CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 1952
Cassazione n. 42309/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/09/1952 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 10 novembre 2021, riformava parzialmente, escludendo l'aggravante della gravità del danno e riducendo la pena principale e le pene accessorie, la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Asti, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo 1) e documentale (capo 2), nonché per aver cagionato con operazioni dolose il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 3). 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Il motivo rileva che l'imputato ebbe a fornire contabilità e libri sociali in modo da consentire al curatore la ricostruzione delle attività patrimoniali e aziendali, e a fronte di ciò la sentenza impugnata non rende conto della prova dell'elemento soggettivo. 4. Il secondo motivo deduce violazione di legge quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il motivo censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il delitto pur a fronte del valore modesto dei beni sottratti, sottrazione che non risultava essere la causa del fallimento, e per altro era frutto di negligenza e non della volontà fraudolenta di cagionare un danno ai creditori. 5. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dovute in relazione all'onesta attività lavorativa, al buon comportamento processuale, alla perdita di tutti i beni del patrimonio personale da parte dell'imputato. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 20 luglio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto al primo e al secondo motivo, possono essere trattati congiuntamente, in quanto afferiscono alla violazione di legge e al difetto di motivazione in ordine all'elemento materiale della bancarotta per distrazione, per la modestia dei beni distratti, nonché quanto al dolo per la bancarotta fraudolenta sia patrimoniale che documentale. 2.1 La Corte di appello ha chiarito che risultando incontestate le condotte materiali del delitto di bancarotta fraudolenta documentale e degli atti dolosi cagionanti il fallimento, da tali condotte veniva a trarsi la prova del dolo generico. Ha evidenziato come per un verso l'imputato non abbia messo a disposizione del curatore alcuni beni che poi sarebbero stati rinvenuti in un deposito in Asti, mentre altri erano stati sottratti al fallimento con consegna al proprietario di un capannone, dunque pacifica era la distrazione dei beni e la volontà relativa. Ma ancor più significative risultavano, inoltre, quanto alla prova del dolo delle condotte contestate, per un verso le operazioni commerciali dolose poste in essere dall'imputato — che non risultano oggetto di censura alcuna con il ricorso in esame e dunque costituiscono 'giudicato interno' — il quale, in un contesto di crisi economica evidente della società (nel 2010 vi era stata una flessione del fatturato del 73%), irragionevolmente ampliava l'azione della società fallenda in ambiti merceologici del tutto estranei alla sua attività tradizionale, aumentava gli acquisti con un incremento notevole dell'esposizione debitoria (da 407mila euro del 2011 a 1.522.910 del 2012), con prosecuzione ulteriore degli acquisti per euro 62mila anche nel periodo successivo alla cessazione dell'attività di impresa, in maggio- settembre 2013. Dall'analisi del complesso delle predette condotte contestate, compresa quella relativa alla irregolare tenuta delle scritture, che la Corte riconduceva alla volontà di impedire la ricostruzione della mala gesti° dell'imputato, nonché dalla circostanza che Fornaca facesse subentrare tal Chiantone nel ruolo di amministratore di diritto, restando però dominus di fatto dell'attività aziendale, emergeva quindi una chiara coscienza e volontà di agire con intento distrattivo e mettendo a rischio la garanzia patrimoniale del ceto creditorio, secondo la Corte di merito. A fronte di tale coerente e logica motivazione, i motivi di ricorso in esame non 'attaccano' per intero l'argomentare della Corte di appello, tralasciando del tutto la condotta di operazioni dolose cagionanti il fallimento al capo C), che invece, nella valutazione della Corte di merito risulta uno degli elementi comprovanti il dolo delle bancarotte contestate. 2.2 In tal senso deve ritenersi corretta e congrua la sentenza impugnata che si pone in sintonia con gli orientamenti consolidati della Corte di cassazione. Difatti, quanto alla bancarotta fraudolenta per distrazione, la Corte territoriale sia in relazione all'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, che in merito al richiesto dolo generico, ha valorizzato quali "indici di fraudolenza", la condotta tenuta da Fornaca alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, la nomina di un amministratore di diritto mantenendo la direzione quale amministratore di fatto, l'irragionevolezza delle scelte imprenditoriali tese ad acquisire merce con finalità appropriativa, facendo crescere a dismisura le passività, dandosi così corpo alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). E' noto che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo (ex multis Sez. 5, n. 11633 del 8 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252307), nel senso che, essendo l'oggetto della tutela identificabile nell'interesse dei creditori all'integrità dei mezzi di garanzia, l'art. 216 legge fall. prende in considerazione non solo la sua effettiva lesione dovuta al causare un danno al ceto creditorio - che non è elemento costitutivo della fattispecie tipizzata e che invero rileva esclusivamente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui al primo comma del successivo art. 219 - bensì il pericolo conseguente alla mera possibilità che questo si verifichi. Per altro, sul versante dell'elemento soggettivo del reato, il dolo necessario per la configurabilità della bancarotta patrimoniale è quello generico, integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio della fallita, nella prevedibilità del pericolo che tale operazione può determinare per gli interessi dei creditori. In altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (Sez. 5, n. 9807 del 13 febbraio 2006, Caimmi ed altri, Rv. 234232; inoltre Sez. 5, n. 3229/13 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932; Sez. 5, n. 21846 del 13 febbraio 2014, Bergamaschi, Rv. 260407; Sez. 5, n. 35093 del 4 giugno 2014, P.G. in proc. Sistro, Rv. 261446). Di fatto la Corte di appello ha ritenuto vi fosse del tutto un (non necessario) dolo specifico di frode in danno dei creditori a sostenere le condotte tese a dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa. A fronte di tale motivazione la circostanza che i beni distratti fossero di modesto valore non ha alcuna incidenza: infatti integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, Sentenza n. 31680 del 03/06/2021, Montorsi, Rv. 281768 - 01). 2.3 Infine, a fronte della ricostruzione dell'intento fraudolento argomentato dalla Corte di appello in ordine alle fattispecie finora esaminate, la stessa viene dalla Corte medesima di fatto estesa anche all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale. Va premesso che nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274455 - 01; N. 24333 del 2005 Rv. 232212 - 01, N. 21588 del 2010 Rv. 247965 - 01, N. 10423 del 2000 Rv. 218383 - 01, N. 45174 del 2015 Rv. 265682 - 01). Tanto si verifica nel caso in esame, come attesta la Corte con giudizio in fatto non censurato dal ricorso e per altro logico, allorchè chiarisce che le copie della documentazione contabile fornite dal commercialista erano ufficiose e che le scritture disponibili avevano «reso complessa e laboriosa la ricostruzione della storia contabile della società, scelta anche questa dettata dall'intenzione del fallito di non consentire agli organi di fallimento una puntuale ricostruzione della mala gesti° della conduzione». D'altro canto, in tema di bancarotta fraudolenta documentale il deposito nella procedura fallimentare delle scritture contabili in copia non è sufficiente ad evitare l'addebito di sottrazione delle stesse (Sez. 5, n. 11796 del 05/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258886 - 01). E dunque, l'argomentare della Corte di appello risulta coerente e rispondente alla necessità che si dia conto della sussistenza del dolo generico, nella fattispecie contestata di bancarotta documentale per la tenuta delle scritture tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio (bancarotta documentale cd. generica). Il dolo viene tratto dagli indici di fraudolenza predetti, in modo coerente anche con il principio per cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico-inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910 - 01: nella fattispecie, in cui l'imputata era stata assolta da una concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte ha evidenziato la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non poteva giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale). Ma nel caso in esame, comprovata la condotta degli atti dolosi cagionanti il fallimento e quella di bancarotta fraudolenta distrattiva, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il dolo di tali fattispecie sostenga anche il dolo generico richiesto per la bancarotta documentale in contestazione. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato per consolidato orientamento giurisprudenziale. A ben vedere la Corte nega le circostanze attenuanti generiche valutando la condotta dell'imputato come 'sfrontata' e tenendo conto della 'sprovvedutezza' con una significativa riduzione della pena. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis e da ultime Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Pertanto corretta è la motivazione, in quanto i fattori attenuativi sono stati ritenuti adeguati a ridurre la pena nell'ambito del margine edittale, risultando così congrua la pena e non giustificabile per la descritta 'sfrontatezza' ogni ulteriore attenuazione. 4. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.