CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 36820/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, si traduce in un'inammissibile lettura alternativa degli elementi di prova già valutati in termini differenti dai giudici di primo e secondo grado, i quali hanno sottolineato la riferibilità della condotta illecita all'imputato (vedi in particolare le considerazioni della Corte d'appello svolte alle pagine 3-4 della sentenza); che in particolare il giudice d'appello ha sottolineato la particolare pregnanza della dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale riferiva di essere stata incaricata proprio dal [OSCURATO:PERSONA] di effettuare la pratica di risarcimento danni relativa al sinistro mai in effetti avvenuto; che tutti gli argomenti esposti nella memoria si risolvono in una inammissibile deduzione di versioni alternative dell'accaduto e di letture di elementi di prova non deducibili in sede di legittimità a fronte di una doppia conforme dichiarazione di colpevolezza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.