CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 agosto 1963
Cassazione n. 39888/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1963 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 La Corte territoriale, in conseguenza della riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 648 terl c.p., ha rideterminato la pena, tenuto conto sia della gravità dei fatti, desumibile dal numero degli assegni e dalla quantità di documenti, provento di delitto, sia della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti. In tal modo la Corte distrettuale ha implicitamente ritenuto che l'imputato non fosse meritevole della attenuanti generiche, non potendosi operare una ulteriore riduzione della pena, proprio in ragione della gravità della condotta e della personalità dell'imputato. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata nemmeno con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.Nel ritenere ostativi i precedenti penali, la Corte territoriale ha insindacabilmente formulato una prognosi negativa sul futuro comportamento dell'imputato. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] gostinacchio ek. .n, 6-0-" LU_ARA , \ f TA I