CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 31194/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30386-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso nonché dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30386/2019 Cron. Rep. Ud.24/10/2025 I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - nonché contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 163/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/03/2019 R.G.N. 327/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 163/2019 della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato il suo ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento. Propone tre motivi di censura, cui resistono Agenzia delle Entrate – Riscossione e [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché tardivo. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede ed INAIL è rimasto intimato. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente propone tre motivi di doglianza, così rubricati: “1) Art. 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e mancato esame in ordine alla carenza della capacità processuale dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione. 2)Art. 360, comma 3, c.p.c. per omessa ed erronea motivazione in ordine alla qualificazione dell’azione promossa avverso l’avviso di intimazione di pagamento e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d.lgs.46/99 e 615 c.p.c. 3)Art. 360 n. 3 (violazione art. 2945 cod. civ.) e 5 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. – Prescrizione quinquennale e nullità del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c.)”. Preliminarmente all’esame dei motivi di ricorso, va rilevata l'inammissibilità dello stesso poiché tardivamente proposto. La sentenza gravata è stata pubblicata il 12 marzo 2019 e non è stata notificata, come risulta dallo stesso atto introduttivo. Come chiarito da questa Corte, il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 18569 del 22/09/2016). Il ricorso è stato notificato via Pec a tutti i controinteressati in data 4 ottobre 2019. Trovando applicazione, quindi, il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., la notifica del ricorso risulta ampiamente tardiva rispetto alla scadenza del termine semestrale, da ciò derivando l’inammissibilità dell’impugnazione, non applicandosi la sospensione feriale dei termini a lle controversie in materia di lavoro e previdenza e alle controversie inerenti, come nella specie, al la pretesa creditoria d i ente previdenziale per il versamento dei contributi e per il pagamento delle sanzioni, essendo tali controversie assoggettate al rito speciale del lavoro. Dall’esito del giudizio discende la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per compensi oltre a spese prenotate a debito quanto ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e in € 3000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi quanto a [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA],oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor