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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 33855/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1208/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14641/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 settembre 1941; avverso l’ordinanza del 7 aprile 2025 della Corte d’appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Cagliari, rilevando la mancanza della dichiarazione o dell’elezione di domicilio prescritta dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ha dichiarato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33855/2025 Roma, lì, 15/10/2025 inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dl Tribunale di Oristano.

2. Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, con il quale si deduce la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio non possa essere assolto anche con il richiamo, nell’intestazione dell’atto di appello, dell’elezione o della dichiarazione già avvenuta nel corso del primo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Com’è noto, l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma oggi abrogata) imponeva, a prescindere dalle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado, che, con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, fosse depositata, a pena d’inammissibilità, autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La disciplina – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire le necessarie notifiche (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855).

3. Ciò considerato, seppur l’elezione di domicilio, pacificamente presente all’interno del fascicolo processuale, non risulta esplicitamente richiamata con l’atto di appello, l’incipit dell’impugnazione e la stessa nomina difensiva (che esplicitamente richiama l’intervenuta elezione di domicilio) hanno in concreto reso immediata ed inequivoca l’individuazione del luogo nel quale eseguire le necessarie notifiche; circostanza, peraltro, chiaramente riscontrata nella comunicazione che la stessa Corte d’appello ha trasmesso a questa Corte, nella parte in cui, esplicitamente, viene indicato il domicilio eletto.

4. L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Cagliari per il giudizio.

P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Cagliari per il giudizio.

Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1208/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14641/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 settembre 1941; avverso l’ordinanza del 7 aprile 2025 della Corte d’appello di Cagliari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di Cagliari, rilevando la mancanza della dichiarazione o dell’elezione di domicilio prescritta dal comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., ha dichiarato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33855/2025 Roma, lì, 15/10/2025 inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa dl Tribunale di Oristano. 2. Il ricorso si compone di un unico motivo d’impugnazione, con il quale si deduce la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio non possa essere assolto anche con il richiamo, nell’intestazione dell’atto di appello, dell’elezione o della dichiarazione già avvenuta nel corso del primo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Com’è noto, l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (norma oggi abrogata) imponeva, a prescindere dalle modalità di celebrazione del giudizio di primo grado, che, con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, fosse depositata, a pena d’inammissibilità, autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio. La disciplina – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire le necessarie notifiche (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855). 3. Ciò considerato, seppur l’elezione di domicilio, pacificamente presente all’interno del fascicolo processuale, non risulta esplicitamente richiamata con l’atto di appello, l’incipit dell’impugnazione e la stessa nomina difensiva (che esplicitamente richiama l’intervenuta elezione di domicilio) hanno in concreto reso immediata ed inequivoca l’individuazione del luogo nel quale eseguire le necessarie notifiche; circostanza, peraltro, chiaramente riscontrata nella comunicazione che la stessa Corte d’appello ha trasmesso a questa Corte, nella parte in cui, esplicitamente, viene indicato il domicilio eletto. 4. L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d’appello di Cagliari per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Cagliari per il giudizio. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33855/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris