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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03182/2024

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3751/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni ed elettivamentedomiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 21/23 , presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA, sezione staccata di MESSINA,n. 1 68 / 2013 , depositata l’ 1 1 / 1 2 /201 3 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato avverso due iscrizioni ipotecarie (la n. 6275/1996 del 19 febbraio 2005 e la n. 20303/7391 del 10 maggio 2005) eseguitesu immobili di proprietà.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77, secondo comma - bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art.6 legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’ art. 21 - bis legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 115 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’eventuale mancanza del preavviso di iscrizione ipotecaria con la contestuale intimazione di pagamento non rendesse illegittima l’iscrizione.

2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrituale il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notificadelle cartelle di pagamento prodotte dalla società di riscossione, senza argomentare in ordine all’inosservanza dell’ordine di deposito degli originali e in ordine alla lacunosità, sommarietà ed inattendibilità della documentazione prodotta.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 26 d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 43 e 2697 cod. civ. degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ.

4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 26 d.P.R n. 602 del 1973 dell’art. 2697 cod. civ. dell’art.149 cod. proc. civ.

Con entrambi i motivi censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello relativi alla notifica delle sessantaquattro cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria n. 6275 del 1996.

5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. cive dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.

Denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione in relazione alle censure mosse con riferimento a due delle cartelle e, precisamente quelle contrassegnate con i nn. 41 e 64

6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione d dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ.

Denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione in relazione alle censure mosse con riferimento alle cartelle contrassegnate con i nn. da 27 a 37. 7.Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per mancanza della motivazione quanto alle doglianze relative all’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Il contribuente, rilevato che sia in primo che in secondo grado aveva denunciato la mancanza di prova della cartella di pagamento presupposte all’ipoteca, censura la sentenza impugnata per non aver reso nessuna motivazione in merito.

8. Con il controricorso la società di riscossione ha chiesto in via preliminare: 1) dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, quanto alle cartelle numerate dalla 41 alla 60, stante cancellazione dei debiti portati dalle stessein virtù dell’art. 1, comma 527,legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di s tabilità del 2013 ) ; 2) dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391 di cui al settimo motivo di ricorso per intervenuta cancellazione della stessacosì coma da visura in atti. 3) dichiararsi il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle relative a crediti di natura non tributaria (dalla 3 alla 14, dalla 16 alla 20, dalla 29 alla 34, 36, 37, 61 e 64.

9. Le questioni poste dalla società di riscossione con il controricorso rendono necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito.

In particolare, in ragione dell’eccepito difetto di giurisdizione su alcune cartelle – che integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale questa Corte è chiamata ad opera re come giudice anche del fatto –occorre verificare sia la natura del debito portato dalle medesime sia l’eventuale f ormazione del giudicato interno.

O ccorre, altresì, verificare l’eventuale cancellazione dei debiti portati da altre cartelle in virtù dell’art. 1, comma 527, legge cit.

P.Q.M.

La Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3751/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Condojanni ed elettivamentedomiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] , –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:SOCIETA]. elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], 21/23 , presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata di MESSINA,n. 1 68 / 2013 , depositata l’ 1 1 / 1 2 /201 3 ; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. harigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato avverso due iscrizioni ipotecarie (la n. 6275/1996 del 19 febbraio 2005 e la n. 20303/7391 del 10 maggio 2005) eseguitesu immobili di proprietà. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 77, secondo comma - bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art.6 legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’ art. 21 - bis legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 115 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’eventuale mancanza del preavviso di iscrizione ipotecaria con la contestuale intimazione di pagamento non rendesse illegittima l’iscrizione. 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrituale il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notificadelle cartelle di pagamento prodotte dalla società di riscossione, senza argomentare in ordine all’inosservanza dell’ordine di deposito degli originali e in ordine alla lacunosità, sommarietà ed inattendibilità della documentazione prodotta. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 26 d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, degli artt. 43 e 2697 cod. civ. degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 26 d.P.R n. 602 del 1973 dell’art. 2697 cod. civ. dell’art.149 cod. proc. civ. Con entrambi i motivi censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato i motivi di appello relativi alla notifica delle sessantaquattro cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria n. 6275 del 1996. 5. Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. cive dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973. Denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione in relazione alle censure mosse con riferimento a due delle cartelle e, precisamente quelle contrassegnate con i nn. 41 e 64 6. Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione d dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ. Denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione in relazione alle censure mosse con riferimento alle cartelle contrassegnate con i nn. da 27 a 37. 7.Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per mancanza della motivazione quanto alle doglianze relative all’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Il contribuente, rilevato che sia in primo che in secondo grado aveva denunciato la mancanza di prova della cartella di pagamento presupposte all’ipoteca, censura la sentenza impugnata per non aver reso nessuna motivazione in merito. 8. Con il controricorso la società di riscossione ha chiesto in via preliminare: 1) dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, quanto alle cartelle numerate dalla 41 alla 60, stante cancellazione dei debiti portati dalle stessein virtù dell’art. 1, comma 527,legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di s tabilità del 2013 ) ; 2) dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391 di cui al settimo motivo di ricorso per intervenuta cancellazione della stessacosì coma da visura in atti. 3) dichiararsi il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle relative a crediti di natura non tributaria (dalla 3 alla 14, dalla 16 alla 20, dalla 29 alla 34, 36, 37, 61 e 64. 9. Le questioni poste dalla società di riscossione con il controricorso rendono necessaria l’acquisizione dei fascicoli di merito. In particolare, in ragione dell’eccepito difetto di giurisdizione su alcune cartelle – che integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale questa Corte è chiamata ad opera re come giudice anche del fatto –occorre verificare sia la natura del debito portato dalle medesime sia l’eventuale f ormazione del giudicato interno. O ccorre, altresì, verificare l’eventuale cancellazione dei debiti portati da altre cartelle in virtù dell’art. 1, comma 527, legge cit. P.Q.M. La Corte