CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 34226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 ottobre 1971 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 17 giugno 2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto di procedere con rito de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo vizi della motivazione in ordine alla valutazione del fatto, alla sua qualificazione giuridica e alla congruità della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Considerato che il ricorrente, avendo lamentato del tutto genericamente asseriti difetti di motivazione, non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore I