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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 1993

Cassazione n. 38662/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1993 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che la doglianza relativa all'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di resistenza non è consentita in quanto non aveva costituito motivo d'appello; considerato, comunque, che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la violenza o la minaccia commesse, nel medesimo contesto spazio-temporale, per opporsi a più pubblici ufficiali nel compimento di un atto del loro ufficio, integrano un concorso formale di reati (cfr. Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); rilevato che risulta immune da vizi sindacabili in questa sede la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto, a seguito della diminuzione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., operata alla luce delle modalità del fatto e delle condizioni di vita del ricorrente, di confermare gli aumenti effettuati dal Giudice di primo grado per l'ulteriore reato di cui all'art. 337 cod. pen. e per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., considerando congrui tali aumenti in ragione della gravità dei fatti; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1993 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che la doglianza relativa all'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di resistenza non è consentita in quanto non aveva costituito motivo d'appello; considerato, comunque, che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la violenza o la minaccia commesse, nel medesimo contesto spazio-temporale, per opporsi a più pubblici ufficiali nel compimento di un atto del loro ufficio, integrano un concorso formale di reati (cfr. Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - 01); rilevato che risulta immune da vizi sindacabili in questa sede la motivazione con cui la Corte d'appello ha ritenuto, a seguito della diminuzione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., operata alla luce delle modalità del fatto e delle condizioni di vita del ricorrente, di confermare gli aumenti effettuati dal Giudice di primo grado per l'ulteriore reato di cui all'art. 337 cod. pen. e per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., considerando congrui tali aumenti in ragione della gravità dei fatti; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 38662/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris