CassazionedecretoSezione LDecisione del 1 giugno 2018
Cassazione n. 32375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 34156-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCO 'CIRILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3721/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/06/2018 R.G.N. 3332/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 34156/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. revocò il decreto ingiuntivo con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento della somma di C 24.953,04 oltre accessori di legge a titolo di retribuzioni maturate e non pagate nel periodo dal marzo 2012 al febbraio 2013 in relazione all'avvenuto accertamento della inefficacia della cessione di ramo di azienda da Telecom s.p.a. a Telepost s.p.a... 1.1. La Corte di appello di Napoli investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA] lo accolse e rigettò l'opposizione della società. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Telecom Italia s.p.a. affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1406 cod. civ. censuranclo la sentenza impugnata per avere affermato la irrilevanza nei confronti del soggetto cedente degli atti estintivi del rapporto di lavoro posti in essere tra il lavoratore ed il cessionario. In particolare, contesta che anche in ipotesi di cessione inefficace per difetto di consenso del contraente ceduto si sia in presenza di una duplicità di rapporti anziché di un unico rapporto di lavoro. 4. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1223, 1256, 1453 e 1463 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per non avere detratto dal dovuto le somme spettanti al lavoratore a titolo di incentivo all'esodo e della circostanza che era stato il lavoratore in sede transattiva a rinunziare alle retribuzioni dovute dal cessionario alle quali avrebbe avuto diritto in forza dell'ordinanza di reintegra ex art. 18 St. lav.. 5. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso di considerare l'accordo sindacale del 23.12.2011 depositato in appello sub doc. 3. 6. Le censure sono infondate. e9 r.g. n. 34156/2018 6.1. Questa Corte ha avuto più occasioni di confrontarsi con le censure mosse nel presente procedimento riguardo a controversie analoghe (cfr. recentemente Cass. 22.4.2022 n. 12750) e le ha ritenute destituite di fondamento sulla base delle considerazionìi che di seguito si riepilogano ed a cui ci si riporta anche ai sensi dell'ari:. 118 disp. att. c.p.c.. 6.2. Si è chiarito infatti che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro, che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ. che, in deroga all'art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto. 6.3. L'unicità del rapporto viene meno qualora, come nel caso in esame, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare. 6.4. La inidoneità dell'atto transattivo relativo al rapporto (di fatto) instaurato con Telepost s.p.a. ad incidere sul rapporto con la società cedente, rapporto da ritenersi tutt'ora in essere in ragione della inefficacia della cessione del ramo di azienda cui il lavoratore era addetto, risulta coerente con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass. n.16793/2020, Cass.n. 16792/2020, Cass. n.16710/2020) i quali, sulla scia di [OSCURATO:PERSONA]. Un. n. 2990/2018, ricostruiscono la vicenda connessa ad una cessione di azienda dichiarata inefficace - in quanto non riconducibile all'ambito dell'art. 2112 cod. civ. - come connotata da una duplicità di rapporti: l'uno, di continuità giuridica, con il soggetto cedente, 'altro, di fatto, con il soggetto cessionario, e riconoscono il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del cedente (nel caso di specie Telecom Italia) le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per aliunde perceptum. A tale orientamento si ritiene di dare continuità non avendo parte ricorrente offerto elementi che ne giustificassero la rimeditazione.r.g. n. 34156/2018 6.5. Le censure oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso sono del pari destituite di fondamento. La Corte di merito ha escluso la detraibilità delle somme percepite nel periodo in cui Telepost s.p.a. lo aveva collocato in CIGS osservando che, irrilevanti le vicende risolutive del rapporto tra il Daino e la Telepost s.p.a. cessionaria, in ogni caso le pretese azionate erano riferite al periodo antecedente tale risoluzione nel corso del quale il lavoratore era stato collocato in CIGS dalla cessionaria. Sostiene la ricorrente che erroneamente si è ritenuto che tali somme non fossero detraibili ma non considera che, come si è già ricordato, per effetto della nullità della cessione del ramo di azienda il rapporto è proseguito ininterrotto con diritto a percepire le retribuzioni medio tempore maturate senza alcuna decurtazione. L'indennità percepita opera su un piano diverso rispetto agli incrementi patrimoniali derivanti al lavoratore dall'essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall'obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (cfr. Cass. 14/01/2021 n. 463 tra le stesse parti ed ivi le richiamate Cass. n. 23306 del 2019 e n. 7794 del 2017). 7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, da distrarsi in favore degli avvocati che se ne sono dichiarati anticipatari, devono essere poste a carico della società soccombente nella misura indicata in dispositivo. Sussistono poi i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art..13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in €: 2.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che se ne sono dichiarati antistatari. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo r.g. n. 34156/2018 unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis de