CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. Ritenuto che il motivo proposto reiteri le doglianze proposte con la prima impugnazione in ordine alla (a) sussistenza dell'elemento soggettivo e, dunque alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., (b) alla possibile concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648 comma 4 cod. pen. Rilevato che si tratta di censure che non superano la soglia di ammissibilità in quanto (a) ripropongono quanto già allegato con l'atto d'appello e si risolvono nella richiesta di una interpretazione alternativa delle prove, non consentita al giudice di legittimità, (b) non si confrontano con la consolidata giurisprudenza secondo cui la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione è desumibile anche dalla assenza di plausibili giustificazioni in ordine al possesso del bene di provenienza furtiva (ex plurimis Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897). Stesse valutazioni valgono per le censure relative alla denegata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 dicem