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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07195/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], n.q. di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], n.q. di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 24 gennaio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto e di euro duecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (guida di auto Fiat 500 senza la patente di guida perché scaduta e non più conseguita) - in Salerno il 28 agosto 2018 - con la recidiva nel biennio.

La Corte territoriale non ha riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. in ragione della reiterazione della condotta, emblematica della non occa- sionalità della violazione.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cessazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione.

2.1. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Si deduce che la reiterazione della condotta - evidenziata dalla Corte di merito per escludere l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. - costituisce il presupposto per la configurabilità del reato.

A voler ritenere diversamente, tale causa di non punibilità non potrebbe mai essere applicata alla fattispecie de quo.

Invero, il Vicinanza ha un'unica contestazione nel biennio (presupposto appunto per la configurabilità del reato in contestazione) e l'art. 131 bis cit. esclude l'applica- bilità del beneficio solo ai delinquenti abituali ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato il consolidato orienta- mento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cessazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631).

Ciò posto, col ricorso in oggetto, la difesa dell'imputato evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione della reiterazione della condotta di guida senza patente.

Tale argomentazione è effettivamente erronea, perché la precedente condotta di guida senza patente costituisce un presupposto del reato de quo, per cui non può essere posta a fondamento del diniego del beneficio.

Va rilevato, tuttavia, che nell'atto di appello, a sostegno della tesi dell'applicabi- lità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., la difesa del Vicinanza si era limitata a dedurre che l'imputazione concerneva un'ipotesi di guida senza patente, perché scaduta, e non quella di guida in mancanza di tale titolo.

Si tratta di un motivo del tutto aspecifico, perché diretto solo ad evidenziare la modalità di commissione del reato ex art. 116 C.d.S. configurabile nella fattispecie e, cioè, la guida di autoveicolo con titolo abilitativo scaduto, la quale è perfettamente rientrante nel paradigma normativo della disposizione incriminatrice.

La doglianza, i t L A quindi, è priva di qualsiasi indicazione dei fattori oggettivi e/o soggettivi idonei a p-r considerare l'offesa di particolare tenuità.

Alla luce del principio giurisprudenziale sopra riportato, la genericità del motivo di appello integra un'ipotesi di inammissibilità originaria, non sanabile da un'even- tuale illustrazione della doglianza in termini maggiormente dettagliati in sede di ri- corso per Cassazione.

L'erroneità della motivazione della sentenza impugnata sul punto in questione, pertanto, è del tutto irrilevante.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], n.q. di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], n.q. di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 24 gennaio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto e di euro duecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, C.d.S. (guida di auto Fiat 500 senza la patente di guida perché scaduta e non più conseguita) - in Salerno il 28 agosto 2018 - con la recidiva nel biennio. La Corte territoriale non ha riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. in ragione della reiterazione della condotta, emblematica della non occa- sionalità della violazione. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cessazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che la reiterazione della condotta - evidenziata dalla Corte di merito per escludere l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. - costituisce il presupposto per la configurabilità del reato. A voler ritenere diversamente, tale causa di non punibilità non potrebbe mai essere applicata alla fattispecie de quo. Invero, il Vicinanza ha un'unica contestazione nel biennio (presupposto appunto per la configurabilità del reato in contestazione) e l'art. 131 bis cit. esclude l'applica- bilità del beneficio solo ai delinquenti abituali ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato il consolidato orienta- mento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cessazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631). Ciò posto, col ricorso in oggetto, la difesa dell'imputato evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in ragione della reiterazione della condotta di guida senza patente. Tale argomentazione è effettivamente erronea, perché la precedente condotta di guida senza patente costituisce un presupposto del reato de quo, per cui non può essere posta a fondamento del diniego del beneficio. Va rilevato, tuttavia, che nell'atto di appello, a sostegno della tesi dell'applicabi- lità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., la difesa del Vicinanza si era limitata a dedurre che l'imputazione concerneva un'ipotesi di guida senza patente, perché scaduta, e non quella di guida in mancanza di tale titolo. Si tratta di un motivo del tutto aspecifico, perché diretto solo ad evidenziare la modalità di commissione del reato ex art. 116 C.d.S. configurabile nella fattispecie e, cioè, la guida di autoveicolo con titolo abilitativo scaduto, la quale è perfettamente rientrante nel paradigma normativo della disposizione incriminatrice. La doglianza, i t L A quindi, è priva di qualsiasi indicazione dei fattori oggettivi e/o soggettivi idonei a p-r considerare l'offesa di particolare tenuità. Alla luce del principio giurisprudenziale sopra riportato, la genericità del motivo di appello integra un'ipotesi di inammissibilità originaria, non sanabile da un'even- tuale illustrazione della doglianza in termini maggiormente dettagliati in sede di ri- corso per Cassazione. L'erroneità della motivazione della sentenza impugnata sul punto in questione, pertanto, è del tutto irrilevante. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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