CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28327/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimentoRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, con provvedimento in data 29ottobre 2025 ha respinto la domanda presentata nell’interesse di VinciguerraGiuseppe, libero sospeso, volta ad ottenere la misura alternativa dell’affidamentoin prova al servizio sociale e ha accolto l’istanza di detenzione domiciliare.2. Il condannato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia,lamentando sia la violazione dell’art. 47 Ord. pen, sia il vizio di motivazione.Secondo il ricorrente, infatti, il provvedimento impugnato presenta dei trattidi contraddittorietà, poiché il condannato, proprio per essersi assunto laresponsabilità dell’accaduto, ha beneficiato delle attenuanti generiche; l’istante,inoltre, ha la disponibilità di un domicilio.Non costituisce, poi, ragione ostativa, come invece erroneamente ritenutodal Tribunale, la mancata ammissione degli addebiti, dovendosi invece valutarese il condannato abbia accettato la condanna e la sanzione inflitta.La valutazione deve essere condotta caso per caso e, nel concreto, ilricorrente lamenta che siano stati svalutati elementi di fatto che avrebberopotuto condurre a differenti conclusioni; invero il condannato è un soggettoanziano, che non ha commesso altri illeciti successivamente a quello per cui è inesecuzione la condanna e, ciononostante, non è stata adeguatamente valutata lasua condizione socio- personale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.Il provvedimento impugnato, lungi dal fondare il rigetto della concessionedell’affidamento in prova sulla mera gravità del reato della esecuzione della cuipena si discute, peraltro di data molto risalente, ha ritenuto che mancassero ipresupposti per intraprendere un percorso di recupero in ragione della mancataassunzione di responsabilità dell’addebito, ovvero del mancato risarcimento dellevittime del reato.In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizioprognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto,e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soliassumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reatoper cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione dicolpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbiacompiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficienteche, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffattoprocesso critico sia stato almeno avviato.. (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024,Scuotto, Rv. 287151 – 01: in motivazione la Corte ha chiarito che il giudice devevalutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possaragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante).Il giudice, infatti, pur non potendo prescindere, nella valutazione deipresupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravitàdei reati commessi, deve avere soprattutto riguardo al comportamento e allasituazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna inesecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di unapositiva evoluzione della sua personalità e se sussistano le condizioni cherendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta (così, da ultimo, Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli,Rv. 285855 - 01), tenendo presente che «non configura una ragione ostativa lamancata ammissione degli addebiti», occorrendo, invece, «valutare se ilcondannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò cheassume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nellaprospettiva di un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 del08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01).L’art. 47 Ord. pen. stabilisce che l’affidamento in prova viene concessoquando si può ritenere che il provvedimento contribuisca alla rieducazione delreo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commette altri reati; trattasi dimisura con una forte vocazione rieducativa e general preventiva e dunque èevidente che presupposto imprescindibile è - quanto meno - l’inizio di processo direvisione critica su cui possa fondarsi ed attecchire il progetto risocializzanteinsito nella misura; in difetto di tale presupposto è evidente la assoluta inanitàdella misura rispetto ai fini che le sono propri.Dunque, l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, circa lamancata assunzione di responsabilità, accompagnata dal mancato risarcimentodelle vittime, assume una valenza pregnante e priva di qualunque profilo diillogicità, perché segnala l’assenza del presupposto indefettibile, minimo, perpotere iniziare un progetto rieducativo.In effetti, anche il mancato risarcimento del danno ha un indubbio rilievo,posto che, secondo un insegnamento di questa Corte che si intende ribadire, aifini del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova alservizio sociale, il tribunale può legittimamente valutare l'ingiustificataindisponibilità del condannato a risarcire la vittima, non ostando a ciò la mancataprevisione del risarcimento dei danni quale condizione per la concessione delbeneficio suddetto» (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226 - 01).A tali valutazioni il ricorso oppone considerazioni meramente assertive, inquanto non correlate ad alcun dato obiettivo emergente dagli atti.2. Per i suesposti motivi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrentecondannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]