CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -Avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.596/2021 depositata il 15/12/2021.Numero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivodi ricorso con assorbimento dei restantiuditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avv.toGIUSEPPE TRISCHITTA per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] perla controricorrente;1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] impugnazione della delibera dell’assemblea delSupercondominio [OSCURATO:PERSONA] assunta in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e concernente modifiche apportate al Regolamento delSupercondominio, in tema di eleggibilità degli organirappresentativi, ritenute illegittime e invalide.In particolare, la parte di delibera impugnata era la seguente:«Non possono essere designati come rappresentanti del singolocondominio: a) coloro che non sono proprietari di un immobile checompone il singolo condominio (il rappresentante deve essere uncondomino del singolo condominio); possono essere designati,però, il coniuge, i figli ed i genitori del proprietario dell'immobileche compone il singolo condominio. Non possono essere designatiestranei al singolo condominio anche se tecnici; b) il coniuge, i figlii genitori e i fratelli di un dipendente del Supercondominio; c)coloro e per essi il coniuge i figli ed i genitori che versano insituazione di conflitto d'interesse con il Supercondominio per essereparte ( attori, convenuti, ricorrenti, resistenti, imputati e partioffese) in giudizi di qualsiasi natura pendenti contro lo stessoSupercondominio o per avere in corso ricorsi per decreto ingiuntivoNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026e procedure esecutive per il pagamento di quote condominiali oaltre somme di qualsiasi natura dovute al Supercondominio. Ciòsino a quando non avranno provveduto a rinunciare al giudizio incorso nelle forme e nei termini di legge o pagato tutte le sommeingiunte o dovute per procedure esecutive».2. [OSCURATO:PERSONA], in personadell'amministratore pro-tempore, si costituiva in giudiziocontestando integralmente l'impugnazione promossa e inparticolare, rilevando la mancanza di interesse ad agire in capo aglisuccessiva delibera del 15.04.2015, limitata a regolamentare lanomina dei rappresentanti di palazzina, disciplinando le ipotesi diineleggibilità.3. Gli attori, con altro atto di citazione, impugnavano anche ladelibera assembleare del 15.04.2015, instaurando altroprocedimento.4. Resisteva il supercondominio anche in quest’altro giudizioche poi veniva riunito al primo.5. Il Tribunale di Messina, dichiarava inefficaci le statuizioni dicui alle due delibere impugnate, relative al contenuto dellemodifiche apportate al Regolamento di Condominio e compensavatra le parti le spese processuali.6. [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso taleprovvedimento.7. Gli originari attori resistevano al gravame.8. La Corte d’Appello di Messina rigettava l’appello.Preliminarmente la Corte esaminava l’eccezione di inammissibilitàdel gravame per mancanza di legittimazione attiva, sollevata dagliappellati, non rinvenendosi in atti delibera condominiale diNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026approvazione o ratifica dell'appello, dichiarandola infondata avendoad oggetto il giudizio l' impugnazione di delibere assembleari e nonavendo in tal caso l'amministratore di condominio necessità di farsiautorizzare e/o ratificare dall'assemblea per costituirsi in giudiziocon l'assistenza di un difensore, rientrando tale facoltà tra i suoipoteri di gestione ordinaria.Secondo la Corte d’Appello era infondato il motivo con il qualeil Supercondominio aveva dedotto che la delibera del 30.01.2015non poteva essere annullata o dichiarata inefficace, in quanto giàsostituita in autotutela da successiva delibera di identico contenuto,prima ancora che fosse instaurato il giudizio di impugnazione.Anche, la successiva delibera del 15.04.2015, nella parte in cuiaveva approvato le modifiche del regolamento condominiale,sarebbe stata superata in corso di causa dalla delibera del26.01.2016. Tale circostanza, documentata nel processo di primogrado avrebbe determinato il venir meno della materia delcontendere.Il suddetto motivo doveva respingersi perché nel giudizio diprimo grado erano state riunite le due cause ex art. 274, comma1, c.p.c. e la Sentenza emessa a seguito della riunione deiprocedimenti correttamente aveva dichiarato l'inefficacia dientrambe le delibere, dando atto della fondatezza edell'estensibilità dei motivi di doglianza sollevati in relazione adambedue le delibere. Peraltro la pronuncia di cessazione dellamateria del contendere non avrebbe in alcun modo modificatol'esito della controversia dovendosi il giudice comunquepronunciare sulla legittimità della delibera ai fini della soccombenzavirtuale per la liquidazione delle spese.Numero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026Quanto alla terza delibera il relativo verbale, che nell'otticadell'appellante avrebbe dovuto giustificare la declaratoria dicessazione della materia del contendere, era stato depositato oltrela scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, cod. proc.civ, per cui giustamente non era stato valutato ai fini delladecisione.Anche il secondo motivo di appello sulla legittimità dellaprevisione di ipotesi di ineleggibilità era infondato.I divieti di ineleggibilità previsti dall'art. 71-bis, disp. att. cod.civ., si riferivano alla figura dell'Amministratore, organomeramente esecutivo delle delibere, non alla figura deirappresentanti di cui all'art. 67, disp. att. cod. civ.. Peraltro, i limitialla nomina dell'Amministratore, di stretta interpretazione,avevano un senso e trovavano giustificazione perché la leggestessa li prevedeva.La clausola impugnata, contrariamente all'assuntodell'appellante, non si limitava a regolare la nomina deirappresentanti ma introduceva limiti e condizioni: le tre ipotesiindicate alle lettere a), b) e c) della clausola de qua introducevano,infatti, limitazioni fondate sulla parentela o sull'appartenenza omeno alla compagine dei proprietari di immobili insistenti nelCondominio, giungendo finanche a condizionare la possibilità diessere nominato rappresentante alla previa rinuncia ai giudiziavviati, magari anche legittimamente e fondatamente, contro ilCondominio.La disposizione introdotta nel Regolamento di Condominio eralesiva della sfera di autodeterminazione dei Condomini, sia dal latoCondomini di scegliere liberamente i propri rappresentanti,Numero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026pregiudicando quell'intuitus personae alla base dell'individuazionedi qualsiasi delegato; dall'altro limitava la libertà di essere sceltiquali rappresentanti, a meno di non rinunciare alla difesa di unproprio diritto. Pertanto, era corretta la decisione del Giudice diprimo grado nella parte in cui aveva ritenuto illegittimi i limiti di cuialla delibera che incidevano “sull'esercizio di diritti soggettivi, ocomunque di tutele di prerogativa di diritti personalissimi”.Di conseguenza doveva rigettarsi anche il terzo motivoconcernente la richiesta di condanna per lite temeraria e per lespese del doppio grado di giudizio.7. [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base diquattro motivi.8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.9. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delterzo motivo di ricorso.10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsaapplicazione dell’art. 100 c.p.c.: carenza di interesse dei condòminiresistenti ad impugnare la delibera assembleare del 30.01.2015.Conseguente condanna alle spese del relativo giudizio promosso.A parere di parte ricorrente, con riferimento alla prima deliberadel 30.01.2015, vi sarebbe carenza di interesse all’impugnazionein quanto sostituita con la successiva delibera del 15.04.2015.La delibera del 30.01.15 era stata sostituita con unasuccessiva di identico contenuto ancora prima della notifica dellaNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026citazione avvenuta in data 15.05.2015, mentre il 16.04.2015 gliappellati ed i loro difensori avevano ricevuto comunicazione amezzo pec della nuova delibera. Pertanto, in merito alla domandadi annullamento della delibera votata in data 30.01.2015, i sig.riCanzonieri, Lanza e Polimeni erano palesemente carenti diinteresse ad agireLa riunione dei due giudizi n. 2631/2015 R.G. (impugnazionedelibera del 30.01.2015) e n. 5622/2015 R.G. (impugnazione delladelibera del 15.04.2015) non avrebbe dovuto impedire al Giudicedi valutare la carenza di interesse ad agire del primo, conconseguente condanna degli originari attori alle spese di lite.Infatti, sarebbe pacifico che le cause riunite mantengano laloro autonomia e che la sentenza che le definisce debba esseresuddivisa in capi distinti.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione dell’art. 2377, ultimo comma, c.c., ed artt. 100e 183, sesto comma, c.p.c. in relazione a 360, n. 3, c.p.c.: cessatamateria del contendere per sostituzione della delibera del15.04.2015 con successiva delibera del 26.01.2016.La censura ha ad oggetto l’erroneità della sentenza che harigettato il motivo di gravame relativo alla carenza di interesseanche in relazione alla seconda delibera del 15.04.2015, oggettodel secondo giudizio riunito. Infatti, nelle more del procedimento lamedesima era stata superata e sostituita da successiva delibera del26.01.2016 e, pertanto, era intervenuta la cessazione della materiadel contendere anche in relazione a tale delibera.Parte ricorrente evidenzia che la fattispecie della cessatamateria del contendere nei giudizi di impugnazione di delibereassembleari è regolamentata, per orientamento pacifico, dettato inNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026materia societaria e applicato per analogia in materia condominiale,dall’art. 2377, ultimo comma, c.c. che stabilisce che, nel caso in cuila delibera condominiale impugnata sia stata sostituita con altradeliberazione prima della conclusione del giudizio, il Tribunale aditonon può più pronunciarsi sulla validità della stessa, dovendo solostatuire in merito alla condanna alle spese in virtù del principio disoccombenza virtuale.La produzione della delibera sostitutiva di quella impugnatasarebbe, peraltro, svincolata dal regime delle preclusioni, essendosiperfezionata successivamente allo scadere dei termini per ildeposito delle memorie istruttorie.La sua produzione avrebbe dovuto impedire al Giudice diemettere una sentenza di annullamento della delibera stessa,dovendo valutare la fondatezza o meno dell’impugnazione solo aifini della condanna alle spese.2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidenteconnessione possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati.Parte ricorrente ritiene che ricorressero i presupposti peraffermare la carenza di interesse delle controparti all’annullamentodella delibera con la quale erano stati individuati i criteri diineleggibilità alla nomina dei rappresentanti di palazzina in senoall’assemblea del supercondominio. In tal senso evidenzia cometrovi applicazione in via analogica l’art. 2377 c.c. in materiasocietaria e, dunque, la Corte d’Appello avrebbe erroneamenteannullato la prima delibera del 30.01.2015 perché superata dallaseconda del 15.04.2015 e quest’ultima perché superata dalladelibera del 26.01.2016.Numero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026La censura proposta da parte ricorrente, pur richiamando ilconsolidato principio secondo cui deve farsi applicazione dell’art.2377 anche in relazione alle delibere condominiali, non coglie chela norma presuppone che la successiva delibera condominialeadottata in sostituzione di quella impugnata precludel’annullamento e determina la cessazione della materia delcontendere solo se l’ultima sia adottata in conformità alla legge,facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti.Deve ribadirsi in proposito che perché possa verificarsi larinnovazione sanante con effetti retroattivi, alla stregua dell'art.2377, comma 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnatasia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioèprovveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, fermasoltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità (Cass.Sez. 6, 08/06/2020, n. 10847; Cass. Sez. 2, 09/12/1997, n.12439; Cass. Sez. 2, 30/12/1992, n. 13740; Cass. Sez. 2,19/04/1988, n. 3069).Anche di recente si è affermato che è del tutto diverso il casoin cui, in pendenza del giudizio di impugnazione di una primadelibera, subentri una seconda delibera meramente confermativadi quella iniziale, semmai proprio allo scopo di eludere gli effettidella originaria impugnativa. La sopravvenuta deliberadell’assemblea di condominio meramente confermativa di quellasub iudice non solo non smentisce la permanente utilità dellasentenza da rendere, ma neppure va impugnata di nuovo dalcondomino leso, in quanto mancante di un carattereautonomamente lesivo (Sez. 2, Ord. n. 16397 del 18/06/2025, inparticolare punto 1.6).Numero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026Nella specie, per quanto si dirà in riferimento al terzo motivo,le delibere che si sono succedute hanno tutte confermato i criteridi ineleggibilità alla nomina dei rappresentanti di palazzina sicchénon essendo stato rimosso il vizio invalidante non potevadichiararsi cessata la materia del contendere.In conclusione, deve essere corretta la motivazione della Corted'Appello perché l'infondatezza della questione circa la mancatadeclaratoria di cessazione della materia del contendere deriva dalleragioni sopra indicate e non dalla riunione dei giudizi e dallatardività della produzione del verbale dell’ultima delibera. Lacorrezione della motivazione nei termini anzidetti esclude lacassazione della sentenza, essendo il dispositivo conforme al diritto(art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 67 disp. att. c.c., dell’art. 1704 c.c. incombinato disposto con l’art. 1394 c.c. e dell’art. 1338, comma 4,c.c., legittimità della clausola di regolamento approvata con ledelibere impugnate.A parere del ricorrente la modifica del regolamento approvatacon le delibere impugnate sarebbe del tutto legittima, in ossequioalla nuova normativa dettata dalla l.n. 220 del 2012, sulla falsarigadell'articolo 71-bis disposizioni di attuazione c.c., limitandosi aprevedere una serie di ipotesi di ineleggibilità per la nomina deirappresentanti dei singoli condomìni all'assemblea delsupercondominio.Le situazioni di ineleggibilità previste ed approvate,regolerebbero, senza comprimerlo, l'esercizio del diritto deicondòmini ad eleggere il proprio rappresentante il senoall'assemblea delle parti comuni, e ciò nel superiore interesse dellaNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026collettività, allo stesso modo in cui la legge regola la nominadell'amministratore prevedendo dei casi specifici di ineleggibilità.In particolare, non limiterebbe il diritto di nomina dei condòmini malo disciplinerebbe. Come espressamente previsto dall'articolo 67,comma 4, disp. att. c.c. il rappresentante risponde con le regoledel mandato e, dunque, il rappresentante di palazzina agisce qualemandatario dei condomini rappresenta il seno all'assemblea delsupercondominio la volontà degli stessi e i loro interessi ai sensidell'articolo 1704 c.c. e dunque non deve trovarsi in conflitto diinteresse ex art. 1394 c.c.Pertanto, sarebbe legittima la clausola introdotta con ladelibera del 30 gennaio 2015 sostituita con la delibera del 15 aprile2015 e, infine, definitivamente approvata con la delibera del 26gennaio 2016, non incidendo sui diritti dei condomini edisciplinandoli in ossequio alle leggi.3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.Le limitazioni al potere di nomina dei rappresentanti dicondominio all’assemblea del supercondominio approvate con ledelibere oggetto del giudizio sono illegittime ex artt. 67 e 72 dispCom’è noto, ai sensi della norma citata, nei casi di cuiall'articolo 1117-bis c.c., quando i partecipanti sonocomplessivamente più di sessanta, ciascun condominio devedesignare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quintocomma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per lagestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per lanomina dell'amministratore.Il quarto comma dell’art. 67 disp. att. c.c. prevede altresìl’invalidità di ogni limite o condizione al potere di rappresentanza eNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026il quinto comma introduce un divieto di conferimento di delegheall'amministratore per la partecipazione a qualunque assemblea.In primo luogo, non può ritenersi sussistere l’analogiaprospettata dal ricorrente con la previsione di cui all’art. 71bis disp. att. c.c. che individua una serie di requisiti per potersvolgere l’incarico di amministratore di condominio, trattandosi diuna figura del tutto diversa con compiti suoi propri che svolgeun’attività che può ricondursi nell’ambito delle professioni nonorganizzate in ordini o collegi ex l. n. 4 del 2013 e che può svolgersianche in forma societaria. Diversamente, il rappresentante delsingolo condominio all’assemblea del supercondominio è un meroportatore degli interessi della collettività che gli ha conferito ladelega e svolge la sua attività come in un rapporto di mandato.Deve richiamarsi quanto di recente affermato da questa Cortecirca l’impugnabilità della decisione assunta dall’assemblea deirappresentanti dei condominii di un supercondominio, ai sensi delterzo e del quarto comma dell’art. 67 delle disp. att. c.c., da partedi ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente,dissenziente o astenuto (Sez. 2 n. 8254 del 2025, Rv. 674275 -01).In tale occasione si è osservato che alle assemblee delsupercondominio partecipano tutti i condòmini, o i lororappresentanti nelle materie di cui al citato art. 67, comma 3, e lemaggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delledeliberazioni, le quali sono immediatamente obbligatorie per glistessi condòmini, si calcolano in relazione al numero degli aventidiritto ed al valore dell’intero complesso di unità immobiliari, edificio condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione,avendo riguardo sotto il profilo dell’elemento personale al numeroNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026dei contitolari (da convocare personalmente o tramite ilrappresentante designato) e sotto il profilo reale al valoreproporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti diassemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascuncondominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nellavigenza dell’art. 67, comma 3). In sostanza, “le disposizioni dettatedall'art. 1136 c.c., in tema di convocazione, costituzione,formazione e calcolo delle maggioranze si applicano con riguardoagli elementi reale e personale del supercondominio,rispettivamente configurati da tutte le unità abitative comprese nelcomplesso e da tutti i proprietari.L’art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. prevede una ipotesi didelega collettiva obbligatoria in favore del rappresentante e ciògiustifica il divieto di limiti o condizioni al potere di rappresentanza,trattandosi di delega imposta dalla legge per ragioni disemplificazione del procedimento di convocazione e di formazionedella volontà collegiale dei condominii complessi.Il rappresentante di ciascun condominio nell’assemblea di cuiall’art. 67, terzo e quarto comma, disp. att. c.c., non svolge in talesede le mansioni di amministratore del condominio, potendo anchenon identificarsi soggettivamente nella medesima persona (comesi desume dal citato quarto comma, circa l’obbligo dicomunicazione), ma è, appunto, il rappresentante dei rispettivicondòmini. Egli è sprovvisto di poteri decisori propri e non puòdeterminarsi in maniera autonoma nell'esercizio dei diritti digestione ordinaria delle parti comuni e di nominadell’amministratore, inerenti alla partecipazione assembleare,dovendo piuttosto, di volta in volta, attendere che si formi,all'interno del singolo condominio, una specifica volontà, che egli siNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026limiterà ad esprimere col voto, rispondendo secondo le regole delmandato.Così delineata la figura del rappresentante dei singolicondominii nell’assemblea condominiale deve ritenersi che lapossibilità di approvare limitazioni soggettive alla sua nomina sianoillegittime, come lo sarebbero rispetto a limitazioni del potere didelega del singolo condomino in seno ad un’assemblea ordinaria.Infatti, l’art. 67, terzo comma, disp. att. c.c. si riferisce solo aidiritti amministrativi di supercondominio, ovvero all’esigenza dimanifestare in assemblea, per il tramite del rappresentante delcondominio facente parte del supercondominio, una volontàunitaria in tema di gestione ordinaria delle parti comuni e di nominadell’amministratore, volontà che deve formarsi in ciascuncondominio e deve essere dichiarata con l’intervento ed il votoassembleare spendendo il nome dell’intera compaginecondominiale.Deve, pertanto, farsi riferimento all’art. 72 disp. att. c.c.secondo cui i regolamenti di condominio non possono derogare alledisposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 disp. att. c.c.Dunque, da un lato nessun limite al potere di delega è previstoper l’individuazione del rappresentante del singolo condominio inseno all’assemblea del supercondominio diversamente da quantoprevisto per la nomina dell’amministratore e, dall’altro, le previsionidi cui all’art. 67 disp. att. c.c. sono inderogabili in base a quantodisposto dal citato art. 72 disp. att. c.c.L’art. 67 ora citato prevede che ogni condomino possaintervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munitodi delega scritta con l’unico limite nel caso i condomini siano più diventi di non poter rappresentare più di un quinto dei condomini.Numero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026Questa Corte in passato, come evidenziato anche dal P.G. nellesue conclusioni, ha ritenuto legittime le limitazioni alla possibilità dirappresentare un numero eccessivo di condomini all’assemblea perassicurare una più ampia partecipazione.In tali occasioni si è detto che: La modifica del regolamentocondominiale, non contrattuale, adottato con la deliberazione dellamaggioranza dei partecipanti al condominio, nel senso di limitare ilpotere dei condomini stessi di farsi rappresentare nelle assemblee,riducendolo a non più di due deleghe, conferite ad altri partecipantialla comunione per ogni assemblea, non incide sulla facoltà diciascun condomino di intervenire in questa a mezzo dirappresentante (art. 67 comma primo disp. att. cod. civ.), maregola l'esercizio di quel diritto, inderogabile (secondo quanto sievince dal successivo art. 72) a presidio della superiore esigenza digarantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delleassemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione,considerati nel loro complesso e singolarmente (Cass. Sez. 2,29/05/1998, n. 5315, Rv. 515925 - 01).Il senso di una tale limitazione, non è quello di limitare lafacoltà del condomino di partecipare alle assemblee a mezzo di unsuo rappresentante, ma la possibilità del rappresentante diaccettare l'incarico da parte di più condomini per assicurare egarantire un maggior dibattito e una maggiore collegialità delleassemblee (Cass. Sez. 1, 28/3/1973, n. 853, Rv. 363156 - 01).Nella specie, invece, si vorrebbe limitare il potere di nominadel rappresentante dei singoli condomini in seno all’assemblea delsupercondominio, introducendo dei limiti soggettivi non previsti inalcun modo dalla legge a tutela di un potenziale conflitto diinteresse. Tuttavia, sotto il profilo del conflitto di interesse, quelloNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026che il legislatore ha inteso regolare e che ha voluto evitare è quellopotenziale con l’amministratore di condominio, prevedendo infattiil divieto di deleghe da parte dei condomini nei suoi confronti.Diversamente, limitare la possibilità di delegare coloro cheeventualmente hanno contenziosi con il condominio presenta deglievidenti profili di illegittimità ponendosi in contrasto con il dirittoinviolabile e fondamentale per lo Stato di diritto di rivolgersi a unorgano giurisdizionale per tutelare i propri diritti di cui all’art. 24della Costituzione. Allo stesso modo il divieto di delegare parenti ocoloro che in mancanza di un legame stretto di parentela non sonoproprietari di un immobile che compone il singolo condominio e chesiano coniuge, figli, genitori o fratelli di un dipendente delSupercondominio, costituisce un limite non previsto dall’art. 67disp. att., norma come si è detto inderogabile.In tali casi, infatti, il limite posto dalle delibere impugnate nonè diretto al rappresentante che non può accettare una pluralità diincarichi qualora si superi il numero consentito, bensì al potere didelegare colui che deve rappresentare il condominio nell’assembleadel supercondominio.Come si è detto, l’unico limite normativamente previsto perintervenire in assemblea a mezzo delega è di tipo numerico nonpotendo il delegato rappresentare più di un quinto dei condomini el’unico divieto sotto il profilo soggettivo, a tutela di un potenzialeconflitto di interessi, è quello di conferire delega all’amministratore.Viceversa, se si seguisse la tesi dei ricorrenti del divieto dinominare rappresentante chi ha un potenziale conflitto di interessi,ad esempio, perché in causa col Condominio o non in regola con ipagamenti, si arriverebbe alla conseguenza paradossale chepotrebbe vietarsi la partecipazione alle assemblee anche delNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026condomino che ha causa pendente col condominio o che è in moracon i contributi.Viceversa, il conflitto di interessi può determinarsi solo inrelazione a singole questioni con la conseguente esclusione dal votodei condomini i quali, rispetto ad una deliberazione assembleare, sipongano come portatori di interessi personali, estranei alla loropersonale situazione soggettiva di condomino, in potenzialeconflitto con quelli del "condominio". Tale conflitto, tuttavia, non èconfigurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, unasicura divergenza tra le ragioni personali, che potrebberoconcorrere a determinare la volontà dei condomini di maggioranza,e l'interesse cosiddetto istituzionale del condominio.Questa Corte ha già avuto modi di affermare che in materia dicondominio, ai fini della invalidità della delibera assembleare, ilconflitto di interessi può essere riconosciuto solo ove risultidimostrata una sicura divergenza tra specifiche ragioni personali dideterminati singoli condomini, il cui voto abbia concorso adeterminare la maggioranza assembleare, ed un parimentispecifico contrario interesse istituzionale del condominio (Cass.Sez. 2, 16/05/2011, n. 10754, Rv. 617841 – 01; conf. Cass., Sez.2, 18/05/2001, n. 6853; Cass., Sez. 2, 05/12/2001, n. 15360).Il legislatore ha, dunque, regolato il potere di delega e ne haanche chiarito la portata nel senso dell’inderogabilità della relativadisciplina. L'articolo 67 disp. att. c.c. va letto in combinato dispostocon il successivo articolo 72 secondo cui i regolamenti dicondominio non possono derogare alle disposizioni del precedentearticolo 67; ciò implica che i regolamenti condominiali non possonoprevedere limiti maggiori rispetti a quelli già previsti dalla leggecirca la rappresentazione in assemblea.Numero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026Peraltro, pur nella evidenziata distinzione dei ruolidell’amministratore di condominio e del rappresentante diamministratore di condominio, la giurisprudenza di questa Corte haritenuto la nullità dei limiti ulteriori posti dal regolamento allaeleggibilità ad amministratore rispetto a quelli normativamenteprevisti. In passato si è affermata la nullità del patto che riservil'amministrazione del condominio ad uno o più condominideterminati, anche se contenuto in un regolamento contrattuale onegli atti di acquisto dei singoli appartamenti, essendo contrarioall'art. 1129 cod. civ., che inderogabilmente conferisceall'assemblea la nomina e la revoca dell'amministratore (Sez. 2,Sentenza n. 2155 del 03/08/1966, Rv. 324208 - 01). Nello stessosenso si è dichiarata la nullità della clausola del regolamentocondominiale che riservi ad un determinato soggetto, per un tempoindeterminato, la carica di amministratore del condominio,sottraendo all'assemblea il relativo potere di nomina e di revoca,senza che abbiano a tal fine rilievo il rapporto in concreto esistentetra i condomini o l'attività esercitata nell'edificio (Sez. 2, Sentenzan. 13011 del 24/05/2013, Rv. 626458 - 01).4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., illegittima condanna delSupercondominio al pagamento delle spese del secondo grado digiudizio. Compensazione delle spese processuali.La Corte d'appello avrebbe errato nel non ritenere sussistenteuna soccombenza reciproca ai fini della compensazione delle spese.In particolare, era stata rigettata l'eccezione di inammissibilità perdifetto di legittimazione attiva dell'amministratore in mancanza didelibera condominiale così come la domanda di condanna delsupercondominio alle spese del doppio grado di giudizio e delNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026procedimento di mediazione senza aver proposto appelloincidentale e anche la domanda per lite temeraria oltreall'eccezione di tardività del deposito delle memorie di replica.4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.La nozione di soccombenza reciproca, che consente lacompensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali(art. 92, comma 2, c.p.c.) si verifica - anche in relazione al principiodi causalità - nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domandecontrapposte, accolte o rigettate, che siano state cumulate nelmedesimo processo fra le stesse parti, nonché quando vengaaccolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolatain un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno oalcuni e rigettati gli altri.In applicazione di tale principio si è escluso che il rigetto diun’eccezione possa integrare gli estremi di una "domandacontrapposta", idonea a fondare la soccombenza reciproca tra leparti (Cass. Sez. 3, 22/09/2025, n. 25839, Rv. 676350 - 01).Anche il rigetto, in sede di gravame, della domanda,meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a frontedell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessaparte, in riforma della sentenza di primo grado, non configuraun'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo gradoné in appello, sicché non può giustificare la compensazione dellespese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 06/06/2022,n. 18036, Rv. 664898 – 01).In definitiva non è possibile riscontrare alcuna violazionedell’art. 92 c.p.c. con riguardo alle spese del giudizio di appello e inogni caso deve ribadirsi che: La valutazione delle proporzioni dellasoccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui leNumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, aisensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nelpotere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto alsindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettareun'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura dellespese poste a carico del soccombente (Cass. Sez. 2, 31/01/2014,n. 2149, Rv. 629389 - 01).5. Il ricorso è rigettato.6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 4000 più 200 per esborsi, oltre alrimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 7 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTENumero registro generale 6319/2022Numero sezionale 1194/2026Numero di raccolta generale 14453/2026Data pubblicazione 15/05/2026Luca [OSCURATO:PERSONA]