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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 27138/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 19620-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 740/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2017 R.G.N. 9410/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.19620/2017 Cron.

Rep.

Ud.24/06/2022 CC Rilevatoche:

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma decidendo sull’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei confronti (tra gli R.G.N. 19620/2017 Pag.altri) di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti precari, in parziale riforma della decisione del Tribunale diViterbo, respingeva le domande proposte dai suddetti;

2. la Corte territoriale richiamava i principi affermati da questa Corte nelle sentenze del 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), e riteneva che, nella fattispecie in esame, quanto ai docenti Laici e Corba, non fosse configurabile alcun abuso del contratto a termine, non risultando effettuate, quanto ai suddetti lavoratori, supplenze su organico di diritto per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, a partire dal 10 luglio2001 né emergendo, quanto alle supplenze sul cd. organico di fatto (fino al 30 giugno), un uso distorto ed improprio del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato dal legislatore al Ministero; in conseguenza non era riconoscibile alcun risarcimento del danno;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi;

4. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso;

5. in prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato distinti atti di rinuncia ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite».

Consideratoche:

1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;

2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.

S.U. n. 3876/2010);

4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché gli atti di rinuncia, sottoscritti dalle parti ricorrenti personalmente e dal difensore, non risultano notificati all’Avvocatura Generale dello Stato;

5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale dei ricorrenti;

6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le R.G.N. 19620/2017 Pag.impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non- come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19620-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 740/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2017 R.G.N. 9410/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.19620/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC Rilevatoche: 1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma decidendo sull’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei confronti (tra gli R.G.N. 19620/2017 Pag.altri) di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], docenti precari, in parziale riforma della decisione del Tribunale diViterbo, respingeva le domande proposte dai suddetti; 2. la Corte territoriale richiamava i principi affermati da questa Corte nelle sentenze del 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), e riteneva che, nella fattispecie in esame, quanto ai docenti Laici e Corba, non fosse configurabile alcun abuso del contratto a termine, non risultando effettuate, quanto ai suddetti lavoratori, supplenze su organico di diritto per almeno 36 mesi, anche non consecutivi, a partire dal 10 luglio2001 né emergendo, quanto alle supplenze sul cd. organico di fatto (fino al 30 giugno), un uso distorto ed improprio del potere di organizzazione del servizio scolastico delegato dal legislatore al Ministero; in conseguenza non era riconoscibile alcun risarcimento del danno; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi; 4. il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha resistito con controricorso; 5. in prossimità dell’adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato distinti atti di rinuncia ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». Consideratoche: 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché gli atti di rinuncia, sottoscritti dalle parti ricorrenti personalmente e dal difensore, non risultano notificati all’Avvocatura Generale dello Stato; 5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale dei ricorrenti; 6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le R.G.N. 19620/2017 Pag.impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non- come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese de
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