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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2020

Cassazione n. 13543/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di Camaiore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camero;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.7/2020 depositata il 08/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della Toscana rigettava l’impugnazione proposta dalla societàDini Costruzione srl avverso la sentenza di primo grado avente ad oggettoun avviso di accertamento IMU per l’annualità 2013 emesso dal [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso siffatta pronuncia, la società DINI proponeva ricorso incassazione.Numero registro generale 25599/2020Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 13543/2026Data pubblicazione 10/05/20263.

Il Comune di Camaiore resisteva depositando controricorso.4.

Il ricorrente, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudiziofosse dichiarato estinto, avendo le parti definito in via stragiudiziale lacontroversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso in virtù della definizione in via stragiudiziale dellacontroversia e, al contempo, documentato l’accettazione della stessa daparte del Comune di Camaiore a spese compensate (cfr. l’atto di rinunciaal ricorso depositato in data 20 gennaio 2026).1.1.

La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenerel’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese delrinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n.10695/25).1.2.

Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.,fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20,Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).1.3.

Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.2.

Quanto alle spese del giudizio, nulla osta alla loro compensazione inconformità alla volontà delle parti sul punto.2.1.

Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ogniNumero registro generale 25599/2020Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 13543/2026Data pubblicazione 10/05/2026specificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensando tra le partile spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 12/2/2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune di Camaiore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Camero;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.7/2020 depositata il 08/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale della Toscana rigettava l’impugnazione proposta dalla societàDini Costruzione srl avverso la sentenza di primo grado avente ad oggettoun avviso di accertamento IMU per l’annualità 2013 emesso dal [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso siffatta pronuncia, la società DINI proponeva ricorso incassazione.Numero registro generale 25599/2020Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 13543/2026Data pubblicazione 10/05/20263. Il Comune di Camaiore resisteva depositando controricorso.4. Il ricorrente, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudiziofosse dichiarato estinto, avendo le parti definito in via stragiudiziale lacontroversia.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso in virtù della definizione in via stragiudiziale dellacontroversia e, al contempo, documentato l’accettazione della stessa daparte del Comune di Camaiore a spese compensate (cfr. l’atto di rinunciaal ricorso depositato in data 20 gennaio 2026).1.1. La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenerel’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese delrinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n.10695/25).1.2. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.,fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20,Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).1.3. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.2. Quanto alle spese del giudizio, nulla osta alla loro compensazione inconformità alla volontà delle parti sul punto.2.1. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diuna norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ogniNumero registro generale 25599/2020Numero sezionale 1435/2026Numero di raccolta generale 13543/2026Data pubblicazione 10/05/2026specificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensando tra le partile spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 12/2/2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO
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