito neppure a tale parere motivato. 5 [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto proposto il presente ricorso. Essa fa valere che, in conformità degli artt. 5 e 189 del Trattato nonché dell' art. 8 della direttiva, la Repubblica italiana aveva l' obbligo di trasporre integralmente quest' ultima nel termine prescritto e di informarne la [OSCURATO:PERSONA]. 6 Il governo italiano non contesta che la direttiva non è stata trasposta entro il termine prescritto. Esso precisa che il ritardo è dovuto alle difficoltà di attuazione della direttiva e fa valere che essa dovrebbe tuttavia essere recepita quanto prima nell' ordinamento italiano. 7 Secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 6 luglio 1995, causa C-259/94, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, Racc. pag. I-1947, punto 5), uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva. 8 Pertanto occorre constatare che, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza del suo art. 8. Decisione relativa alle spese Sulle spese 9 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Poiché è rimasta soccombente, quest' ultima va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 1993, 93/67/CEE, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l' uomo e per l' ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell' art. 8 della direttiva 93/67. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1996 — Fons Iuris — Fons Iuris