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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 37935/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1119/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 19041/2025 [OSCURATO:PERSONA] Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al tema della mancata applicazione al caso di specie del comma 5 dell’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1.Giudicato con il rito abbreviato per il reato di cui all’art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver concorso nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in origine contestata anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto.

In particolare, ad avviso del Tribunale, l’imputato sarebbe stato protagonista di una connivenza non punibile rispetto alla detenzione della detta sostanza, unicamente ascrivibile al D’[OSCURATO:PERSONA], che, giudicato separatamente, ebbe a patteggiare la pena.

2. Interposto appello da parte della Procura competente, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato la decisione appellata, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37935/2025 Roma, lì, 21/11/2025

3. Propone ricorso la difesa dell’imputato e adduce tre diversi motivi.

3.1. Con il primo motivo si rimarca l’integrale pretermissione della memoria difensiva trasmessa dalla difesa il 23 gennaio 2025 con la quale si adduceva l’inammissibilità dell’appello per l’aspecificità dei motivi e si rimarcava, tra le altre cose, la necessaria riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato, in linea con la decisione assunta nei confronti del concorrente D’[OSCURATO:PERSONA], circostanza integralmente trascurata dalla Corte del merito.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta l’assenza di una motivazione rafforzata tale da consentire il ribaltamento della decisione assolutoria assunta in primo grado.

3.3. Con l’ultimo motivo si rivendica, in linea con quanto prospettato già in appello, la riqualificazione del fatto ai sensi del citato comma 5 dell’art 73, alla luce di una omogenea valutazione delle condotte ascrivibili ai due concorrenti giacché la decisione assunta darebbe altrimenti corpo ad un conflitto di giudicati sullo stesso fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso riposa su censure quantomeno infondate e non merita, in coerenza, l’accoglimento.

2. Il primo motivo è inammissibile per più ragioni.

2.1. La disamina degli atti trasmessi a questa Corte non ha consentito di riscontrare l’avvenuto deposito della memoria la cui disamina, nell’assunto sotteso alla censura, sarebbe stata integralmente pretermessa dalla Corte del merito.

2.2. In ogni caso, anche a ritenere incompleta la detta trasmissione, già guardando alla prospettazione emergente dal ricorso, si perviene alla conclusione della inammissibilità della doglianza.

Evidenza la difesa che la citata memoria sarebbe stata depositata il 23 gennaio 2025, e, dunque, il giorno prima della udienza fissata per la trattazione cartolare dell’appello (in esito ad un precedente rinvio).

Ne emerge, in coerenza, la tardività.

L'art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 34, co. 1, lett. c) del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ed applicabile ratione temporis, infatti, ha riprodotto la medesima scansione temporale dettata, in precedenza, dalla normativa emergenziale (art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), prevedendo, al primo comma, che “[L]a corte provvede sull'appello in camera di consiglio.

Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica”.

Ciò premesso, questa Corte ha avuto modo di precisare che nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle memorie e delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto dispiegarsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle dette iniziative difensive ai fini della decisione (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664, Sez.6, n. 18483 del 29/3/2022, Della Mina, Rv. 283262, in motivazione, Sez.4 n.10022 del 6/02/2025; Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024).

Ne consegue che le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, devono considerarsi tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione.

2.3. Vero è che il ricorso, facendo leva sulla detta memoria, introduce comunque un tema di giudizio – quello inerente alla specificità dei motivi riguardanti l’appello interposto dalla parte pubblica- che in tesi deve ritenersi comunque scrutinabile da questa Corte, tenuta a verificare, ora per allora, anche d’ufficio, le ragioni di pregiudiziale inammissibilità del gravame definito, nel merito, dalla sentenza impugnata.

L’assunto difensivo non coglie comunque nel segno.

Ciò non solo perché non risultano puntualizzate le ragioni di tale ritenuta aspecificità, prospettata unicamente facendo riferimento al portato della detta memoria assertivamente depositata in appello, senza tuttavia riprodurne i contenuti; anche e soprattutto, perché ne risulta smentita la fondatezza, alla luce del portato della decisione gravata, che, scrutinando le doglianze proposte dall’appello, nel pervenire al ribaltamento dell’assoluzione decretata, ha analizzato con puntualità il portato della decisione appellata finendo, dunque, per dare adeguato conto della specificità delle censure prospettate con il gravame di merito.

3. Tale ultima considerazione porta alla inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, il cui assunto è generico e aspecifico.

Il ricorso, infatti, anche in parte qua, non si confronta con la decisione impugnata, trascurando di evidenziare i punti della sentenza appellata non puntualmente disattesi e superati dalle contrarie valutazioni rese dalla Corte del merito nel pervenire al ribaltamento della sentenza di assoluzione, assunta facendo una coerente applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

E ciò, nel caso, assume ancor più rilievo ove si consideri che la riforma della sentenza appellata risulta giustificata non tanto facendo leva su essenziali differenze nel ricostruire la vicenda a giudizio, quanto su un diverso segno delle valutazioni in diritto spese nel giudicare il contributo concorsuale da ascrivere al ricorrente rispetto alla detenzione in contestazione.

Valutazioni che questa Corte condivide appieno e che il ricorso manca di contrastare, relegando ai margini della immediata inconferenza il prospettato rilievo inerente al difetto di una motivazione rinforzata utile a sostenere la condanna decretata in appello.

4. L’ultimo motivo di ricorso è infondato in diritto e generico nella relativa prospettazione.

La lettura della decisione gravata dà conto, in primo luogo, della certa conoscenza, da parte della Corte del merito, della diversa qualificazione data al medesimo fatto nel separato giudizio con il quale è stata definita, ai sensi dell’art.448 cod. proc. pen. la posizione del concorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].

Ciò malgrado, senza per il vero confrontarsi esplicitamente con tale diversa valutazione, si è ritenuto, con argomentare estrano a vizi interpretativi in punto di diritto, oltre che puntuale e affatto illogico, di escludere la possibilità di ricondurre la detenzione in contestazione alla ipotesi lieve di cui al quinto comma del citato art. 73.

4.1. La difesa, nel contestare tale conclusione, muove da un assunto in diritto errato: il possibile conflitto tra giudicati quanto alla medesima situazione in fatto.

Ma tale affermazione non tiene conto del fatto che, una volta separate le posizioni processuali dei due concorrenti in conseguenza delle diverse scelte in rito privilegiate dalle rispettive difese, ciascun decidente manteneva autonomia di giudizio rispetto alle relative valutazioni in punto di diritto, rilevando al fine, nell’ottica di un possibile, futuro, conflitto tra giudicati, i soli contrasti riguardanti una ricostruzione del fatto non coincidente tra le due decisioni.

4.2. Una tale conclusione, nel caso, peraltro, assume toni ancora più radicali se si considera la possibilità, da ultimo confermata da questa stessa Corte a sezioni unite, che le posizioni dei due ricorrenti, anche nell’ambito proprio del simultaneus processus, possano assumere una veste giuridica diversa proprio con riguardo alla configurabilità dell’ipotesi lieve considerata dalla disposizione in oggetto (Sentenza n. 27727 del 14/12/2023, dep 2024,Rv. 286581,Gambacurta)

4.3. Tali considerazioni in diritto imponevano alla parte ricorrente sia di confrontarsi con l’argomentare speso in sentenza nel ritenere non applicabile alla specie la qualificazione rivendicata con l’appello; sia di indicare, con la dovuta specificità, i presupposti in fatto che nel caso rendevano manifestamente illogica la decisione assunta, considerata la posizione e il contributo fattuale riferibile al soggetto giudicato esternamente.

Aspetti questi integralmente pretermessi dal ricorso.

5. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1119/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 19041/2025 [OSCURATO:PERSONA] Giovine ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al tema della mancata applicazione al caso di specie del comma 5 dell’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] 1.Giudicato con il rito abbreviato per il reato di cui all’art 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per aver concorso nella detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina in origine contestata anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. In particolare, ad avviso del Tribunale, l’imputato sarebbe stato protagonista di una connivenza non punibile rispetto alla detenzione della detta sostanza, unicamente ascrivibile al D’[OSCURATO:PERSONA], che, giudicato separatamente, ebbe a patteggiare la pena. 2. Interposto appello da parte della Procura competente, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato la decisione appellata, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37935/2025 Roma, lì, 21/11/2025 3. Propone ricorso la difesa dell’imputato e adduce tre diversi motivi. 3.1. Con il primo motivo si rimarca l’integrale pretermissione della memoria difensiva trasmessa dalla difesa il 23 gennaio 2025 con la quale si adduceva l’inammissibilità dell’appello per l’aspecificità dei motivi e si rimarcava, tra le altre cose, la necessaria riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato, in linea con la decisione assunta nei confronti del concorrente D’[OSCURATO:PERSONA], circostanza integralmente trascurata dalla Corte del merito. 3.2. Con il secondo motivo si lamenta l’assenza di una motivazione rafforzata tale da consentire il ribaltamento della decisione assolutoria assunta in primo grado. 3.3. Con l’ultimo motivo si rivendica, in linea con quanto prospettato già in appello, la riqualificazione del fatto ai sensi del citato comma 5 dell’art 73, alla luce di una omogenea valutazione delle condotte ascrivibili ai due concorrenti giacché la decisione assunta darebbe altrimenti corpo ad un conflitto di giudicati sullo stesso fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso riposa su censure quantomeno infondate e non merita, in coerenza, l’accoglimento. 2. Il primo motivo è inammissibile per più ragioni. 2.1. La disamina degli atti trasmessi a questa Corte non ha consentito di riscontrare l’avvenuto deposito della memoria la cui disamina, nell’assunto sotteso alla censura, sarebbe stata integralmente pretermessa dalla Corte del merito. 2.2. In ogni caso, anche a ritenere incompleta la detta trasmissione, già guardando alla prospettazione emergente dal ricorso, si perviene alla conclusione della inammissibilità della doglianza. Evidenza la difesa che la citata memoria sarebbe stata depositata il 23 gennaio 2025, e, dunque, il giorno prima della udienza fissata per la trattazione cartolare dell’appello (in esito ad un precedente rinvio). Ne emerge, in coerenza, la tardività. L'art. 598-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 34, co. 1, lett. c) del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ed applicabile ratione temporis, infatti, ha riprodotto la medesima scansione temporale dettata, in precedenza, dalla normativa emergenziale (art. 23-bis, comma 2, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), prevedendo, al primo comma, che “[L]a corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica”. Ciò premesso, questa Corte ha avuto modo di precisare che nel rito a trattazione scritta i termini per il deposito delle memorie e delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto dispiegarsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle dette iniziative difensive ai fini della decisione (Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024, Rv. 286664, Sez.6, n. 18483 del 29/3/2022, Della Mina, Rv. 283262, in motivazione, Sez.4 n.10022 del 6/02/2025; Sez. 6, n. 22919 del 24/04/2024). Ne consegue che le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto dei termini di quindici e cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, devono considerarsi tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione. 2.3. Vero è che il ricorso, facendo leva sulla detta memoria, introduce comunque un tema di giudizio – quello inerente alla specificità dei motivi riguardanti l’appello interposto dalla parte pubblica- che in tesi deve ritenersi comunque scrutinabile da questa Corte, tenuta a verificare, ora per allora, anche d’ufficio, le ragioni di pregiudiziale inammissibilità del gravame definito, nel merito, dalla sentenza impugnata. L’assunto difensivo non coglie comunque nel segno. Ciò non solo perché non risultano puntualizzate le ragioni di tale ritenuta aspecificità, prospettata unicamente facendo riferimento al portato della detta memoria assertivamente depositata in appello, senza tuttavia riprodurne i contenuti; anche e soprattutto, perché ne risulta smentita la fondatezza, alla luce del portato della decisione gravata, che, scrutinando le doglianze proposte dall’appello, nel pervenire al ribaltamento dell’assoluzione decretata, ha analizzato con puntualità il portato della decisione appellata finendo, dunque, per dare adeguato conto della specificità delle censure prospettate con il gravame di merito. 3. Tale ultima considerazione porta alla inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, il cui assunto è generico e aspecifico. Il ricorso, infatti, anche in parte qua, non si confronta con la decisione impugnata, trascurando di evidenziare i punti della sentenza appellata non puntualmente disattesi e superati dalle contrarie valutazioni rese dalla Corte del merito nel pervenire al ribaltamento della sentenza di assoluzione, assunta facendo una coerente applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 533 comma 1 cod. proc. pen. E ciò, nel caso, assume ancor più rilievo ove si consideri che la riforma della sentenza appellata risulta giustificata non tanto facendo leva su essenziali differenze nel ricostruire la vicenda a giudizio, quanto su un diverso segno delle valutazioni in diritto spese nel giudicare il contributo concorsuale da ascrivere al ricorrente rispetto alla detenzione in contestazione. Valutazioni che questa Corte condivide appieno e che il ricorso manca di contrastare, relegando ai margini della immediata inconferenza il prospettato rilievo inerente al difetto di una motivazione rinforzata utile a sostenere la condanna decretata in appello. 4. L’ultimo motivo di ricorso è infondato in diritto e generico nella relativa prospettazione. La lettura della decisione gravata dà conto, in primo luogo, della certa conoscenza, da parte della Corte del merito, della diversa qualificazione data al medesimo fatto nel separato giudizio con il quale è stata definita, ai sensi dell’art.448 cod. proc. pen. la posizione del concorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Ciò malgrado, senza per il vero confrontarsi esplicitamente con tale diversa valutazione, si è ritenuto, con argomentare estrano a vizi interpretativi in punto di diritto, oltre che puntuale e affatto illogico, di escludere la possibilità di ricondurre la detenzione in contestazione alla ipotesi lieve di cui al quinto comma del citato art. 73. 4.1. La difesa, nel contestare tale conclusione, muove da un assunto in diritto errato: il possibile conflitto tra giudicati quanto alla medesima situazione in fatto. Ma tale affermazione non tiene conto del fatto che, una volta separate le posizioni processuali dei due concorrenti in conseguenza delle diverse scelte in rito privilegiate dalle rispettive difese, ciascun decidente manteneva autonomia di giudizio rispetto alle relative valutazioni in punto di diritto, rilevando al fine, nell’ottica di un possibile, futuro, conflitto tra giudicati, i soli contrasti riguardanti una ricostruzione del fatto non coincidente tra le due decisioni. 4.2. Una tale conclusione, nel caso, peraltro, assume toni ancora più radicali se si considera la possibilità, da ultimo confermata da questa stessa Corte a sezioni unite, che le posizioni dei due ricorrenti, anche nell’ambito proprio del simultaneus processus, possano assumere una veste giuridica diversa proprio con riguardo alla configurabilità dell’ipotesi lieve considerata dalla disposizione in oggetto (Sentenza n. 27727 del 14/12/2023, dep 2024,Rv. 286581,Gambacurta) 4.3. Tali considerazioni in diritto imponevano alla parte ricorrente sia di confrontarsi con l’argomentare speso in sentenza nel ritenere non applicabile alla specie la qualificazione rivendicata con l’appello; sia di indicare, con la dovuta specificità, i presupposti in fatto che nel caso rendevano manifestamente illogica la decisione assunta, considerata la posizione e il contributo fattuale riferibile al soggetto giudicato esternamente. Aspetti questi integralmente pretermessi dal ricorso. 5. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]
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