Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 00685/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso 225 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore.

INTIMATO avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugìa dei 23.9.2019/14.5.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma depositato in data 18.1.2019 [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, intrapreso nel febbraio 2009 e definito nel giugno del 2018.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il consigliere designato dichiarava l'incompetenza ratione loci della Corte d'Appello di Roma.

3. Con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Roma rigettava l'opposizione.

4. Con decreto dei 23.9.2019/14.5.2020 la Corte d'Appello di Perugia, all'esito della riassunzione del giudizio, condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente a titolo di equo indennizzo la somma di euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava il Ministero a rimborsare ai difensori anticipatari della ricorrente le spese di lite liquidate, alla stregua dei parametri stabiliti per le procedure di ingiunzione, in euro 450,00 per compensi professionali ed in euro 27,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Evidenziava, tra l'altro, la corte che la durata irragionevole del giudizio "presupposto" era da determinare in sette anni.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001.

Deduce che la quantificazione in euro 400,00, con argomentazioni del tutto tautologiche, del "moltiplicatore" annuo si discosta significativamente dai parametri indicati dalla Corte E.D.U.

Deduce che l'equo indennizzo accordato all'esito del giudizio "presupposto" è stato quantificato in un ammontare per nulla irrisorio; che il giudizio "presupposto" ha avuto una durata irragionevole consistente; che dunque ben si sarebbe giustificato l'incremento percentuale del "moltiplicatore" annuo.

8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2233, 2° co., cod. civ., dell'art. 91 cod. proc. civ., del d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 37/2018.

Deduce che, ai fini della liquidazione dei compensi, ha errato la Corte di Perugia a far riferimento ai parametri stabiliti dal prospetto n. 8 anziché dal prospetto n. 12 delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014.

Deduce quindi che la Corte di Perugia, in rapporto al quantum - euro 2.800,00 - dell'indennizzo accordato ed allo scaglione di riferimento (euro 1.100,01 - euro 5.200,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai "minimi" tariffari.

9. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il primo motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere; il secondo motivo di ricorso è, viceversa, fondato e da accogliere.

10. Con precipuo riferimento al primo motivo è sufficiente evidenziare che l'art. 2 bis della legge n. 89 del 2001 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante, appunto, dalle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - la scelta del "moltiplicatore" annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo "presupposto", orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel 2° co. dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157).

11. In questi termini, nel solco dunque del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. pro. civ., l'iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione del "moltiplicatore" annuo, l'impugnato dictum, risulta immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce dell'insegnamento n. 8053 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle sezioni unite di questa Corte.

In particolare, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Invero ha puntualizzato che il "moltiplicatore" annuo ben poteva essere determinato nell'importo minimo di euro 400,00, evidentemente senza aumenti percentuali, in considerazione della natura del giudizio "presupposto" - del pari ex lege "Pinto" - e della modesta rilevanza degli interessi delibati nell'ambito dello stesso giudizio "presupposto".

12. Ovviamente l'applicabilità, ratione temporis, del "moltiplicatore" di cui al 10 co. dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001 rende del tutto vano il riferimento ai parametri frutto dell'elaborazione della Corte E.D.U. (cfr. ricorso, pag. 3).

Manifestamente infondati altresì sono i dubbi di legittimità costituzionale parimenti prefigurati dalla ricorrente (cfr. ricorso pag. 3).

13. Con precipuo riferimento al secondo motivo si osserva quanto segue.

14. Ha errato senza dubbio la corte distrettuale a richiamare i parametri stabiliti per le procedure di ingiunzione dal prospetto n. 8 delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 (d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, applicabile, quest'ultimo, nella specie ratione temporis).

Invero, innegabilmente, all'esito della riassunzione, il giudizio a quo si è svolto dinanzi alla competente Corte di Perugia in composizione collegiale.

Cosicché la Corre umbra avrebbe dovuto applicare il prospetto n. 12 - "giudizi innanzi alla corte di appello" - delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014.

15. Ha errato senza dubbio la corte territoriale a quantificare i compensi.

Più esattamente sussiste la denunciata violazione dei "minimi" tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui all'art. 4, 1° co., del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 12.

Invero, con riferimento alla fase collegiale di opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, in relazione allo scaglione di riferimento (euro 1.100,01 - euro 5.200,00), i "minimi" si specificano in euro 1.198,50.

Viceversa, la Corte di Perugia ha liquidato la minor somma di euro 450,00.

16. In accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto della Corte di Appello di Perugia dei 23.9.2019/14.5.2020 va, nei limiti dell'addotta censura, cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

17. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001, sicché è inapplicabile l'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo di ricorso; cassa, in relazione e nei limiti dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, il decreto della Corte di Appello di Perugia dei 23.9.2019/14.5.2020; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassazione, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 225 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata in Roma, alla via Ugo de Carolis, n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugìa dei 23.9.2019/14.5.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Roma depositato in data 18.1.2019 [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata di un giudizio, parimenti di equa riparazione, intrapreso nel febbraio 2009 e definito nel giugno del 2018. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il consigliere designato dichiarava l'incompetenza ratione loci della Corte d'Appello di Roma. 3. Con provvedimento dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Roma rigettava l'opposizione. 4. Con decreto dei 23.9.2019/14.5.2020 la Corte d'Appello di Perugia, all'esito della riassunzione del giudizio, condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla ricorrente a titolo di equo indennizzo la somma di euro 2.800,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava il Ministero a rimborsare ai difensori anticipatari della ricorrente le spese di lite liquidate, alla stregua dei parametri stabiliti per le procedure di ingiunzione, in euro 450,00 per compensi professionali ed in euro 27,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Evidenziava, tra l'altro, la corte che la durata irragionevole del giudizio "presupposto" era da determinare in sette anni. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese. 6. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001. Deduce che la quantificazione in euro 400,00, con argomentazioni del tutto tautologiche, del "moltiplicatore" annuo si discosta significativamente dai parametri indicati dalla Corte E.D.U. Deduce che l'equo indennizzo accordato all'esito del giudizio "presupposto" è stato quantificato in un ammontare per nulla irrisorio; che il giudizio "presupposto" ha avuto una durata irragionevole consistente; che dunque ben si sarebbe giustificato l'incremento percentuale del "moltiplicatore" annuo. 8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2233, 2° co., cod. civ., dell'art. 91 cod. proc. civ., del d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 37/2018. Deduce che, ai fini della liquidazione dei compensi, ha errato la Corte di Perugia a far riferimento ai parametri stabiliti dal prospetto n. 8 anziché dal prospetto n. 12 delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014. Deduce quindi che la Corte di Perugia, in rapporto al quantum - euro 2.800,00 - dell'indennizzo accordato ed allo scaglione di riferimento (euro 1.100,01 - euro 5.200,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai "minimi" tariffari. 9. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Il primo motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere; il secondo motivo di ricorso è, viceversa, fondato e da accogliere. 10. Con precipuo riferimento al primo motivo è sufficiente evidenziare che l'art. 2 bis della legge n. 89 del 2001 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", derivante, appunto, dalle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015), relativo alla misura ed ai criteri di determinazione dell'indennizzo per l'irragionevole durata del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito - sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti ammessi dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - la scelta del "moltiplicatore" annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati, da applicare al ritardo nella definizione del processo "presupposto", orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel 2° co. dell'art. 2 bis citato, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico (cfr. Cass. (ord.) 1.2.2019, n. 3157). 11. In questi termini, nel solco dunque del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. pro. civ., l'iter motivazionale che sorregge, in punto di quantificazione del "moltiplicatore" annuo, l'impugnato dictum, risulta immune da qualsivoglia forma di "anomalia motivazionale" rilevante alla luce dell'insegnamento n. 8053 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delle sezioni unite di questa Corte. In particolare, con riferimento all' "anomalia" della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte territoriale ha viceversa compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo. Invero ha puntualizzato che il "moltiplicatore" annuo ben poteva essere determinato nell'importo minimo di euro 400,00, evidentemente senza aumenti percentuali, in considerazione della natura del giudizio "presupposto" - del pari ex lege "Pinto" - e della modesta rilevanza degli interessi delibati nell'ambito dello stesso giudizio "presupposto". 12. Ovviamente l'applicabilità, ratione temporis, del "moltiplicatore" di cui al 10 co. dell'art. 2 bis della legge n. 89/2001 rende del tutto vano il riferimento ai parametri frutto dell'elaborazione della Corte E.D.U. (cfr. ricorso, pag. 3). Manifestamente infondati altresì sono i dubbi di legittimità costituzionale parimenti prefigurati dalla ricorrente (cfr. ricorso pag. 3). 13. Con precipuo riferimento al secondo motivo si osserva quanto segue. 14. Ha errato senza dubbio la corte distrettuale a richiamare i parametri stabiliti per le procedure di ingiunzione dal prospetto n. 8 delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 (d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 37/2018, applicabile, quest'ultimo, nella specie ratione temporis). Invero, innegabilmente, all'esito della riassunzione, il giudizio a quo si è svolto dinanzi alla competente Corte di Perugia in composizione collegiale. Cosicché la Corre umbra avrebbe dovuto applicare il prospetto n. 12 - "giudizi innanzi alla corte di appello" - delle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014. 15. Ha errato senza dubbio la corte territoriale a quantificare i compensi. Più esattamente sussiste la denunciata violazione dei "minimi" tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui all'art. 4, 1° co., del d.m. n. 55/2014, dei valori medi di cui al prospetto n. 12. Invero, con riferimento alla fase collegiale di opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, in relazione allo scaglione di riferimento (euro 1.100,01 - euro 5.200,00), i "minimi" si specificano in euro 1.198,50. Viceversa, la Corte di Perugia ha liquidato la minor somma di euro 450,00. 16. In accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto della Corte di Appello di Perugia dei 23.9.2019/14.5.2020 va, nei limiti dell'addotta censura, cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità. 17. Ai sensi dell'art. 10 d.p.r. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001, sicché è inapplicabile l'art. 13, 10 co. quater, d.p.r. cit. (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915). P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo di ricorso; cassa, in relazione e nei limiti dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso, il decreto della Corte di Appello di Perugia dei 23.9.2019/14.5.2020; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassazione, i
Decreto Cassazione n. 00685/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris