CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 11850/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 8550/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1476/2018 emessa dal TRIBUNALE di MODENA, depositata in data 5.9.2018; N. 8550/19 R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 1.2.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. 30020150000007996/000, con cui gli si intimava il pagamento della somma di C 47.846,93 in favore di AGEA, a titolo di recupero di un debito per prelievo latte, lamentando una serie di vizi formali che affliggevano la cartella stessa. Nel contraddittorio con AGEA, l'adito Tribunale di Modena, con sentenza del 5.9.2018, qualificò i primi due motivi di opposizione (attinenti alla pretesa mancata indicazione dei criteri di calcolo del capitale e degli interessi) come aventi natura sostanziale, e dichiarò il relativo difetto di giurisdizione del G.O., per appartenere la controversia alla sfera di attribuzioni del G.A.; quanto al quarto motivo (attinente alla mancata indicazione del responsabile del procedimento), il Tribunale rigettò l'opposizione perché infondata. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso AGEA. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo, si lamenta l'erroneità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., per avere il giudice ritenuto il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, avuto riguardo ai primi due motivi di opposizione, supra riportati. 1.2 — Con il secondo motivo, si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma N. 8550/19 R.G. 1, n. 4, c.p.c., per non avere il giudice d'appello pronunciato sul terzo motivo di opposizione, attinente alla mancata sottoscrizione della cartella. 1.3 - Con il terzo motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per l'ipotesi in cui dovesse ritenersi che l'omesso esame del terzo motivo di opposizione, di cui supra, non determini la nullità della sentenza. 2.1 - Non mette conto esaminare i singoli motivi di doglianza, in quanto, con la memoria, il ricorrente ha dedotto che la medesima cartella oggetto di questo giudizio è stata annullata dal TAR Emilia-Romagna con sentenza n. 660/2021, per motivi di merito, sicché deve ritenersi cessata la materia del contendere. In proposito, non v'è dubbio che l'annullamento della cartella nel merito determini la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., di cui qui si discute. Occorre quindi valutare la fondatezza del ricorso ai soli fini del regolamento delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale. 2.2 - Al riguardo, il primo motivo, attinente alla giurisdizione, è da considerare inammissibile, perché - posto che il primo giudice non ha qualificato l'opposizione, avente in realtà natura "ancipite", per come proposta dal Leonardi - quello in questione attiene indubbiamente all'an exequatur ed ha natura, pertanto, di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., sicché sul punto il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello e non già ricorso per cassazione. In ogni caso, il mezzo è infondato. Infatti, a parte il principio generale affermato da Cass., Sez. Un., n. 26249/2018, che individua il criterio di riparto della giurisdizione in riferimento alla situazione giuridica soggettiva vantata, N. 8550/19 R.G. costituisce riprova della superiore valutazione il fatto che, dalla lettura della sentenza del TAR, emerge che lo stesso giudice amministrativo ha ritenuto che la medesima questione (lì avanzata con l'ultimo motivo di ricorso, sub lett. "j") appartenesse alla propria giurisdizione, rigettandola nel merito e richiamando, sul punto, giurisprudenza del Consiglio di Stato. 2.3 - Il secondo motivo, è invece fondato, perché in effetti il Tribunale non ha deciso sul motivo inerente alla mancata sottoscrizione della cartella. Tuttavia, la Corte - ove non fosse stata chiamata a pronunciare la cessata materia del contendere - ben avrebbe potuto decidere la causa nel merito per ragioni di celerità processuale, dichiarando l'infondatezza della doglianza proposta con l'opposizione e quindi rigettandola sul punto, noto essendo che la mancata sottoscrizione della cartella non ne determina la nullità (Cass. n. 31605/2019). 2.4 - Il terzo motivo, infine, è inammissibile, perché proposto ai sensi del previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. E' noto, infatti, che a seguito della novella apportata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, il relativo vizio denunciabile consiste nell'omesso esame di un fatto decisivo della controversia, oggetto di discussione tra le parti; invece, non è più proponibile il vizio motivazionale sub specie dell'omissione, dell'insufficienza o della mera contraddittorietà, occorrendo - ove si intenda denunciare un deficit motivazionale - ascendere al superiore piano del "minimo costituzionale", per non rispettare eventualmente la sentenza impugnata i dettami di cui all'art. 111, comma 6, Cost. (v., per tutte, la nota Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), ciò peraltro concretando un vizio denunciabile, quale error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. N. 8550/19 R.G. 3.1 — Ciò posto, le spese dell'intero giudizio, anche in considerazione della fondatezza solo parziale del ricorso, ma soprattutto del riconoscimento della fondatezza delle doglianze del Leonardi sul piano del merito (benché ciò sia avvenuto dinanzi al giudice amministrativo) possono integralmente compensarsi. 4.1 — Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese dell'intero giudizio. L'adozione di una tale statuizione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (si veda, ex multis, Cass. n. 20697/2021). P.Q.M. la Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 1.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] . (-