CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 agosto 1960
Cassazione n. 30335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29 giugno 2021 che, in riforma della sentenza di primo grado, la aveva condannata alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 378, commi 1 e 2, cod. pen., rispetto al quale il Tribunale di Bari aveva emesso sentenza di proscioglimento ritenendo la sussistenza della causa di esclusione di colpevolezza di cui all'art. 384 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] risponde del delitto di favoreggiamento in quanto, al fine di ottemperare al vincolo di omertà che vieta di fornire collaborazione alla polizia giudiziaria ed all'Autorità giudiziaria, dopo la commissione dell'omicidio del marito [OSCURATO:PERSONA] - mentre si trovava a bordo di un'auto insieme alla Loseto - da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aiutava gli autori dell'omicidio - appartenenti al contrapposto clan Campanale - ad eludere le investigazioni, omettendo di fornire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, gli elementi utili tesi all'identificazione degli autori del fatto, che erano invece stati dalla stessa riconosciuti anche in ragione della conoscenza dei motivi dell'agguato e dell'appartenenza degli autori ad un preciso clan criminale; in Bari in data 11 gennaio 2015. Il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza di un ragionevole dubbio in merito alla circostanza che la Loseto avesse agito per la necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento, nella libertà o nell'onore e soprattutto per salvaguardare l'incolumità propria o dei propri familiari. La Corte d'appello, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico Ministero ha riformato la decisione escludendo la ricorrenza della causa di esclusione di colpevolezza di cui all'art. 384, censurando le argomentazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo di un unico motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al diniego, da parte della Corte d'appello, dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. La difesa sottolinea come in plurime occasioni la Loseto avesse manifestato la propria agitazione e preoccupazione per i rischi per la propria incolumità, in particolare, durante i colloqui con la nuora [OSCURATO:PERSONA] e con i figli. Sarebbe, inoltre, desumibile l'inevitabilità del nocumento nei confronti della Loseto e dei prossimi congiunti dalla circostanza che i clan Campanale e Lorusso ponessero alternativamente in essere agguati armati. Sarebbe, dunque, configurabile un pericolo attuale e concreto per l'incolumità propria e dei prossimi congiunti, desumibile anche dalle minacce avvenute durante un trasloco in data 15 gennaio 2016, che costrinsero la ricorrente a far intervenire un equipaggio del 113 per la presenza di alcuni uomini armati del clan Campanale e di alcune donne che danneggiavano mobilio e suppellettili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato. 2. In via preliminare si osserva che il Collegio intende dare continuità al principio di diritto secondo cui in materia di reati contro l'amministrazione della giustizia, il timore di subire a seguito della propria testimonianza conseguenze pregiudizievoli per la propria vita o incolumità, alla cui tutela provvede la generale scriminante dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen. quando si versi in situazioni di pericolo concreto ed attuale, non rientra nella previsione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. che, invece, si applica solo ove il teste possa subire un inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore (Sez. 6, n. 7006 del 08/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280840; Sez. 6, n. 26560 del 08/04/2008, Enriquez, Rv. 241044). 3. Al di là della fondatezza o meno della sussistenza effettiva di tale ragione riconducibile al pericolo di un grave nocumento che interessi l'integrità fisica dell'autore o del prossimo congiunto a giustificazione della falsa o reticente della condotta di favoreggiamento contestata, il Collegio osserva che per la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 4895 del 21/10/2003, Piesco, Rv. 227845; Sez. 6, n. 2537 del 15/12/1982, Tomba, Rv. 158031), l'esimente prevista nel catalogo di ipotesi di reato di cui all'art. 384 cod. pen., sussiste allorché gli stessi vengano commessi in presenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, riconducibile al bisogno di conservazione della libertà o dell'onore, trovando la sua ratio nel principio "nemo tenetur se detegere" e nel riconoscimento della forza incoercibile determinata dagli affetti familiari. La causa di esclusione della colpevolezza disciplinata dall'art. 384 cod. pen. costituisce invece un'ipotesi speciale dello stato di necessità di maggiore ampiezza che consente di estenderne la operatività anche al caso in cui la integrazione del pericolo sia stato volontariamente causato dal soggetto passivo (Sez. 6, n. 15327 del 14/02/2019, Quaranta, Rv. 275320; Sez. 6, n. 20454 del 04/03/2009, Marianelli), venendo in rilievo la stretta connessione tra l'istituto di diritto sostanziale regolato dall'art. 384 cod. pen. e quello di natura processuale previsto dall'art. 199 cod. proc. pen., norma posta a tutela dei vincoli di solidarietà familiare. 3. Ciò premesso in ordine alla manifesta infondatezza del rilievo secondo cui sarebbe sussistente la causa di esclusione della colpevolezza richiamata dalla decisione di primo grado alla quale il ricorrente genericamente si riporta, deve comunque evidenziarsi come la Corte di appello, - impregiudicata e non contestata la circostanza che la ricorrente avesse riconosciuto gli autori dell'omicidio del marito - con argomentazione in fatto esente da manifesti vizi logici, ha escluso che la sussistenza dello stato di necessità e il comportamento reticente discendesse da una situazione di condizionamento ambientale subìto per la presenza di una pervasiva criminalità organizzata, apprezzando invece come tale reticenza costituisse il risultato di una volontaria ed accettata permeabilità ai modelli propri della criminalità ed ai controvalori della "omertà", ritenendo che 3 Lybi nessun concreto timore nutrisse la Loseto in ordine alle ripercussioni delle eventuali dichiarazioni. La Corte d'appello, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico Ministero, ha osservato come il Tribunale avesse omesso di prendere in esame il contesto in cui si era dipanata la vicenda che vedeva essere in atto una faida tra i contrapposti clan Lorusso e Campanale, ambito a cui doveva essere ascritto il reato che vedeva la moglie di [OSCURATO:PERSONA] negare di aver riconosciuto gli autori dell'omicidio del marito, non per timore in ordine alle ripercussioni delle dichiarazioni rese sulla incolumità, quanto, piuttosto, per omertà tipica del contesto criminale di riferimento con particolare riguardo al rifiuto di collaborare con le forze di polizia. La Corte territoriale ha ripercorso tutti gli elementi enunciati dall'appellante Pubblico ministero idonei ad escludere la sussistenza dell'esinnente di cui all'art.384 cod. pen. richiamando: l'atteggiamento aggressivo della ricorrente, non intimidita dagli autori dell'omicidio del marito; le dichiarazioni della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 9 ottobre 2017 che fa riferimento al fatto di considerare "un infame" chi faccia propalazioni alla Polizia, così dimostrando di assecondare e condividere i canoni dell'omertà adeguandosi agli stessi; l'assenza dell'elemento costitutivo del pericolo di nocumento alla libertà o all'onore della Loseto o di un familiare, non essendoci - nella logica mafiosa - pericolo maggiore di essere soggetto passivo di un agguato mortale. A fronte di precise indicazioni che hanno fatto escludere che la ricorrente avesse timore di ritorsioni contro la sua persona ovvero la sua famiglia a causa delle eventuali propalazioni veritiere da rendere in punto di ricostruzione dei fatti ed identificazione dei responsabili dell'omicidio del marito al quale aveva personalmente assistito in quanto presente e ben consapevole del contesto criminale in cui lo stesso era sorto, la Loseto si limita a richiamare la decisione di primo grado che ritiene più confacente, senza però confrontarsi con gli elementi che hanno portato la Corte di merito a confutare le ragioni della differente decisione fondate sull'esclusa sussistenza dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. Né maggior pregio risulta il tentativo di accreditare una lettura alternativa al contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni rese da cui è stata tratta la citata conclusione, visto che evidente risulta come il timore di subire un attentato alla vita propria o dei familiari, era riconducibile alla faida in atto e non anche agli effetti delle dichiarazioni, qualora genuinamente rese. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della 4 C}1 Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de